Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/10/2024, n. 611
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. M G Presidente dott.ssa M C Consigliere rel. dott.ssa G C Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 539/2022 R.G.L., vertente TRA dott.ssa nata in Reggio Calabria il 25.03.1969, Parte_1 CF , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria in via Venezia 4, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. P M, C.F. da cui è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello, pec Email_1 fax 0965-26930 appellante CONTRO
con sede legale in Reggio Calabria alla Controparte_1 Via Sbarre Inferiori, 304/A, P.I. , in persona dell'Amministratore Delegato, P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Avv. G M, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. U G, C.F. , presso il quale è elettivamente C.F._3 domiciliata, in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20, giusta procura su foglio separato, di cui è stata estratta copia per immagine, sottoscritta digitalmente e allegata alla memoria di costituzione;
telefax 081.204130, pec Email_2 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 30.11.2020, la dott.ssa Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare
[...] che la ricorrente ha diritto a svolgere l'attività in smart working;
2. accertare e dichiarare la sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale, sia contrattuale, sia extracontrattuale della ricorrente, per come indicato in narrativa;
3. accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente a percepire la somma di €.465,00 quale emolumento della retribuzione così anche i buoni pasto;
4. accertare e dichiarare che tale emolumento è collegato ad una singola responsabilità e che pertanto sono dovuti gli arretrati per come quantificati in
€.79.054,33;
5. condannare la società in Controparte_1 persona del suo rappresentante legale pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute di cui ai precedenti punti 3 e 4;
6. condannare la convenuta,
[...]
al pagamento, a titolo risarcitorio, dei danni subiti dalla ricorrente Controparte_2 da quantificarsi in via equitativa in che verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso, quand'anche nessuna domanda possa essere accolta, condannare la società convenuta al diritto al risarcimento del danno derivatogli dall'inesatto adempimento riguardo il mancato godimento delle ferie maturate ed al pagamento della corresponsione della complessiva somma dovuta per legge e per CCNL nonché ai buoni pasto. Il tutto con la condanna alle spese e competenze del giudizio.” Sull'istanza cautelare anticipatoria ex art. 700 c.p.c.., numero di RG 3887- sub 1/2020, si procedeva, previa rituale instaurazione del contraddittorio con la società resistente, che aveva eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle istanze. Nel corso del procedimento cautelare, all'udienza del 23 marzo 2021, le parti raggiungevano un accordo conciliativo parziale del seguente tenore “Le parti concordemente dichiarano che è cessata la materia del contendere quanto alla domanda cautelare formulata a pag. 19 n. 1 del ricorso, nonché dichiarano che è cessata la materia del contendere quanto ai punti delle conclusioni di merito a pag. 20 n. 1 e 2 del ricorso”. Era, quindi, cessata la materia del contendere sulla domanda inerente allo svolgimento della prestazione in modalità agile, mentre permaneva la materia del contendere per le altre istanze cautelari. La fase cautelare si concludeva con ordinanza di rigetto per difetto del requisito del periculum in mora. Nel giudizio ordinario e di merito, la società aveva Controparte_1 chiesto: “a) dichiarare inammissibili e comunque infondate nel merito le avverse domande;
b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle avverse domande, riconoscere gli importi richiesti entro i limiti di quanto non estinto per l'operare della prescrizione;
c) emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di giustizia, anche in ordine alle spese del giudizio.”
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 193/2022, pubblicata il 01.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente, che liquida in € 4.015,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generarli 15%, cpa e iva come per legge”. Osservava che, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere anche con riferimento ai punti n. 1 e 2 delle conclusioni di merito del ricorso, l'oggetto del contendere era circoscritto a due questioni: la prima relativa al diritto al mantenimento del superminimo pari alla somma di € 465,00 mensili ed agli arretrati;
la seconda relativa alla corresponsione dei buoni pasto in numero di 28 per il periodo da gennaio a metà marzo 2020 e poi per i giorni di presenza dal 16.10.2020 non meglio quantificati in ricorso. Quanto alla domanda principale, anche per importanza e valore, relativa alla revoca del superminimo di € 465,00 mensili ed alla domanda di riconoscimento di una somma, parametrata a detto superminimo, come compenso per le varie funzioni e responsabilità che nel corso del rapporto di lavoro erano state assegnate, riportava che:
1. Con atto del 20.12.2007, la Dott.ssa era stata assunta dalla (oggi Pt_1 CP_3
, a far data dal 01.01.2008, con mansione di "Supervisore Entrate Acquedotto", CP_1 livello Quadro, con una retribuzione complessiva di € 2.503,71, di cui un superminimo riassorbibile di € 422,36. 2. Con comunicazione di “Variazione di mansione” del 22.11.2008 erano state assegnate le funzioni di "Responsabile della gestione della comunicazione, delle risorse umane, dei processi di produzione e sicurezza". In relazione alla nuova mansione, veniva riconosciuto un aumento della voce superminimo riassorbibile, che diveniva pari a
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complessivi € 887,36, pertanto con un ulteriore superminimo di 465,00 rispetto all'originario di € 422,36.
3. In data 30/03/2010 le era stata conferita la a responsabile del trattamento Per_1 dei dati personali ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 196/2003", mantenuta fino alla sostituzione con altro dipendente in data 25/05/2018.
4. Dal 14.02.2012 al 23.06.2015 era stata incaricata di svolgere la funzione di RUP per l'attività contrattualistica.
5. Il 03/11/2014 era stata nominata "Responsabile della prevenzione e corruzione", fino al sostituzione con altro dipendente in data 05.03.2019 (questa responsabilità per legge prevedeva un compenso a parte). Per le ulteriori responsabilità di cui ai punti 3), 4), 5) non le era stato riconosciuto alcun incremento economico, seppur esse si fossero aggiunte a quelle di cui ai nn. 1) e 2).
6. Il 23.06.2015 l'Amministratore delegato dell'epoca aveva disposto una rotazione delle responsabilità dei quadri, affidando alla dott.ssa le seguenti responsabilità e Pt_1 funzioni: Riscossione, Rapporti esterni, Archivio, Accertamento/Letturisti, Affissioni, Certificazioni/Rateizzazioni, con il mantenimento delle risorse umane. Quindi la lavoratrice era titolare n. 7 responsabilità in luogo delle 4 retribuite contrattualmente (nn. 1 e 2) oltre al mantenimento delle responsabilità di cui ai n. 3) e 5).
7. Il 9.03.2017 il nuovo Amministratore aveva disposto una nuova rotazione delle responsabilità ed erano state assegnate alla Dott.ssa , le seguenti responsabilità e Pt_1 funzioni: Acquedotto (idrico), Comunicazione e attività istituzionale, Segreteria generale, Ufficio legale e contenzioso, Qualità controllo 231 e Pianificazione con il mantenimento delle risorse umane, nonché l'archivio.
8. In data 29.12.2017 l'Amministratore delegato, che nelle more era subentrato al precedente a seguito delle procedure di fusione e costituzione della nuova società da CP_3 ad con raccomandata a mano aveva comunicato tra l'altro che "ai sensi dell'art. CP_1 2112 del codice civile, i diritti da Lei acquisiti in costanza del presente rapporto di lavoro saranno integralmente mantenuti a seguito del trasferimento di azienda".
9. In data 15/05/2018 la Dott.ssa era stata sottoposta ad una nuova rotazione Pt_1 delle responsabilità, per cui le erano assegnate dal 16.5.2018 e “fino a successiva comunicazione”: Segreteria Generale, Ufficio Tecnico, Fattorino, Massi, Trasparenza e Anticorruzione, Patrimonio, Gestione Risorse Umane, Ufficio Legale e Gestione Contenzioso, Mediazioni. (doc.n.8).
10. Nel luglio del 2018, alla Dott.ssa , era stata assegnata anche la Pt_1 responsabilità del settore accertamento/letturisti, che era stata dalla stessa rimessa il 15.10.2019;
11. Successivamente il 05.03.2019 alla ricorrente era stata assegnata anche la responsabilità dei settori IMU e Tari, sicché alla dott.ssa erano affidate Pt_1 complessivamente n. 12 responsabilità, poi ridotte a n. 11 con il trasferimento dei Messi avvenuti il 15.10.2019, ed assegnate ad altro quadro.
12. Attualmente, le Responsabilità in capo alla Dott.ssa erano: IMU, TARI, Pt_1 Patrimonio, Segreteria generale, Contenzioso, Mediazioni, Ufficio tecnico.
13. Con comunicazione via e-mail del 05/11/2020, l'Amministratore Delegato della aveva revocato il superminimo di € 465,00, poiché la ricorrente aveva rinunciato CP_1 alle funzioni di Responsabile delle Risorse Umane, comunicata con nota del 20.8.2020, sostenendo altresì che la stessa non aveva svolto le mansioni assegnate con la citata nota del 22/11/2008, ad eccezione di quelle afferenti alla gestione delle Risorse umane, svolte fino al 20.8.2020.
14. Con la stessa comunicazione, veniva ribadita la revoca delle funzioni di Responsabile della