Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2024, n. 365

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2024, n. 365
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 365
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1293/2021
Ruolo Generale nr. 1293/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Filippo LABELLARTE
Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE
Consigliere
Alberto BINETTI
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1293/2021 R.G., promossa da
NG NO e TA IL, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio
Orlandi, C.F. [...], e domiciliati presso il suo studio in Firenze,
Via Alfieri n. 28, come da mandato in calce all'atto di appello, difensore che dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il pagina 1 di 43
proprio indirizzo di posta elettronica: sede@studiolegaleorlandi.com, PEC: silvio.orlandi@firenze.pecavvocati.it
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
INTESA SAN PAOLO S.p.a., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n.156, cod. fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, partita IVA n. 11991500015, rappresentata da INTRUM ITALY S.p.a., con sede in
Milano, Via Galileo Galilei n.7, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-
Brianza-Lodi 10311000961 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanna Logoluso, presso il cui studio in Bisceglie a Via Aldo Moro n. 30 elegge domicilio, difensore che ha indicato i seguenti recapiti: numero di fax n. 080/3968155 e indirizzo di posta elettronica certificata: giovanna.logoluso@pec.ordineavvocatitrani.it.
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, n.
256/2021 pubblicata il 04/02/2021.
Conclusioni: All'udienza del 9 giugno 2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., resa nel giudizio n.
2367/2019, pubblicata in data 4/2/2021, il Tribunale di Trani, ha ordinato
l'estromissione dal giudizio di BANCA ISP OBG S.R.L., ha rigettato la domanda, proposta da NG NO e TA IL, nei confronti di INTESA
SAN PAOLO S.p.a, ha condannato gli attori, in solido, alla rifusione delle spese
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di lite in favore della convenuta, liquidate in € 7.571,00 per compensi, oltre al rimorso spese generali del 15%, IVA e CAP.
A fondamento della decisione il Tribunale ha così motivato.
Con atto di citazione notificato il 15/4/2019, NG NO e TA
IL convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trani ISP OBG S.r.l., cessionaria del credito del Banco di Napoli S.p.a. relativo al mutuo fondiario concesso in data 28/10/2011 con contratto a rogito Dott. Claudio La Serra,
Notaio in Corato (Rep. 52961 – Racc. 20378), per ivi sentir accogliere in suo danno le conclusioni: - ordinare alla banca convenuta il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio (compreso quanto eventualmente girocontato sul conto di appoggio per pagamento rate mutuo) ex art 263 e ss. c.p.c, che indichi e comprovi, mediante le risultanze delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e ss. c.c. nonché 2710 e ss. c.c., nel dettaglio, la traditio pecuniae a corso legale, le remunerazioni, le competenze, gli oneri addebitati;
- accertare e dichiarare la assenza di valido titolo negoziale e di validi titoli giustificativi del presunto credito in moneta a corso legale giustificativi del credito come indicato dalla banca, e conseguentemente, che, alla medesima, nulla era dovuto ed è dovuto in moneta a corso legale;
- in via gradata e subordinata inoltre, rimborsare la somma di € 65.350,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito dei mezzi istruttori esperiti per differenza netta tra quanto pagato per interessi, oneri e capitale, o di quanto, previa C.T.U. econometrica, sarà determinato come saldo effettivo del rapporto tra le parti, stante le denunciate nullità e previa individuazione della moneta da restituire nel rispetto dell'obbligo restitutorio del tantundem eiusdem generis ac qualitatis previsto dall'art. 1813 e ss. c.c. Altresì, dichiarare estinta la obbligazione restitutoria atteso l'intervenuto pagamento mediante moneta scritturale del tantundem eiusdem generis ac qualitatis, operata come descritto in premessa, e dunque dichiarare che nulla è dovuto alla Banca convenuta.
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Si costituiva la convenuta ISP OBG S.r.l., nella qualità e come in atti rappresentata, con comparsa di costituzione e risposta in data 22/10/2019, depositata il 23/10/2019, chiedendo il rigetto di tutte le domande attrici, con richiesta, altresì, di condanna degli attori ex art. 96, 3°comma c.p.c. e comunque con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con atto ex art. 111 c.p.c., depositato il 10/9/2020, si costituiva in giudizio
Intesa Sanpaolo S.p.a., come in atti rappresentata, resasi, intanto, cessionaria del credito oggetto di causa, già vantato da ISP OBG S.r.l. nei confronti degli attori, in virtù del mutuo fondiario de quo, riportandosi, pertanto, a tutto quanto già dedotto, eccepito, prodotto e richiesto dalla convenuta ISP OBG S.r.l. nei propri precedenti atti difensivi e nei verbali di causa.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa era discussa e decisa sulle conformi conclusioni delle parti, secondo il seguente dispositivo: “..ordina l'estromissione dal giudizio di BANCA ISP OBG S.R.L.;
2) rigetta la domanda;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di Intesa Sanpaolo, che liquida in € 7.571,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge..”.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello NG NO e TA
IL, rassegnando le seguenti conclusioni. NEL MERITO: in tesi, stante: - mancanza di valido consenso e mancata dichiarazione di vero strumento monetario erogato. Inadempimento della banca mutuante della originaria, genetica, funzionale e costitutiva obbligazione di traditio pecuniae in moneta legale come disposto dal codice civile in tema di obbligazioni pecuniarie, avendo viceversa, come fatto storico comprovato e certo erogato “moneta privata” di emanazione bancaria;
- inesistente diritto alla corresponsione di interessi;
- la moneta privata non è moneta legale, unica a poter produrre ex lege interessi;
- inesistente diminuzione del patrimonio del mutuante e difetto totale di causa giuridica per “interessi” nella fattispecie mutuo;
- evidente superamento delle soglie usurarie;
- la creazione (neppure contabilizzata) di moneta privata, non ha comportato e non comporta alcuna diminuzione nel patrimonio effettivo della
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banca mutuante;
- ogni percentuale di interessi risulta elevata ad infinito e dunque oltre soglie usurarie;
- come poco sopra ricordato la S.C. “..il legislatore infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”;
- sussistenza, oltre alle già più che abbondanti ed assorbenti invalidità ed anomalie, delle altre più “tradizionali” e dibattute anomalie ed invalidità proprie dei contratti bancari;
- in ogni caso il superamento delle soglie usurarie anche laddove per ipotesi fosse stata (o si comprovasse da parte della banca) erogata moneta legale;
- indeterminatezza palese del tasso con violazione dell'art. 117
T.U.B.
, e conseguente sanzione ivi prevista;
- inesistenza di inadempimento del presunto debitore e mai intervenuta decadenza dal beneficio del termine, con conseguente inesistente diritto di chiedere o di agire in executivis;
- mai adempiuta dalla banca la obbligazione pecuniaria in moneta legale;
- mai maturato alcun diritto di pagamento di moneta legale;
- mai maturato alcun diritto di pagamento di interessi;
- inesistenza di debito avendo il debitore presunto versato, in buona fede complessivamente € 65.350,00 per solo interessi
e oneri;
- questi si, moneta legale e reale poiché frutto di lavoro.
Gli appellanti, inoltre, hanno chiesto: - ordinarsi, alla banca convenuta, il rendimento del conto completo della tenuta, gestione ed annotazione di tutti i rapporti oggetto del presente giudizio (compreso quanto eventualmente girocontato sul conto di appoggio per pagamento rate mutuo) ex art 263 e ss
c.p.c.
, che indichi e comprovi, mediante le risultanze delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e ss. c.p.c. nonché 2710 e ss. c.p.c, nel dettaglio, la traditio pecuniae a corso legale, le remunerazioni, le competenze, gli oneri addebitati;
- accertare e dichiarare la assenza di valido titolo negoziale e di validi titoli giustificativi del presunto credito in moneta a corso legale giustificativi del credito come indicato dalla banca, e conseguentemente, dichiararsi che, alla medesima, nulla era dovuto ed è dovuto in moneta a corso legale;
- preso atto della estinzione dell'obbligazione di cui alla comunicazione a mezzo PEC del
04.09.2017, dichiarare estinta la medesima, dichiarare che nulla deve parte attrice a parte convenuta in moneta a corso legale;
- condannare la banca pagina 5 di 43
convenuta alla restituzione e pagamento in favore delle parti attrici di tutto quanto ad essa dalle stesse pagato fino ad oggi per indicato capitale, interessi e spese.
In via gradata e subordinata inoltre, hanno chiesto: - il rimborso, in loro favore, della somma risultante per differenza netta tra quanto pagato per soli interessi ed oneri, o di quanto, previa C.T.U. contabile, sarà determinato come saldo effettivo del rapporto tra le parti, stante le denunciate nullità e previa individuazione della moneta da restituire nel rispetto dell'obbligo restitutorio del tantundem eiusdem generis ac qualitatis previsto dall'art. 1813 e ss. c.c.
In via istruttoria hanno richiesto, che venga disposta, ex art. 2214 e ss. c.c.,
2710 e ss. c.c., 263
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