Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2024, n. 808
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 521 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesco Ciriaco e Antonio Larussa) Parte_1
appellante
E
(avv. Francesco Venturino) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Lamezia Terme ha accertato che ha Controparte_1
lavorato in regime di subordinazione e con orario part time nella farmacia di Parte_1
dal luglio 2000 al dicembre 2016, svolgendo mansioni di farmacista
[...]
collaboratore. Sulla base dei conteggi del consulente tecnico di parte attrice, ha
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quantificato in 153.090,79 euro il differenziale retributivo spettante alla lavoratrice che, in misura superiore, l'aveva rivendicato con ricorso del 24.6.2017 insieme al risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing che invece il tribunale le ha negato.
2. Il farmacista resistente impugna la sentenza per i motivi appresso riassunti ed esaminati. In via principale, la censura nella parte in cui riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro. In subordine, contesta l'ammontare del credito retributivo che ha accordato alla ricorrente.
3. Quest'ultima ha chiesto il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata
e il Collegio, dopo aver respinto le due istanze di inibitoria presentate dall'appellante, all'esito della discussione ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneo riconoscimento della subordinazione. Sostiene, infatti, che l'appellata si era solo
“impegnata a dargli una mano nella gestione della farmacia” e aveva sempre gestito liberamente il rapporto di collaborazione con lui, operando in piena autonomia e percependo, “in considerazione della ripetitività e dell'abitualità dell'attività”, un compenso fisso mensile anche nei periodi in cui si era assentata per malattia. Deduce che queste sue allegazioni non sono state smentite dall'istruttoria svolta, giacché
l'osservanza di un rigido orario di lavoro quotidiano da parte dell'appellata è stata riferita solo dal fratello (che ha reso dichiarazioni inattendibili e in Persona_1
contrasto finanche con le allegazioni della sorella) e non trova conferma nelle deposizioni degli altri testimoni dalle quali invece emerge che l'appellata sceglieva in quali giorni e in quali ore lavorare. Soprattutto – sostiene l'appellante – dall'istruttoria svolta non si evince “uno stabile inserimento” della lavoratrice “nell'organizzazione aziendale”, né “un rapporto di corrispettività tra la retribuzione e il tempo lavoro”
(atteso che il compenso fisso mensile erogato era indipendente dall'effettivo numero di ore di lavoro), né l'osservanza di un “rigido” orario di lavoro (atteso che l'appellata
“arrivava in ritardo o si assentava per motivi personali o andava in farmacia di mattina invece che di pomeriggio di propria iniziativa e senza recuperare le ore non lavorate”)
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e non emergono gli indici sintomatici della subordinazione, tra i quali, in particolare,
l'assoggettamento della lavoratrice ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari del titolare della farmacia.
6. Il motivo è infondato sia in diritto, sia in fatto.
7. In diritto, è infondato nella parte in cui assume che l'elemento distintivo della subordinazione rispetto al lavoro autonomo sia, sempre, costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia.
7.1. L'assunto teorico, incentrato sulla necessità della prova dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, non tiene conto dell'elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore.
7.2. Proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali che danno rilievo all'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, la Cassazione ha infatti precisato che è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale del prestatore ovvero l'incidenza del rischio economico
a suo carico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni1.
7.3. Ciò soprattutto con riguardo alle prestazioni lavorative elementari o, per converso, alle prestazioni dotate di maggiore professionalità e di contenuto intellettuale, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di
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quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Al contrario, in presenza di prestazioni di elevato contenuto intellettuale o fiduciario e, specularmente, ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini testé precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi2. Conclusione, questa, che tanto più appare valida là dove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che, in casi del genere, il potere direttivo del datore di lavoro potrebbe anche non assumere una concreta rilevanza esterna e il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta3.
7.4. Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro e in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri 2 Cfr. Cass. n. 3674 del 2000, secondo cui l'esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia.
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dell'impresa, è stato già affermato da tempo in giurisprudenza (cfr. in particolare Cass.
9167/2001 e 2842/2002): tanto a riprova della possibilità e anzi della necessità – con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti – di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio (così
Cass. 14804/2013).
7.5. Ne consegue la preferenza che, ai fini del riconoscimento della subordinazione, è da accordarsi nella fattispecie concreta, come ben ha fatto il tribunale, agli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza e, in particolare, alla stabilità della collaborazione, alla continuità della prestazione lavorativa e all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale4.
8. In fatto, alla stregua di questi principi e alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta, vanno condivise le conclusioni del tribunale in merito al riconoscimento della natura subordinata del rapporto ultradecennale intercorso tra le parti, che, pacificamente, ha sempre comportato