Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/02/2024, n. 74
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto IANNUZZI - Presidente
Dr. Michele VIDETTA - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI - Giudice Ausiliare di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n.ro 603/2015 di R.G.C.A. per l'impugnazione della sentenza 978/2015 del
22.10.2015 del Tribunale di Matera tra:
Avv. Francesco DI CARO (C.F. DCRFNC30E01f052Y) e Avv. Luciano DI CARO
(C.F. [...]) in proprio, ex art. 86 c.p.c. e presso se stessi elettivamente domiciliati in Matera alla Via L. Protospata n.ro 16, appellanti
e NE HU LI (C.F. [...]) e EL LA
LI (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.
Francesco Di AR e dall'Avv. Luciano Di AR ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Matera alla via L. Protospata, n.ro 16 appellanti nonché BA EX s.r.l. (C.F. 04322760721), in pers. l.r. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Cafagna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via S. Matarrese n. 10, appellata nonché EM s.r.l. (C.F. 03339271219), in pers. l.r. rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Piccolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casalnuovo di Napoli
(NA) alla Via Nazionale delle Puglie n. 371, appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio BA-
EXPRESS s.r.l. (affiliata del Corriere GLS per la Sede di Matera) ritenendola responsabile, in qualità di vettore, della mancata consegna di un plico affidatole dagli avvocati Di AR, da consegnarsi a studio legale sito in altra città. Premettevano gli attori che il plico conteneva atti e documenti necessari all'introduzione di un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Napoli nell'interesse dei fratelli ZO
(di nazionalità argentina), nonché valori bollati e danaro contante destinato a costituire fondo spese per il destinatario.
1.1. Evidenziavano gli attori che detto plico era andato smarrito e di tanto era stata resa successivamente denuncia alle competenti Autorità di Polizia, onde gli stessi chiedevano, previa declaratoria di responsabilità contrattuale del vettore per l'avvenuto smarrimento del plico, la condanna al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali, morali, all'immagine, ecc.) da essi patiti in conseguenza dell'occorso.
1.2. Si costituiva in giudizio, la BA-EXPRESS s.r.l. che declinava ogni responsabilità in merito ai fatti dedotti rilevando l'insussistenza di prove, in particolare della lettera di vettura, sia in ordine al contenuto del plico affidatole che al relativo valore. Chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, ove fosse stata accertata la propria responsabilità nella determinazione del lamentato pregiudizio, con sua conseguente condanna al risarcimento danni, che l'eventuale indennizzo loro dovuto fosse quantificato ai sensi dell'art. 1696 co. 2 c.c., in misura non superiore ad un euro per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta. Chiedeva inoltre, in via meramente cautelativa, autorizzarsi la chiamata in causa della EM S.p.A., quale subvettore della spedizione, per esser dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di sua eventuale soccombenza all'esito del giudizio.
1.3. Si costituiva in giudizio anche la EM S.p.A., respingendo ogni responsabilità e conseguente addebito relativamente ai fatti di causa e rilevando la concorrente responsabilità dei mittenti nella determinazione dei fatti per non aver fornito al vettore specifiche indicazioni che consentissero l'adozione di opportune cautela atte a limitare i rischi connessi al trasporto;
l'assoluta insussistenza di prove in merito al contenuto del plico e al suo valore evidenziando, peraltro, che determinate voci di danno patrimoniale non fossero suscettibili di ripetizione e che, analogamente, non sussistessero i presupposti per l'indennizzo delle reclamate voci di “danno non patrimoniale”.
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1.4. Ribadita l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande attoree, ne invocava l'integrale reiezione mentre, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità vettoriale relativamente ai fatti di causa, chiedeva che ogni conseguente addebito fosse posto a carico esclusivo del primo vettore (BA-EXPRESS s.r.l.) al quale gli avvocati Di AR avevano affidato il plico, privo di documentazione accompagnatoria comprovante il contenuto (presupposti indispensabili per poter valutare eventuali ipotesi risarcitorie) e che aveva preso in carico il plico senza nulla eccepire. In via subordinata, ove fosse ritenuta sussistente anche la responsabilità del subvettore, invocava la riduzione dell'eventuale risarcimento danni da corrispondersi ex art. 1696 co. 2 c.c. o in via equitativa.
2. Con la sentenza n. 978/15 del 19-22/10/2015, il Tribunale di Matera rigettava integralmente la domanda attorea ritenendo che parte attrice non avesse fornito alcuna prova in merito al contenuto del plico in questione, con la conseguenza che i presunti danni, conseguenti allo smarrimento, non potessero essere né accertati e né liquidati.
2.1. Rilevava preliminarmente che non sussisteva, ove il vettore si fosse avvalso di subvettori per l'esecuzione della prestazione, una responsabilità solidale dei diversi vettori. Osservava che non risultava sottoscritta dal mittente alcuna lettera di vettura, dalla quale poter trarre i necessari riscontri a supporto di una pretesa risarcitoria.
2.3. Pur essendo ravvisabile una responsabilità del vettore e del subvettore non appariva possibile ricostruire riscontri per valutare il risarcimento, non essendo emersi dall'istruttoria elementi a supporto della sussistenza di una comunicazione al vettore da parte del committente circa il contenuto del piego, sì che non era possibile ricostruire un onere di cautela da parte del vettore tale da fondarne la responsabilità.
3. Avverso questa pronuncia proponevano appello sia gli avvocati Di AR in proprio che, col loro ministero, i sigg.ri EL LA ZO e NE HU
ZO, deducendo i seguenti motivi:
1) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 1683, 1684, 1693, 1696 c.c.;
errata
e contraddittoria motivazione della sentenza sull'affermato difetto
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