Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2024, n. 678

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2024, n. 678
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 678
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

Proc. n. 538/2022 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 538/2022, promossa da:
(C. F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Laganà e dall'avv. Maria Emanuela De Vito, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima sito in Reggio Calabria, via Vico D'Angelo n° 45;

(PEC: Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'avv. Natale Polimeni e dall'avv. Maria Rita Stilo, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima sito in Reggio Calabria, via G. Melacrino Trav. I, n. 2;

(PEC: Email_3 Email_4
APPELLATO
Oggetto: DIVORZIO CONTENZIOSO - appello sentenza n. 1033/22 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, depositata il 14 settembre 2022 a definizione del giudizio n. 3964/18 RG, notificata in data 11 ottobre 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 10 gennaio 2019, premesso: Controparte_1
− di aver contratto matrimonio concordatario con in data 12 dicembre Parte_1
1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria al n. 714, Parte 2, Serie A, Anno 1998;

− dall'unione nasceva, in data 29 giugno 2004, il figlio ;
Per_1
− venuta meno l'affectio maritalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi addivenivano alla loro separazione consensuale, comparendo Parte_2 dinnanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria in data 5 aprile 2016;

− la separazione veniva omologata dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. 188 del 1° luglio 2016 emesso nell'ambito del procedimento portante il n. 127/2016 R.G.;

− dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, non era più ripresa la convivenza fra i coniugi e che, pertanto, non si era ricostruita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;

− si erano, dunque, perfezionati il decorso del tempo e gli altri requisiti richiesti dalla Legge n. 898/1970 e ss. mm. Non vi era, infatti, alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa volontaria della convivenza;
ha quindi agito in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, al fine di ottenere:

1. la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili conseguiti alla celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. B), L. n. 898/1970;

2. la conservazione del già vigente regime di affidamento del figlio ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso madre;

3. la regolazione del rapporto padre-figlio con modalità rispondenti ai reali interessi del minore;

4. la quantificazione in misura congrua dell'assegno mensile (nella misura di € 500,00) dovuto dal marito alla moglie a titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con atto a difesa depositato in data 21 febbraio 2019, si costituiva in giudizio Parte_1 la quale, pur aderendo alla avversaria domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con e a quanto da costui dedotto circa le modalità di affido, collocazione e Controparte_1 visita del figlio (all'epoca minorenne), resisteva in punto economico alle richieste di Per_1 controparte, volendo quest'ultimo corrispondere un importo inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione (€ 500,00 mensili a fronte degli statuiti € 700,00). domandava, piuttosto, di porre a carico di un assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di € 3.000,00, per contributo al mantenimento del figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie;
il tutto, in rapporto alle mutate esigenze di , al tenore di vita da questi goduto Per_1 in costanza del rapporto di coniugio e alle disponibilità economiche e patrimoniali di , Controparte_1 asseritamente maggiori rispetto a quelle della resistente.
Ella avanzava altresì richiesta ex art. 210 c.p.c. di ordinare a controparte di depositare, oltre che la formale dichiarazione dei redditi degli anni dal 2016 al 2018, la documentazione afferente agli estratti di conto bancari degli ultimi tre anni relativi ai rapporti intrattenuti da con la Controparte_1 [...]
nonché tutte le polizze assicurative da egli accese ed i certificati relativi ai depositi Organizzazione_1 bancari amministrati dalla succitata Banca.
Domandava, altresì, di acquisire documentazione fiscale e bancaria, a mezzo e Organizzazione_2
, e di procedere ad interrogatorio formale del ricorrente e/o prova per testi. Organizzazione_1
Il Tribunale di Reggio Calabria, dopo avere pronunciato sullo status con sentenza parziale n. 945 del
25 giugno 2019, istruiva documentalmente la causa in relazione alle questioni sollevate, decidendo definitivamente con sentenza n. 1033/2022, pubblicata il 14 settembre 2022, che prevedeva:
− l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la madre, con diritto di visita e Per_2 frequentazione dello stesso con il padre;

− l'obbligo in capo a di versare all'ex coniuge la somma mensile di € 900,00 a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;

− il rigetto delle ulteriori domande;

− la compensazione delle spese.

Con ricorso iscritto in data 7 novembre 2022 e ritualmente notificato, Parte_1 agiva dinnanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria per ottenere la modifica del provvedimento impugnato. Suo dire, la gravata sentenza aveva erroneamente disatteso le proprie domande e difese,
e ciò in specie di richieste di prova e di corretta applicazione dell'art. 337-ter comma 4 c.c.
Precisamente, l'appellante deduceva la scorrettezza della quantificazione del mantenimento effettuata in sentenza, in quanto frutto di una valutazione non proporzionale delle esigenze del figlio , Per_1 del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro, delle risorse economiche dei genitori, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, che, nel caso di specie, erano nulli con riferimento a . Reiterava, pertanto, anche in appello la richiesta di accertamento delle Controparte_1 reali capacità economiche dell'ex coniuge. deduceva l'erroneità dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui non Parte_1 ancorava la decorrenza dell'assegno di mantenimento al momento della domanda formulata dall'appellante (febbraio 2019), nonostante la sussistenza sin da quella data anche dell'ingente patrimonio nella disponibilità di . Controparte_1
In ultimo, gravava la statuizione del Tribunale di Reggio Calabria laddove riteneva inammissibile, e quindi rigettava, la domanda di condanna dell'appellato al risarcimento del danno ex art. 96, commi
1
e 3, c.p.c. oltre quella in tema di spese di lite.
Concludeva chiedendo di: “1) accogliere le conclusioni avversarie formulate al punto 1. del ricorso di primo grado, fatte proprie e condivise dalla dott.ssa , quanto alle condizioni di affido Parte_1 di ;
2) disporre l'obbligo in capo al dott. di versare alla dott.ssa , entro Per_1 CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio , un assegno pari ad Euro Per_1

3.000,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di contribuire in ragione dell'80% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio, il tutto con decorrenza dal febbraio 2019, data di proposizione della domanda….;
3) condannare

l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. ed al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) anche per il caso di rigetto dei motivi di gravame che precedono …. condannare il dott. alle spese di lite di primo grado, o CP_1 subordinatamente ad una frazione delle stesse. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio”.

In data 28 giugno 2023 si costituiva in giudizio il quale, sostenendo la congruità e Controparte_1 fondatezza delle decisioni assunte dal Tribunale di Reggio Calabria, insisteva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimento istruttorio, veniva fissata l'udienza di precisazione delle
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