Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/10/2024, n. 403
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 591/2016
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott Ettore Luigi NESTI Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 591/2016 Ruolo Generale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1148/2016 emessa dal Tribunale di MATERA, pubblicata il 29.07.2016 non notificata in materia di nullità di atti di alienazione di beni destinati ad edilizia pubblica
TRA
A.T.E.R. - Azienda Territoriale Per L'edilizia Residenziale Di Matera (c.f. 00040490773), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Faraone, con domicilio in Potenza alla Via Pretoria n. 12 preso l'avv. Enzo Faggella
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (c.f. 00627370778), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e diesa dall'avv. Gaetano Di Caro, con domicilio in Matera alla Via L. Protospata n. 16
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
EL NU (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Bianculli con domicilio in Potenza, alla via via Nicola Sole, n. 11, presso l'avv. SE Romano,
APPELLATA
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 18.7.2006, l'ATER, ha convenuto in giudizio TE
NU, premettendo che con legge statale n. 771/1986 è stato disposto il trasferimento in capo all'IACP (oggi ATER) della proprietà degli immobili adibiti ad uso abitazione e di bottega artigiana del Borgo La Martella, già acquisiti al patrimonio dell'Ente di Sviluppo
Agricolo (oggi SI) dalla UNRRA-CASA;
che con atto del 27.1.1999 l'SI trasferiva all'ATER n. 85 fabbricati destinati ad uso abitazione, ma che tra questi non vi era l'immobile in catasto al foglio 64 particella 607 perché intestato a TE NU in quanto ad essa alienato a mezzo notaio Casino con atto del 29.11.1989, repertorio 30201, registrato a Matera il 2.4.1987 al n. 1153;
che detto atto è nullo perché effettuato in violazione di norme imperative quali sono quelle che disciplinano la cessione dei beni degli enti di sviluppo e ne va disposta la restituzione in favore dell'ATER;
che la legge 386/1976 stabilisce due diverse modalità di vendita dei terreni agricoli e delle case di abitazione, in quanto la vendita dei terreni agricoli è soggetta alla disciplina di cu all'art.
10 e quella degli immobili aventi finalità diverse da quella agricola, come le case del Borgo La
Martella, sono soggette alla disciplina dell'art. 11 della medesima legge;
concludeva pertanto affinché il Tribunale adito così provvedesse: "dichiarare la nullità del contratto di vendita intercorso tra l'Esab - venditrice e il signor TE NU e TE SE avente ad oggetto l'immobile riportato in catasto al foglio 65 part.lla 607 Matera Borgo la Martella;
2) dichiarare che il predetto bene è di proprietà dell'Ater attrice;
3) ordinare al convenuto di rilasciare immediatamente il ben suddetto in favore dell'Ater;
4) ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Matera, di disporre le relative trascrizioni e volture con espresso esonero da ogni responsabilità al riguardo 5) condannare i convenuti in caso di opposizione al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
2. Con atto del 5.1.2007 si è costituita in giudizio TE NU, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva dell'ATER o comunque il difetto di interesse ad agire;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dall'attore assumendo di aver acquistato la proprietà del complesso immobiliare oggetto di causa, in forza delle leggi sulla riforma fondiaria in quanto assegnataria di fondi agricoli ed in applicazione dell'art.10 della legge n.386/76, corrispondendo il prezzo ivi fissato;
ha chiesto quindi il rigetto delle domande proposte eccependo altresì l'usucapione decennale e proponendo altresì domanda riconvenzionale e così concludendo: "in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente: 1. Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in materia relativa a concessione di beni pubblici demaniali indisponibili ex art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
2. accertare e dichiarare la domanda introduttiva inammissibile e/o improponibile, oltre che in violazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, in particolare degli artt. 4 e 5, per le motivazioni rassegnate;
3. accertare e
dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Ater, per le motivazioni rassegnate nel merito, salvo espresso gravame: 4. in accoglimento delle difese rassegnate da parte convenuta rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
5. In accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali: 5a) Accertare e dichiarare l'acquisto della piena proprietà dei beni immobili oggetto dell'atto di vendita del 23.01.1987, rep. n. 4811, racc. n. 4807, in capo al sig. TE SE, in data antecedente all'entrata in vigore della L.
n. 771/1986 a far data del pagamento della quindicesima annualità ovvero dalla data di assegnazione o dal successivo termine decennale decorrente dall'assegnazione, ovvero a decorrere dal più favorevole termine di legge da accertarsi in corso di causa;
5b) Accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà dei beni oggetto di causa di cui all'atto di vendita del
23.01.1987, rep. n. 4811, racc. n. 4807, in capo alla sig. TE NU in conseguenza del perfezionamento dell'usucapione decennale, in base al disposto di cui all'art. 1159
c.c.(usucapione decennale), ricorrendone tutti i presupposti indicati nella disposizione normativa richiamata;
5c) accertare e dichiarare il diritto della convenuta al risarcimento dei danni esistenziali, morali e biologici, oltre che da ritardo della P.A. e, per l'effetto, condannare sia l'attrice Ater, in persona del suo legale rapp. te p.t. che la terza chiamata, Alsia, in persona del commissario e suo legale rapp. te p.t., per le causali e le ragioni indicate nelle spiegate riconvenzionali al risarcimento dei danni, con pronuncia di condanna generica e con rimessione ad altro autonomo ed instaurando giudizio per la quantificazione e liquidazione, come richiesto da parte convenuta;
6. Condannare parte attrice, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi equitativamente dell'adito Giudice;
7. condannare sempre e comunque parte attrice ed ove occorra, in conseguenza della soccombenza, il terzo chiamato, per quanto di ragione, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario di spese generali,
c.a.p. ed i.v.a., come per legge."
3. Con atto 4.10.2007 si è costituta L'SI, chiamata in causa dalla convenuta, eccependo la nullità dell'atto introduttivo proposto dall'ATER, il difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità e infondatezza della domanda riconvenzionale, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di nullità dell'atto di donazione del 16.3.1987 con il quale TE
SE ha donato il ben oggetto di causa alla propria figlia TE NU, in violazione della normativa che prevede l'inalienabilità dei beni, per i primi dieci anni, così concludendo: 1) preliminarmente, fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
2) quindi nel merito, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio;
3) in via subordinata e condizionata all'eventuale rigetto di tale domanda - salvo gravame - dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell'SI;
4) in via gradata, ma sempre subordinata e condizionata alle conclusioni sopra riportate, rigettare tutti i capi della domanda riconvenzionale della convenuta nei confronti dell'SI per inammissibilità e/o per infondatezza;
5) rigettare ogni
altra questione, eccezione e pretesa sollevate dalla convenuta nei riguardi dell'SI;
6) in ogni caso, esaminare e decidere d'ufficio la nullità dell'atto di donazione a rogito notar Casino, di Matera, del 16.03.1987, n.30211;
7) sempre in ogni caso, condannare in solido l'attore e la convenuta alla rifusione delle spese, compensi, spese generali, CAP e IVA del giudizio in favore dell'SI. 4. Istruita con prove documentali la causa è stata decisa con sentenza n. 1148/2016 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto: " - rigetta le domande attoree; - condanna
I'ATER al pagamento in favore di parte convenuta e della terza chiamata in causa, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 10.343,00 ciascuno, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge."
5. Il Tribunale ha motivato la propria decisione dapprima disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Sul punto il Tribunale ha affermato che la vendita, effettuata dopo il provvedimento amministrativo di scelta della parte acquirente, si atteggia ad atto negoziale di diritto privato non riconducibile nello schema delta concessione-contratto di beni pubblici: da ciò discende che le controversie inerenti tale rapporto esulano dalle previsioni dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici e rientrano, viceversa, nella giurisdizione del giudice ordinario.
6. Il Tribunale ha ritenuto parimenti infondate le eccezioni di difetto di legittimazione ad agire ed interesse ad agire, affermando che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto
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