Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2024, n. 345

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 10/04/2024, n. 345
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 345
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1244/22 R.G. promossa da:
S.r.l. TA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Arignano (TO), ed in Torino elettivamente domiciliata in via Amedeo Avogadro
n.26 presso lo studio dell'Avv. Pietro Floris che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
ES AS, residente in Cambiano, RC AS e RG AS, residenti in Chieri, in proprio e quali eredi di NO AS, in Cuorgnè elettivamente domiciliati in via Giacosa n.5 presso lo studio dell'Avv. Anna
Ronchetto che li rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE APPELLATA
e contro pagina 1 di 26 S.p.a. Generali Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV) ed in Torino elettivamente domiciliata in via A.
Nota n.7 presso lo studio dell'avv. Maurizio Roberto Faccenda che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE APPELLATA
e contro
AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Torino, via Gian Domenico Cassini n.70 presso lo studio dell'avv. Anna
Rosa Penna e rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Paolo Cambieri e Furio
De Palma per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
PARTE APPELLATA
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale
Precisazione delle conclusioni del 14/12/2023 con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
in riforma dell'impugnata sentenza;
accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. NO AS e condannare gli eredi al risarcimento del danno nella somma di euro 52.000,00 o veriore, anche in via equitativa;
in subordine, accertare che la condotta del dott. NO AS ha danneggiato la società e condannare gli eredi al risarcimento del danno nella somma di euro 52.000,00;
in via meramente subordinata, riformare la sentenza in punto spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
PER PARTE APPELLATA MASSONI:
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dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione in via equitativa del danno;
confermare la sentenza;
dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo all'attrice, il difetto di legittimazione attiva e passiva e dichiarare improponibile, improcedibile o inammissibile la domanda;
dichiarare la natura parziaria dell'asserito credito ex art.752 c.c.;
in via principale respingere tutte le domande;
in subordine, contenere il risarcimento nei limiti di quanto provato e per
l'effetto condannare Generali e AIG, ciascuna per il proprio titolo e anche in solido a manlevare gli appellati. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio
PER PARTE APPELLATA GENERALI: respingere il gravame;
in subordine, contenere l'accoglimento della domanda nei limiti del provato e l'accoglimento della domanda di manleva nei limiti delle condizioni contrattuali e della quota spettante in forza della coassicurazione. Con vittoria di spese o compensazione integrale o parziale.
PER PARTE APPELLATA AIG: rigettare l'appello;
in subordine, accogliere ex art.346 c.p.c. ogni domanda ed eccezione di cui al primo grado della deducente e limitare il denegato accoglimento della domanda di manleva nei limiti del provato tenuto conto del grado di responsabilità anche concorsuale in capo all'attrice detratta la franchigia e con l'esclusione delle spese legali, nonché applicazione delle norme sulla coassicurazione;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la TA S.r.l. impugna la sentenza n. 3179/2022 del 20/07/2022, con cui il Tribunale di Torino
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ha rigettato tutte le domande formulate dalla TA S.r.l nei confronti dei sig.ri ES AS e RC AS, in qualità di eredi del consulente del lavoro NO AS, di risarcimento danni, con conseguente condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati sig. RG AS, Generali Italia S.p.a. e AIG Europe S.A.
Primo grado
Con atto di citazione la TA S.r.l. (società derivata dalla scissione totale della OP S.r.l.) conveniva in giudizio i sig.ri ES AS e RC
AS, in proprio ed in qualità di eredi del sig. NO AS, per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in € 52.000,00 discendente dall'inadempimento da parte del sig. NO AS nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale di consulente del lavoro in essere con la OP S.r.l. sin dall'anno 2009.
A fondamento della sua pretesa deduceva che la OP S.r.l. era una società a responsabilità limitata avente ad oggetto lo stampaggio e la relativa vendita di materie plastiche, con 33 dipendenti, iscritta all'API e, per i propri dipendenti, a livello di contrattazione collettiva, aderiva a CONFAPI. Esponeva che la
OP S.r.l. aveva sottoscritto con il sig. NO AS, titolare di uno studio di consulenza del lavoro, un contratto di prestazione d'opera professionale
e nel corso degli anni compresi fra il 2013 e il 2017 il sig. AS aveva fornito alla OP S.r.l. la consulenza necessaria a determinare sia l'ammontare della retribuzione spettante ai singoli dipendenti sia l'ammontare pecuniario di tutti gli istituti contrattuali applicabili.
Nel giugno 2017, la OP S.r.l. decideva di scorporare il ramo aziendale che si occupava di stampaggio e commercializzazione di materie plastiche e di approvare un progetto di scissione totale con trasferimento dell'intero patrimonio sociale e delle attività e passività rispettivamente alle società
pagina 4 di 26 TA S.r.l. (seconda beneficiaria) e OP TR S.r.l. (prima beneficiaria), che nel frattempo erano state costituite dal sig. ZI GG
(loro socio unico), già legale rappresentante della OP S.r.l.
Sempre nel giugno 2017 veniva predisposto un preliminare di compravendita con la ON S.p.a. con cui il socio unico sig. ZI GG intendeva cedere le sue quote di partecipazione al capitale sociale della OP
TR S.r.l. nonché il ramo aziendale avente ad oggetto le attività di stampaggio;
le trattative avevano portato ad un accordo su un prezzo di circa €
14.400.000,00, incrementabile in ragione dell'effettiva situazione patrimoniale al momento del closing. Le Parti assumevano un valore della OP
TR S.r.l. di 2 milioni e 300 mila euro conformemente al progetto di scissione con obblighi di conguaglio in caso di discrepanze. Precisava che nel progetto di situazione patrimoniale redatto, la società OP TR
S.r.l. aveva assunto l'impegno di effettuare un pagamento di € 870.295,25 a favore di TA S.r.l. per definire rapporti di debito e credito tra queste due società. Tuttavia, dopo un'approfondita analisi della situazione finanziaria della società, a seguito di effettuata due diligence, le parti avevano deciso di detrarre dalla somma dovuta a TA la cifra (a debito di quest'ultima) di €
192.432,71 ed era stato specificato che il debito di TA comprendeva anche una passività di € 52.000,00, che corrispondeva ai contributi di bilateralità CONFAPI maturati fino al 31 luglio 2017 a favore dei dipendenti che non erano stati versati, per cui emergeva che il dott. AS non aveva correttamente elaborato le buste paga a far data dal mese di luglio 2013.
Era evidente, quindi, che la deduzione di € 52.000,00 quale debito della
TA non si sarebbe verificata se il consulente dott. AS avesse correttamente applicato le norme della contrattazione collettiva CONFAPI.
La TA S.r.l. contestava, quindi, le mancanze del consulente del lavoro,
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NO AS e, successivamente al suo decesso, ai suoi figli in qualità di eredi precisando che: la società OP S.r.l. aveva aderito al sistema bilaterale di contrattazione, ma il consulente del lavoro dott. NO
AS non aveva eseguito gli adempimenti previsti da tale adesione;
il consulente del lavoro non aveva informato la società cliente che, in alternativa all'iscrizione all'ente bilaterale, avrebbe dovuto erogare ai dipendenti gli importi aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva;
l'inadempimento del consulente del lavoro era maturato prima del suo decesso e, pertanto, i suoi eredi e successori erano tenuti a risarcire contrattualmente il danno causato. In via di subordine riteneva che il consulente del lavoro NO AS fosse responsabile extracontrattualmente per il danno diretto subito.
Si costituivano in giudizio i sig.ri ES e RG AS i quali eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della TA S.r.l. sottolineando come quest'ultima non fosse titolare della pretesa sostanziale, dedotta in giudizio, trattandosi di operazione societaria fra soggetti terzi.
Spiegavano che il riconoscimento del debito di TA S.r.l. nei confronti di
OP TR S.r.l. anche per la somma di euro 52.000,00 non era giustificato, dal momento che (fatto pacifico) se i rapporti di lavoro, ai quali sarebbe stato connesso il pagamento di tali differenze retributive, erano stati trasferiti da OP S.r.l. a OP TR S.r.l., TA S.r.l. era del tutto estranea ad eventuali debiti per tale causa.
Chiedevano, inoltre, sempre in via preliminare l'applicazione del principio di parziarietà dell'eventuale debito ereditario a loro carico, ex art. 752 c.c. Nel merito chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice sottolineando che:
l'azienda si avvaleva anche di altri consulenti, tra cui API, per quanto riguardava la contrattazione collettiva e l'attuazione degli istituti previsti dal CCNL di categoria;
il dott. NO AS aveva sollecitato il dott. ZI GG a
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