Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 37
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Paola Agresti Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2825 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 17.07.2024, con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.
127-ter c.p.c., vertente
TRA
EDIL MODERNA 2000 SRL (C.F. 03715370585) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Petricone Domenico del Foro di Velletri (C.F.
[...]) APPELLANTE
E
ZI EL IO (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Gilberto Cerutti (C.F. [...])
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4370/2020, ha rigettato l'opposizione all'atto di precetto con cui era stato intimato alla società Edil Moderna 2000 il pagamento di
€10.849,64, in favore di NA EL NZ.
Il precetto trae origine dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4907/2017, che ha rigettato l'impugnativa del condominio di via Virgilio 111, in Pomezia, avverso la sentenza del tribunale di Velletri, n. 369/2008, di condanna al risarcimento danni da infiltrazioni, in favore della NZ.
La società opponente ha eccepito l'assenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, non essendo parte del giudizio presupposto, e, dunque, il difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione, affermando il principio giurisprudenziale secondo cui “Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.”
(Corte di Cassazione sentenza n. 12715/2019).
In particolare, ha ritenuto la condotta del Condominio perfettamente in linea con il disposto dell'art. 63 disp. att. cod. civ, come modificato con la riforma della disciplina del condominio nell'anno 2012: il creditore che intende riscuotere un credito nei confronti del condominio deve chiedere all'amministratore l'elenco dei condomini morosi e agire prima contro questi e poi contro i condomini solventi. La NZ, quale creditrice del condominio, ha avanzato la richiesta all'amministratore che le ha comunicato il nominativo della Edil Moderna 2000 Srl, quale unico condomino moroso, ed ha, dunque, legittimamente agito esecutivamente nei suoi confronti.
Non ha attribuito valore probatorio alla documentazione prodotta dall'opponente, perché relativa solo ad un ordine del giorno senza aver allegato il verbale di delibera, ed ha sottolineato che, se è vero che l'esecuzione nei confronti del singolo condomino non può riguardare l'intero debito ma può avvenire solo nei limiti della sua quota millesimale di partecipazione al condominio, è pur vero che l'opponente non ha provato che è stato ingiunto un importo superiore alla sua quota millesimale e, pertanto, deve subire l'esecuzione per la quota allegata dal creditore.
La società opponente impugna la decisione, perché non condivisibile e contraddittoria nella motivazione: ribadisce di non essere stata parte del giudizio presupposto, perché potrebbe assumere tale veste solo se
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