Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2024, n. 1476

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/12/2024, n. 1476
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 1476
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere relatore
Dott. Alberto IaNI Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120/2023 R.G. posta in deliberazione all'udienza collegiale del e vertente
TRA
AN IN, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Colavin- cenzo, del foro di Chieti, giusta procura allegata all'atto di citazione in appel- lo;

APPELLANTE
E
ND TA, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Ab- bruzzese, del foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta d'appello;

APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza n. 382/2022, emessa dal Tribunale di Chieti, nella per- sona del Dott. Francesco Turco, nel procedimento n. 19/2021 R.G., in data
28.06.2022 e pubblicata il medesimo giorno, così statuendo: 1) Rigettare
l'opposizione e le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. AC a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Sig. TA ex art. 2797
c.c.;
2) In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare che il Sig. AC

FA ha diritto alla corresponsione, da parte del Sig. AL TA, della somma di € 360,00 relativa al saldo della fattura n. 33 del 28.12.2015 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche se- condo equità, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo;
-

Per l'effetto, condannare il Sig. TA AL a corrispondere al Sig.
AC FA la somma di € 360,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo;
- Accertare e dichiarare che il Sig. AC NI FA ha diritto di ritenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2756

c.c., sull'autovettura Lancia Fulvia targata UD 126311 a tutela del credito maturato per le prestazioni relative all'esecuzione degli interventi di ripara- zione, indicati analiticamente nella fattura n. 33 del 28.12.2015 , pari ad €
360,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia ;
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) Ancora, in via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare che il Sig. AC
FA ha diritto alla corresponsione, da parte del Sig. AL TA, della somma di € 13.081,60 per le prestazioni di custodia sull'autovettura
Lancia Fulvia targata UD 126311 , oltre alle ulteriori somme dovute per ogni giorno di custodia sino alla data del ritiro del predetto veicolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secondo equi- tà, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo;
- Per

l'effetto, condannare il Sig. TA AL a corrispondere al Sig. AC NI FA la somma di € 13.081,60 , oltre alle ulteriori somme dovute per
2 ogni giorno di custodia sino alla data del ritiro del predetto veicolo, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche secon- do equità, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al dì del soddisfo;
- Ac- certare e dichiarare che il Sig. AC FA ha diritto di ritenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2756 c.c. , sull'autovettura Lancia Fulvia targa- ta UD 126311 a tutela del credito maturato per le prestazioni relative alla cu- stodia del predetto veicolo, pari ad € 13.081,60 o di quella maggiore o mino- re somma che sarà ritenuta di giustizia ;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ridurre l

'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 primo comma del c.c. Con vit- toria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in fa- vore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per parte appellata: “Rigettarsi l'appello proposto dal sig. AC in quanto infondato in fatto e diritto e in parziale riforma della stessa, voglia: 1) accer- tare e dichiarare non dovuta dal TA la somma di euro 360,00;
2) Ac- certare e dichiarare non dovuta dal TA alcuna somma per il deposito della propria autovettura;
3) accertare e dichiarare il diritto del TA al- la restituzione della propria autovettura completa di motore originale e nello stato in cui essa fu consegnata, ovvero, qualora ciò fosse impossibile a causa dell'ammaloramento della autovettura per causa non imputabile al TA

e/o per mancanza del motore originale, si chiede, in subordine, la condanna del AC al risarcimento del danno subito dal TA, nella misura da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto che il Giudice di prime cure ha stimato il valore del solo motore in una somma di circa 4.000,00 euro, cui aggiungere il valore della autovettura. Per l'effetto, voglia disporre la con- danna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudi- zio”.

3 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
382/2022 del 28.06.2022 pubblicata il medesimo giorno.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti ha accolto l'opposizione proposta da AL TA ex art. 2797 c.c. avverso l'intimazione avan- zata da FA AC - titolare di una carrozzeria sita in Torrevecchia Tea- tina (CH), Via Fondo Valle Alento, n. 75 – volta ad ottenere il pagamento del- la somma di euro 9.483,84 – così determinata: euro 360,00 per le riparazioni effettuate ed euro 9.123,84 per il deposito del mezzo – con contestuale avver- timento che, in difetto, avrebbe provveduto alla vendita del veicolo Lancia
Fulvia tg. UD126311, di proprietà del TA e da costui originariamente portato presso la suddetta carrozzeria al fine di effettuare delle riparazioni.

1.1. Aveva eccepito il TA, innanzitutto, di aver già corrisposto € 250,00 nelle mani della moglie del AC facendone valere l'inadempimento stante il furto del motore della sua autovettura allorché questi l'aveva in custodia nel proprio contestando in ogni caso il quantum richiesto.

1.2. Il giudicante ha ritenuto la responsabilità dell'opposto, stante l'omessa custodia dell'auto, cui era stato sottratto il motore.

1.3.Quindi, ha ritenuto applicabile al rapporto di custodia intercorso tra le par- ti la tariffa di € 5,12 al giorno in quanto indicata nelle condizioni generali di contratto e nell'atto di intimazione, rilevando l'inadempimento del AC almeno a far data dall'ottobre 2028, ossia dall'epoca del furto del motore, sic- ché questi avrebbe avuto diritto alla somma di € 5,12 per la custodia solo a partire dal 7.11.2016 (data di trasferimento dell'auto nel piazzale, come da doc. 6 di parte convenuta) all'ottobre 2018, oltre alla somma residua per le ri- parazioni. Somma da ritenersi ampiamente compensata con il danno subito dal TA per il furto del motore, che ha determinato in via equitativa, in misura pari a quella dovuta per la custodia.
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1.4. Ha dunque accolto l'opposizione, dichiarando non sussistente il diritto di privilegio ex art. 2756 cc del AC sull'autovettura ed ha compensato le spese di lite

2. Nel proporre appello, FA AC ha censurato il provvedimento gra- vato, chiedendo accogliersi le conclusioni innanzi trascritte, enucleando i mo- tivi di seguito così riassunti.

2.1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata in quanto ritenuta ingiusta ed erronea nella parte in cui attribuisce il furto del motore dell'autoveicolo per cui è causa all'omessa custodia da parte sua sostenendo che il Tribunale si sarebbe pronunciato su una domanda mai posta dall'odierno appellato, ponendo a fondamento del proprio libero convinci- mento fatti totalmente estranei alla materia del contendere e violando i princi- pi enucleati dagli artt. 111 e 112 c.p.c., senza invece considerare che la de- nuncia-querela per appropriazione indebita o furto proposta dal TA nei propri confronti avanzata si era conclusa con l'archiviazione del procedimen- to, e che nel giudizio di primo grado i testi escussi riferivano prontamente cir- ca la presenza attuale del motore all'interno dell'officina, non già nell'autoveicolo, al fine di accordare in tal modo una maggior tutela allo stes- so, evitando che potesse essere rubato.

2.2. Con il secondo motivo, parimenti, l'appellante lamenta la insussistenza, nonché la mancata prova dei danni al veicolo paventati dall'odierno appellato sulla scorta del fatto che costui non avrebbe provveduto in alcun modo a di- mostrare il sedicente danno né documentalmente, né per mezzo di testimoni.

2.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la parte motiva del provvedimento gravato che compensa le rispettive pretese, non tenendo conto della quantificazione reale del danno subito, così violando i parametri di cui all'art. 1226 c.c.

2.4. Con il quarto motivo d'appello, il AC lamenta contraddittorietà tra il dispositivo del provvedimento oggetto di censura e la relativa motivazione,
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poiché il giudice di primo grado avrebbe in quest'ultima riconosciuto la sussi- stenza del diritto di credito da lui vantato circa le riparazioni eseguite sull'autoveicolo, di converso smentendo detto assunto nel dispositivo.

2.5. Con il quinto motivo contesta, altresì, l'illegittimità della sentenza impu- gnata anche nella parte in cui disconosce la sussistenza del diritto di ritenzio- ne ex art. 2756 c.c. circa il credito vantato di euro 360,00 per il lavoro svolto sul veicolo. A dire dell'appellante, dunque, il Tribunale, constatato il perfe- zionamento di un contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. tra le parti, avrebbe dovuto, anche sulla base della relativa fattura emessa e della produ- zione in giudizio della conversazione wsapp avvenuta tra le parti – tra l'altro confermata nella veridicità del contenuto dai testi escussi, Di SA e
D'NG –riconoscergli il diritto di ritenzione di cui sopra.

2.6. Con il sesto motivo, l'originario
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