Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/11/2024, n. 44

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/11/2024, n. 44
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 44
Data del deposito : 2 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati: Oggetto:
dott. Isabella Martin Presidente azione di accertamento dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore negativo in relazione al verbale unico di dott. Thomas Weissteiner Consigliere accertamento e notificazione n. ha pronunciato la seguente 2020000926/ddl del 4 febbraio 2021 SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 34/2023 RGP
promossa
da
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c.f. 80078750587,
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Lucia
Orsingher e Raimund Bauer in forza di procura generale alle liti
rog. Not. Paolo Castellini di Roma dd. 21.7.2015 rep. N. 80974,
elettivamente domiciliato presso la sede di 39100 Bolzano (BZ),
C.so Libertà 1
- appellante -
contro
I.N.A.I.L., c.f. 01165400589 e p.i. 00968951004, in persona del
1
legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex
lege, del direttore reggente della Direzione Centrale Prestazioni
Assicurative dell'INAIL dott. Agatino Cariola, con sede centrale
in 00144 Roma (RM), Piazzale Pastore 6 e periferica in 39100
Bolzano (BZ), Viale Europa 31, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianluigi Solfrini di 39100 Bolzano (BZ), Viale Europa 31,
giusta procura generale alle liti n. 83111 di Rep. Notaio CA
Federico Tuccari di Roma e depositata presso il predetto Notaio,
domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Viale Europa 31, presso
l'Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano
- appellato (posizione iscritta sub RGP 44/2023 ) -
nonché contro
LA S.A.S. Di LA IU CA, c.f. e p.i.
00499470219, in persona del legale rappresentante e socio
accomandatario signor CA LA IU, con sede in
39038 San Candido (BZ), via Pusteria n. 4/8, assistito,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale conferita su
separato supporto analogico cartaceo a ritenersi congiunto al
ricorso di primo grado, dagli avv.ti Matteo Di Narda e Antonio
Careri, elettivamente domiciliata, ai fini del presente
procedimento, presso e nello studio dell'avv. Matteo Di Narda in
39100 Bolzano (BZ), Via Orazio 49
- appellata -
al quale è stato riunito il procedimento n. 36/2023 R.G.P.
promosso
2 da
LA S.A.S. Di LA IU CA, c.f. e p.i.
00499470219, in persona del legale rappresentante e socio
accomandatario signor CA LA IU, con sede in
39038 San Candido (BZ), via Pusteria n. 4/8, assistito,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale conferita su
separato supporto analogico cartaceo a ritenersi congiunto al
ricorso di primo grado, dagli avv.ti Matteo Di Narda e Antonio
Careri, elettivamente domiciliata, ai fini del presente
procedimento, presso e nello studio dell'avv. Matteo Di Narda in
39100 Bolzano (BZ), Via Orazio 49
- appellante -
contro
I.N.A.I.L., c.f. 01165400589 e p.i. 00968951004, in persona del
legale rappresentante pro tempore e per esso, giusta delega ex
lege, del direttore reggente della Direzione Centrale Prestazioni
Assicurative dell'INAIL dott. Agatino Cariola, con sede centrale
in 00144 Roma (RM), Piazzale Pastore 6 e periferica in 39100
Bolzano (BZ), Viale Europa 31, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianluigi Solfrini di 39100 Bolzano (BZ), Viale Europa 31,
giusta procura generale alle liti n. 83111 di Rep. Notaio CA
Federico Tuccari di Roma e depositata presso il predetto Notaio,
domiciliato in 39100 Bolzano (BZ), Viale Europa 31, presso
l'Avvocatura Provinciale INAIL di Bolzano
- appellato (posizione iscritta sub RGP 44/2023 ) -
3 nonché contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c.f. 80078750587,
in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Lucia
Orsingher di Bolzano (BZ) in forza di procura generale alle liti
del 23.1.2023 rep.37590/7131 rogito del Notaio Roberto
Fantini, elettivamente domiciliato presso la sede di 39100
Bolzano (BZ), C.so Libertà 1
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Bolzano n. 6/2023 di data 27.01.2023 -
azione di accertamento negativo in relazione al verbale
unico di accertamento e notificazione n.
2020000926/ddl del 4 febbraio 2021 –
Causa decisa all'udienza del 23.10.2024 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante I.N.P.S. – R.G. 34/2023:
“In riforma parziale della sentenza del Tribunale di Bolzano n.
6/2023, non notificata, per i motivi sopra esposti, contrariis
rejectis
A. Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze
ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in
diritto, con conferma integrale del verbale unico di accertamento
e notificazione n. 2020000926/DDL del 4.2.2021 e delle somme
4 a titolo di contributi ivi contenute, oltre a sanzioni per evasione
da calcolarsi sino al saldo, specie con riferimento al punto lavoro
in nero relativamente ai 9 lavoratori non identificati.
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio
e del precedente grado di giudizio integralmente ovvero, in
subordine, con una minore compensazione.”
dei procuratori di parte appellata LA S.a.s. di
LA IU CA – R.G. 34/2023:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata
di Bolzano, rigettata ogni avversaria contraria richiesta, istanza
ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via pregiudiziale, nel rito: ordinare ex officio, in ottemperanza
a quanto stabilito dall'art. 335 cod. proc. civ., la riunione del
presente procedimento con quello pendente avanti la medesima
Autorità Giudiziaria sub R.G. 36/2023, chiamata all'udienza di
prima comparizione delle parti che si celebrerà analogamente il
giorno 11 ottobre 2023, ad ore 11.00, sussistendo tutti i relativi
presupposti di legge avendo entrambi i separati contenziosi ad
oggetto la impugnazione del medesimo provvedimento;

- in via principale nel merito: respingere integralmente, in quanto
totalmente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e
pretestuosa, sia la impugnazione interposta in via principale
nell'interesse dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (PS)
che quella interposta in via incidentale dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per tutti i
5 motivi in narrativa analiticamente dedotti con conseguente
conferma dei capi rispettivamente appellati della decisione
emanata dal Tribunale di Bolzano – Sezione Lavoro, nella
persona della Dr.ssa Eliana Marchesini, il 27 gennaio 2023 (non
2022 come ivi erroneamente riportato per evidente mero refuso
materiale), pubblicata il giorno stesso, n. 6/2023, nell'ambito del
procedimento già pendente sub R.G. 67/2022, e
conseguentemente, per le ragioni analiticamente in narrativa
dedotte, dichiarare la legittimità del ricorso per accertamento
negativo proposto nel giudizio di prima istanza anche
relativamente alla posizione dell'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), la
legittimazione passiva anche di quest'ultimo ente, che alcun
importo risulta dovuto dalla LA s.a.s. di LA
IU CA & c. ai prefati Istituti in relazione alle posizioni dei
nove lavoratori asseritamente occupati in forma irregolare presso
la prefata azienda ma mai identificati nonché, in ipotesi di
conferma della pronunzia de qua, dichiarare la compensazione
parziale della metà delle spese di lite del giudizio di prime cure
sostenute dalle controparti siccome ivi liquidate;

- in via meramente subordinata e gradata: dichiarare
dovute dalla LA s.a.s. di LA CA IU & c.
rispettivamente all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (PS)
ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (INAIL) quelle minori somme che saranno ritenute
6 congrue di Giustizia;

in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di
entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di ogni diversa consentita domanda,
eccezione o richiesta, sia di merito che istruttoria, a formulare nei
termini e nelle forme di rito.
Salvis iuribus.”
dei procuratori di parte appellante LA S.a.s. di
LA IU CA – R.G. 36/2023:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata
di Bolzano, disattesa e rigettata ogni avversaria domanda,
istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via principale, nel merito: in riforma della impugnata
sentenza, accogliere, in quanto totalmente fondato in fatto come
in diritto per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto,
l'appello presentato per conto della LA s.a.s. di
LA IU CA e conseguentemente e per l'effetto
accertare e dichiarare che alcun importo risulta dovuto da
quest'ultima né all'PS a titolo di contributi previdenziali,
sanzioni ed interessi né all'INAIL a titolo di premi assicurativi,
sanzioni ed accessori in forza e virtù del verbale unico di
accertamento e notificazione n. 2020000926/DDL del 4 febbraio
2021, notificato il giorno stesso rigettando e respingendo
radicalmente e totalmente di conseguenza la pretesa contributiva
rivendicata da controparte acclaratane la inesistenza e la
7 assoluta infondatezza;

- in via meramente subordinata e gradata: in riforma della
impugnata sentenza, accogliere, in quanto fondato in fatto come
in diritto per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto,
l'appello presentato per conto della LA s.a.s. di
LA IU CA e conseguentemente e per l'effetto
dichiarare dovuta da quest'ultima agli istituti appellati quella
minore somma che sarà ritenuta congrua, equa e di Giustizia alla
luce delle doglianze e dei motivi di gravame in narrativa
formulati;

- in via istruttoria: fermo restando il pacifico potere – dovere del
Giudice di procedere ex officio e senza alcun intento di inversione
dell'onere probatorio rettamente inteso gravante integralmente in
capo alle odierne parti appellate, si chiede la ammissione di
prova per testimoni sui capitoli di prova già tempestivamente
formulati a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado ed ingiustamente, immotivatamente, superficialmente ed
illegittimamente esclusi e non ammessi dal Giudice del Lavoro di
prime cure e con i testimoni ivi indicati;

- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite
di entrambi i gradi di giudizio ovvero in subordine con
declaratoria di compensazione degli stessi.
Con espressa riserva di ogni diversa consentita
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