Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2024, n. 778
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2021 R.G. promossa
DA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (C.F.
01661590891), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S. Marino
Appellante
CONTRO
SC ZI (C.F. [...]) e LA BA
(C.F. [...]), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore LA TO Corrado, rappresentati e difesi dall'avv. M.
Benincasa
Appellati
E NEI CONFRONTI DI
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore,
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE e ASSESSORATO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, in persona degli assessori pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
OGGETTO: disabilità gravissima
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con appello depositato il 07/07/2021, impugnava la sentenza n. 941/2021 del Tribunale di Siracusa, che, pronunciando sul ricorso proposto da CA PA e LA ST, quali genitori del minore LA
TO, dichiarava quest'ultimo disabile gravissimi ai sensi dell'art. 3, lett. c) del
D.M. 26/09/2016 e condannava l'azienda sanitaria alla predisposizione del patto di cura e, previo trasferimento da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro delle risorse rinvenibili sul “Fondo Regionale per la Disabilità”, all'erogazione in favore del minore del beneficio di cui al DPRS n. 532/2017, oltre accessori. Dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia e dell'Assessorato alla Salute, ritenendo, invece, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro legittimato passivo, unitamente all'azienda sanitaria, in quanto tenuto a provvedere al trasferimento all'azienda medesima delle risorse economiche rinvenibili sul Fondo Regionale per la Disabilità.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, gli odierni appellati resistevano al gravame.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 giugno 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa censura il capo della sentenza impugnata che ha disatteso l'eccezione sollevata dalla stessa concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
precisa al riguardo che la controversia per cui è causa non ha ad oggetto un diritto soggettivo assoluto automaticamente conseguibile bensì un interesse legittimo inteso come una posizione
di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita che necessita dell'intermediazione della P.A. e quindi presuppone l'esercizio di un potere discrezionale di quest'ultima concernente an, quid e quomodo dei benefici da riconoscere, in considerazione anche degli stanziamenti predisposti annualmente nel bilancio nazionale e regionale;
rileva, altresì, che la cognizione e la tutela dei diritti non appare comunque estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, qualora il loro concreto esercizio implichi l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati alla garanzia della loro integrità sicché nel caso di specie deve essere riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
evidenzia, infine, che da quanto sopra consegue la fondatezza dell'eccepita decadenza per decorso del termine generale di impugnazione degli atti amministrativi.
2. Sotto altro profilo l'A.S.P. di Siracusa censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siracusa, a fronte della eccezione di non integrità del contraddittorio e della richiesta di integrazione nei confronti del Comune di Siracusa, non ha provveduto in tal senso né si è pronunciato su di essa;
richiama a tal fine l'art.
1 c.3 della L.R. n. 4/2017 e la circostanza secondo cui la destinazione dei fondi stanziati dalla Regione IA (Fondo regionale per la disabilità) avviene previa ammissione al beneficio da parte del Comune di residenza.
3. L'appello è infondato.
4. Il primo motivo di gravame, afferente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non può trovare accoglimento.
5. Va premesso che nella fattispecie in esame non rileva il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n. 2481 del
27.01.2023, riguardando la differente fattispecie del risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura, non materialmente corrisposto solo a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto del disabile alla erogazione dell'assegno di cura denegato per effetto del giudizio espresso dall'unità di valutazione multidimensionale dell'ASP in ordine alla insussistenza delle
condizioni di disabilità gravissima.
6. Al fine di qualificare la prestazione in esame va richiamato il quadro normativo di
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