Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 43
CA Cagliari
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Romina Usai del Foro di
Nuoro, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrenti
contro
(già -p.i. ), con Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1
sede a Milano ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Belloni del
Foro di Rieti che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
pagina 1 di 11
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente,
dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento ed esecuzione in Italia
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery in data 26.11.2015 –
minuta n. 113/2015- RG11-15-000289 non appellata;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,
oltre spese e oneri accessori) in favore dell'attore.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis
reiectis, in accoglimento delle eccezioni e difese di Controparte_1
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso avversario per le ragioni sopra illustrate.
Nel merito
Accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera.
Respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 67, l.
n. 218/1995 e dell'art. 30 d.lgs. n. 150/2011, della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 11
Tribunale di Chambery in data 26 novembre 2015 (n. RG 11-15-000289) non appellata.
Nell'illustrare la domanda, i ricorrenti hanno indicato che, nell'ambito della procedura proposta davanti alla Commissione di sovraindebitamento presso la
Banca di Francia, il Tribunale francese:
- li aveva ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- aveva valutato le contestazioni sollevate dall'odierna resistente, la quale aveva partecipato al giudizio;
- aveva invalidato la ristrutturazione del debito decisa dalla Commissione
crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- aveva ordinato la sospensione del pagamento dei debiti per un periodo di
24 mesi dalla data della sentenza, unitamente alla sospensione del pagamento degli interessi relativi ai debiti considerati, al fine di consentire loro di procedere alla vendita della casa ubicata in Italia, così
da ottenere le risorse economiche da destinare al pagamento dei propri debiti;
- aveva stabilito un piano di pagamenti mensili in favore dei creditori coinvolti nella procedura (tra questi per rate mensili, dal Parte_3
quinto al ventiquattresimo mese, di euro 590,00 ciascuna);
- aveva ricordato ai creditori che durante il periodo di esecuzione del piano non avrebbero potuto intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti dei debitori.
Circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, i ricorrenti hanno indicato essere stati rispettati, davanti all'autorità francese, i c.d. principi di pagina 3 di 11
ordine pubblico e garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio atteso che:
1) il Tribunale adito poteva conoscere della causa secondo i princìpi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano secondo quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012, tenuto conto che all'epoca loro erano residenti in [...], ove era il centro principale dei loro interessi economici;
2) l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della odierna convenuta e non erano stati violati i diritti essenziali della difesa;
3) la sentenza era passata in giudicato e non era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
4) non erano pendenti davanti a giudice italiano processi per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che avessero avuto inizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Stefano Greco Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Romina Usai del Foro di
Nuoro, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrenti
contro
(già -p.i. ), con Controparte_1 CP_2 CP_1 P.IVA_1
sede a Milano ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Federico Belloni del
Foro di Rieti che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
pagina 1 di 11
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, e premessa l'istruttoria occorrente,
dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento ed esecuzione in Italia
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Chambery in data 26.11.2015 –
minuta n. 113/2015- RG11-15-000289 non appellata;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022,
oltre spese e oneri accessori) in favore dell'attore.
Nell'interesse della resistente: voglia la Corte d'Appello, contrariis
reiectis, in accoglimento delle eccezioni e difese di Controparte_1
In via preliminare
Dichiarare inammissibile il ricorso avversario per le ragioni sopra illustrate.
Nel merito
Accertare e dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento della sentenza straniera.
Respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato.
Con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 67, l.
n. 218/1995 e dell'art. 30 d.lgs. n. 150/2011, della sentenza pronunciata dal pagina 2 di 11
Tribunale di Chambery in data 26 novembre 2015 (n. RG 11-15-000289) non appellata.
Nell'illustrare la domanda, i ricorrenti hanno indicato che, nell'ambito della procedura proposta davanti alla Commissione di sovraindebitamento presso la
Banca di Francia, il Tribunale francese:
- li aveva ammessi alla procedura di sovraindebitamento;
- aveva valutato le contestazioni sollevate dall'odierna resistente, la quale aveva partecipato al giudizio;
- aveva invalidato la ristrutturazione del debito decisa dalla Commissione
crisi sovraindebitamento dei consumatori della Regione Savoia;
- aveva ordinato la sospensione del pagamento dei debiti per un periodo di
24 mesi dalla data della sentenza, unitamente alla sospensione del pagamento degli interessi relativi ai debiti considerati, al fine di consentire loro di procedere alla vendita della casa ubicata in Italia, così
da ottenere le risorse economiche da destinare al pagamento dei propri debiti;
- aveva stabilito un piano di pagamenti mensili in favore dei creditori coinvolti nella procedura (tra questi per rate mensili, dal Parte_3
quinto al ventiquattresimo mese, di euro 590,00 ciascuna);
- aveva ricordato ai creditori che durante il periodo di esecuzione del piano non avrebbero potuto intraprendere alcuna azione esecutiva nei confronti dei debitori.
Circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, i ricorrenti hanno indicato essere stati rispettati, davanti all'autorità francese, i c.d. principi di pagina 3 di 11
ordine pubblico e garantiti il diritto di difesa e il principio del contraddittorio atteso che:
1) il Tribunale adito poteva conoscere della causa secondo i princìpi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano secondo quanto disposto dal regolamento UE 1215/2012, tenuto conto che all'epoca loro erano residenti in [...], ove era il centro principale dei loro interessi economici;
2) l'atto introduttivo del giudizio era stato portato a conoscenza della odierna convenuta e non erano stati violati i diritti essenziali della difesa;
3) la sentenza era passata in giudicato e non era contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
4) non erano pendenti davanti a giudice italiano processi per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che avessero avuto inizio
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