Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/12/2024, n. 669

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/12/2024, n. 669
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 669
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 174/2022 R.G.A.C.L.,

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
Nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 180/2022 emessa in data

8.3.2022 dal Tribunale- GL di Locri e vertente tra
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, pec Email_1
CP_1
e
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Macrì (C.F. ): Pec . C.F._1 Email_2
APPELLATA -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 11 aprile 2022 l' Parte_2 ha impugnato la sentenza 180/2022 emessa l'8 marzo 2022 dal
[...]
Tribunale Gl di Locri con cui è stato riconosciuto in favore dell'originario ricorrente il diritto alle differenze retributive a titolo di indennità di vacanza contrattuale e per il cd “tempo divisa” , condannando l'attuale appellante alla corresponsione dell'importo di euro di € 1.329,038 a titolo di indennità di vacanza contrattuale e di € 10.432,80 a titolo di indennità da divisa, per un totale complessivo di € 11.761,83


Con l'appello sono illustrati i motivi di cui si dirà appresso.
Parte appellata si è costituita spiegando le ragioni che sostenevano la propria domanda ed assumendo la correttezza della decisione che aveva condiviso le sue difese, ha chiesto il rigetto del gravame.
La causa fissata con decreto del Presidente di Sezione per la trattazione con le forme di cui all'art.127 ter cpc alla scadenza del termine, stabilito in corrispondenza del
15.3.2024, è stata assunta in riserva, che il Collegio, preso atto del deposito delle note di trattazione, ha sciolto il 25.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Locri ha accolto la domanda giudiziale che aveva ad oggetto la corresponsione di differenze retributive maturate dal primo marzo 2012 al 31.12.2017
a titolo di indennità di vacanza contrattuale e dall'1.1.2012 al 31.12.2017 per quelle connesse al maggior tempo di lavoro destinato alla vestizione/svestizione dell'abbigliamento da lavoro del ricorrente (infermiere professionale inquadrato nel periodo oggetto di domanda nella categoria D5).
In relazione a tale statuizione, l muove alcune critiche che saranno Parte_2 di seguito meglio illustrate, che riguardano sia l'erroneo rigetto di questioni preliminari
(prescrizione) che l'erronea interpretazione del materiale istruttorio, nonché, per
l'indennità di vacanza contrattuale, le erronee valutazioni contenute nella consulenza cui il Tribunale ha prestato adesione, mentre, per l'ulteriore domanda, concernente il
“tempo divisa” l'assenza di allegazione e prova su circostanze determinanti.
Nella motivazione il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione asserendo che la stessa fosse stata sollevata genericamente non essendo stato specificato con riferimento a quale pretesa sia fosse eccepita e che la parte ricorrente aveva depositato un atto interruttivo, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle spettanze oggetto di domanda, ricevuto dall'azienda in data 21.3. 2017.
Passando all'esame del merito, ha accolto la domanda di indennità di vacanza contrattuale, intesa a compensare la perdita del potere di acquisto nel tempo intercorrente fra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, dopo aver richiamato a titolo di premessa le previsioni normative e contrattuali che giustificavano l'emolumento, ritenendo condivisibile la quantificazione operata dal ctu, ed affermando che l'azienda convenuta si era limitata
a richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione senza illustrarne la pertinenza al caso concreto.
In relazione alla pretesa avente ad oggetto la remunerazione del tempo impiegato per indossare la divisa, il Tribunale, preso atto che il regolamento aziendale prodotto dal ricorrente contenente la disciplina del tempo dedicato alla vestizione era entrato in vigore nel 2017, affermava che il diritto dell'attore non poteva essere condizionato alla vigenza di tale regolamento, trovando fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, ma anche nella giurisprudenza di legittimità prevalente.
In relazione al personale sanitario, e, in specie, agli infermieri la Cassazione avrebbe ritenuto che il tempo di vestizione/svestizione debba essere retribuito al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cassazione Civile, Sez. L - , Ordinanza n. 12935 del
24/05/2018
).
Dunque, il regolamento aziendale avrebbe disciplinato solo le modalità di ristoro, ma non avrebbe inciso sull'an debeatur.
Lo stesso regolamento avrebbe rappresentato tuttavia la fonte di un parametro ai fini della liquidazione indicando il tempo occorrente in 30 minuti complessivi.
Il Tribunale, nello spiegare le ragioni della decisione, osservava che <<… svolgendo il ricorrente l'attività di infermiere, trattandosi di attività svolta in ospedale, in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente (varato solo in un secondo momento), l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa, pur non avendo parte ricorrente dedotto espressamente la sussistenza di uno spogliatoio.>>.
Quindi, affermato che fosse stato provato e mai contestato il titolo, ossia il contratto di lavoro, nonché l'obbligo di indossare la divisa e che era stato allegato
l'inadempimento, ossia il mancato ristoro del cd tempo di vestizione da parte del datore di lavoro (peraltro non contestato dall'azienda convenuta), accoglieva la domanda nella misura definita dal consulente d'ufficio.
Avverso tale statuizione l' formula i seguenti motivi di Parte_2
impugnativa.
In primo luogo, il Tribunale non avrebbe potuto disattendere l'eccezione di prescrizione assumendone la genericità.
Infatti, essa avrebbe dovuto intendersi riferita a tutte le pretese avanzate dal lavoratore, come si sarebbe desunto dal contenuto della memoria di primo grado, ove si chiariva:” vengono richieste differenze retributive, a diverso titolo, il cui fondamento a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa, dovrebbe risiedere in una obbligazione di carattere pecuniario la quale ultima per la natura retributiva è soggetta alla prescrizione estintiva quinquennale in assenza di atti interruttivi
.Dall'esame del ricorso e dalla documentazione in atti non vi è prova della esistenza di atti interruttivi della prescrizione, eccepita per il periodo marzo 2013- maggio
2013, dovendo considerare la notifica del ricorso il primo atto interruttivo e perciò decorrente dal sette maggio 2018.”
In ogni caso, si sarebbe dovuto tenere conto del raggiungimento dello scopo dell'eccezione, con l'instaurazione del contraddittorio poiché il ricorrente aveva contraddetto sul punto.
Sotto altro profilo, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente affermato nella motivazione che il petitum concerneva le spettanze retributive dell'IVC ( indennità di vacanza contrattuale) “con decorrenza dal 2013”, per poi accordare competenze riferibili ad un periodo diverso imputabili alla previsione contenuta dai CCNLL - biennio economico 2006/2007 e biennio economico 2008/2009 incorrendo per tale via nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Nel merito, con altro motivo l'appellante deduce che il parere della Ragioneria
Generale dello Stato citato dal Tribunale e richiamato dal ricorrente non sarebbe stato correttamente interpretato.
In ogni caso, le competenze rivendicate non sarebbero state dovute in base al tenore dei contratti collettivi oltre che per il contenuto della legge finanziaria 2009 – che all'articolo 2, comma 35 alla luce delle ultime disposizioni normative recate dal decreto legislativo n.150/2009 e dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, avrebbe sostituito le regole definite del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23/7/1993.
Infatti, la quantificazione operata dal ctu e condivisa dal Tribunale si sarebbe fondata sull'erronea interpretazione della circolare applicativa della Controparte_3
relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012 .
La stessa non avrebbe inteso in alcun modo consentire la protrazione dell'erogazione della indennità di vacanza contrattuale nascente dai contratti collettivi anteriori a quello del normativo 2006-2009 economico 2008/2009 nonostante e posteriormente all'intervento di tale contratto, come si sarebbe potuto ricavare dalle previsioni del contratto collettivo che disponevano (art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009)
che il nuovo trattamento economico, sostituendosi al precedente accresciuto dall'indennità di vacanza operante per il tempo in cui il rinnovo contrattuale non era intervenuto dopo la scadenza della precedente contrattazione, era inclusivo di tale voce.
Il senso sarebbe stato reso palese dalla previsione : “Gli incrementi di cui al comma
1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-
2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art. 2, comma>>.
Inoltre, anche alla luce della ratio legis dell'attribuzione patrimoniale e del tenore della legge finanziaria del 2009, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere la domanda .
In ogni caso, il ricorrente era stato assunto nel luglio del 2011 e che alla data dell'applicazione del contratto collettivo biennio economico 2006-2007 e 2008-2009
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