Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1153/2020 promossa da:
LL FA (cf: [...]) e DA FR (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. DIMITRI STEFANINI;

PARTE APPELLANTE nei confronti di
EDIL-RICCIARDI S.R.L. (PI: 05164390485), con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO ANTICH e dell'Avv. SARA CALONI;

IMMOBILIARE PANE DI RI LI E C. S.A.S. (cf: 04256090483), contumace;

PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 5.6.2020
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente per i motivi in narrativa la Sentenza del Tribunale di Firenze, Giudice Dott.ssa Michela Biggi, n. 1322/2020 pagina 1 di 20 emessa in data 5.06.2020 e pubblicata in pari data, resa nella causa R.G. 11009/2015, respinga le domande svolte da parte attrice in primo grado, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado dagli odierni appellanti: “Parte convenuta - come in atti rappresentata e difesa – precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, chiedendo che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, respinga le domande di parte attrice per le ragioni dedotte in atti. In via istruttoria, conclude per la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale di AR IN IG.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
Con vittoria di competenze e spese di causa del primo e del secondo grado del Giudizio, oltre spese generali 15%, cap ed Iva come per legge, oltre rimborso delle spese vive di questo grado di giudizio pari a euro 1.138,50 per contributo unificato, euro 27,00 per marca da bollo.
Per la parte appellata:
“La ED CC S,r.l., come sopra rappresentata e difesa, insta per l'integrale rigetto del gravame. Con vittoria di spese ed onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1322/2020 pubblicata il 5.6.2020, ha così deciso: accoglie la domanda, e, conseguentemente, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della ED CC S.r.l. dell'atto di compravendita a rogito Notaio Frediani
Fabrizio Riccardo n. Rep. 30540/15767 del 20/07/2010 avente ad oggetto i seguenti fabbricati posti in Firenze ed identificati catastalmente come segue: - Via di Novoli 50 –
Foglio 32, Particella 23, subalterni 501 e 502;
- Via Lippi e Macia n. 1 – Foglio 32, Particella

236, subalterni 500, 501 e 502. Con ordine al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Firenze di annotare la presente sentenza a margine dell'atto impugnato;
condanna i convenuti in solido a pagare le spese processuali dell'attrice che liquida in euro 13.430,00 a titolo di compenso, oltre ad anticipazioni per euro 786,00, al 15% per spese generali da calcolarsi sull'imponibile, all'IVA e alla CPA come per legge.

1.1 AR RL (di qui innanzi anche solo CC) aveva convenuto in revocatoria OB AN AS, NO EL e CA DA, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato il 20.7.2010 per atto pubblico rogato dal Notaio Fabrizio Riccardo Frediani, col quale la società OB
AN AS aveva alienato ai coniugi EL/DA l'immobile sito in Via Novoli 50, con ingresso
pagina 2 di 20
carrabile da Via Lippi e Mancia 1.
A sostegno della domanda aveva dedotto che:
(-) era creditrice di OB AN AS per 210mila euro, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo d'appalto (stipulato il 18.6.2008) per i lavori edili di ristrutturazione sugli immobili di Via Novoli 50 con ingresso carrabile da Via Lippi e Mancia 1 (sei unità abitative da ricavare e rivendere);

(-) nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati, OB AN AS aveva comunicato di avere promesso in vendita, con contratto preliminare del 27.3.2009, l'intero stabile ai coniugi EL e DA e che, in ragione della destinazione che essi volevano dare all'immobile
(uso familiare e professionale), erano necessarie modifiche dell'opera;

(-) la committente aveva smesso di versare i pattuiti acconti in base ai SAL e CC aveva più volte intimato i pagamenti, portando comunque a compimento i lavori, consegnati il
28.4.2010;

(-) aveva ottenuto

contro

OB AN AS il decreto ingiuntivo n. 4361/2021 di €
179.438,85 (oltre accessori e spese), che la debitrice aveva opposto il 14.7.2010 (opposizione in seguito rigettata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1356/2023 pubblicata il 22.6.2023, come da copia depositata dall'appellata con la comparsa conclusionale d'appello;
circostanza peraltro del tutto superflua per la presente decisione, come risulterà dal prosieguo);

(-) il 20.7.2010 era stata stipulata la compravendita da OB AN AS ai coniugi
EL/DA;

(-) ricorrevano pertanto tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1.2 NO EL e CA DA si erano costituiti per resistere.
Avevano eccepito che:
(-) la compravendita non aveva ridotto il patrimonio della debitrice OB AN AS, perché:
(=) il bene trasferito era ipotecato per un valore superiore al suo valore (ipoteche per complessivi € 1.060.000,00 iscritte il 25.3.2008 e il 29.10.2008 in favore di BC
UN a garanzia di prestiti);

(=) OB AN AS era proprietaria di altri immobili (Firenze, Via Mazzetta pagina 3 di 20
5/A, Firenze Via dei Preti 6/r e Firenze Viale Guidoni 85);

(-) non sussisteva alcun consilium fraudis, perché la compravendita era stata preceduta dal preliminare, posto in essere in un momento in cui non esistevano debiti della venditrice, né potevano essere ipotizzati.
1.3 OB AN AS era restata contumace.
1.4 Il Tribunale, esperita istruttoria anche orale, ha ritenuto sussistenti i requisiti della revocatoria, in quanto:
(-) il credito era dimostrato ed era anteriore all'atto dispositivo;

(-) l'eventus damni sussisteva in considerazione delle maggiori difficoltà che
l'alienazione aveva prodotto in danno della creditrice CC, tenuto anche conto che: «[…] il complesso immobiliare alienato ai coniugi EL DA costituiva il bene più consistente del patrimonio della società AN, mentre gli altri immobili sono apparsi di consistenza minore: il negozio di Via Mazzetta di 77 mq. di superficie, peraltro locato a terzi per finalità commerciali, ed il piccolo resede adibito a locale magazzino posto a suo servizio, avevano evidente ridotta consistenza rispetto all'immobile di specie, dunque non in grado di compensare la perdita della garanzia creditoria oggetto di giudizio. Quanto all'immobile di proprietà della socia accomandataria, risulta documentato in atti che l'Agenzia delle
Entrate avesse acceso ipoteca per oltre 50.000,00 Euro. Il bene peraltro è stato aggiudicato all'asta, circa sette anni dopo il suo trasferimento, per una cifra inferiore a quella dichiarata in sede di permuta, dunque lo stesso si è dimostrato anche nei fatti incapace di soddisfare il credito della ED CC. […]» (sent., pag. 5);

(-) l'elemento soggettivo richiesto, ossia la scientia damni, sussisteva: era evidente per la debitrice OB AN AS, ma era dimostrata presuntivamente anche in relazione ai terzi acquirenti: «[…] Ciò difatti è possibile ricavare da una serie di elementi indiziari: i frequenti sopralluoghi sul cantiere, le rassicurazioni fornite dal EL al CC - di cui hanno dato conto i testi escussi - avvenute alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. NG e di altri testimoni;
l'urgenza del EL di far eseguire i lavori edili dell'appartamento che intendeva acquistare;
gli avvertimenti ricevuti dall'attrice circa il pregiudizio arrecato alle ragioni dell'impresa appaltatrice , da ultimo infatti con raccomandata del 19 febbraio 2010.

I terzi acquirenti del bene non potevano dunque non essere consapevoli del rischio inerente
l'acquisto che si impegnavano ad effettuare. Ciò si desume anche da altre circostanze inequivocabili emerse nel corso dell'istruttoria: i soggetti acquirenti erano consapevoli di pagina 4 di 20 acquistare l'immobile non già da un privato bensì da un'impresa commerciale e che
l'immobile sarebbe stato oggetto di una serie consistente di lavori, tali da modificarne non solo l'originaria fisionomia, ma anche il precedente progetto approvato. Di fronte a queste circostanze di fatto, incontestate, non appare verosimile ritenere che il EL (e con questi, la DA, sua moglie) potessero disinteressarsi dell'andamento dei lavori e del loro effettivo pagamento ad opera della committente AN Sas. Non risulta tantomeno verosimile
- in ragione della qualifica professionale del EL (che è risultato, da documentazione prodotta in atti, svolgere attività di consulente tributario e d'Impresa) ritenere che questi potesse non accorgersi che l'immobile promesso in vendita rappresentava una porzione considerevole del complessivo patrimonio della AN S.a.s. e che la sua alienazione avrebbe comportato un depauperamento significativo di quel patrimonio.
Quanto osservato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al EL deve ritenersi riferibile, in virtù della stretta parentela, anche per la coniuge DA. E' verosimile difatti ritenere che dato il rapporto di coniugio la moglie fosse resa edotta dal marito - o avrebbe dovuto, in ogni caso, esserlo - di ogni informazione pregnante relativa alla promittente venditrice dell'immobile. […]» (ivi, pag. 6).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, FA LL e
FR DA (di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la EDIL-RICCIARDI S.R.L. e IMMOBILIARE PANE DI RI
LI E C. S.A.S. (di seguito anche appellati), proponendo
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