Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2024, n. 696
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2017/2022 tra
parte domiciliata in VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. CAPONETTI PIETRO e avv. CAPONETTI LUCA ( ) VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 ROMA C.F._1
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA Controparte_1 rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 557/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 24.1.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
1.Con la sentenza impugnata, in accoglimento solo parziale della domanda avanzata da Pt_1
nei confronti del , l'Amministrazione è stata condannata al
[...] Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di 2.245,21 oltre accessori di legge, a titolo di
“mercede” spettante come detenuto riguardo alle prestazioni lavorative svolte nel periodo di detenzione dicembre 2016 – aprile 2020 (segnatamente, la differenza rispetto ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL medio tempore vigenti), prescritte le restanti somme richieste.
2. L'LE interponeva appello avverso detta pronuncia nella parte di soccombenza, cui resisteva il appellato. CP_1
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
4. Il ricorrente aveva chiesto in primo grado, con due separati ricorsi, poi riuniti, la condanna del
al pagamento delle differenze retributive maturate in esito al mancato aggiornamento CP_1 delle mercedi per il lavoro dallo stesso prestato durante i periodi di detenzione e presso le strutture carcerarie come indicati in ricorso.
5. Il Tribunale, riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale ex arti. 2948 c.c. sollevata dal
convenuto, ha fatto applicazione dei principi di cui alla sentenza della SC n. 2734-2019 CP_1 ed ha quindi ritenuto che per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia doveva ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti e che il decorso del termine prescrizionale iniziava quindi alla cessazione di ciascun rapporto.
5.1. Pertanto, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo (17.5.2021) senza atti interruttivi antecedenti, risultava prescritto il credito relativo al periodo maggio 2003 - agosto 2015, interamente antecedente al 17.5.2016 (quinquennio dalla notifica), oggetto del ricorso RG N.
35240-2020, mentre con riferimento al ricorso RG N. 24991-2020, relativo al periodo dicembre
2016 - aprile 2020, la domanda era fondata.
6. Con un primo motivo l'appellante sostiene non essersi mai determinata una effettiva interruzione del rapporto di lavoro se non limitata a brevi periodi di tempo;
il mero fatto che in certi periodi non si lavori può dipendere dalle cause più varie (sospensione legittime del sinallagma come ferie, riposi, malattie o illegittime come inadempimenti all'obbligo di collaborare o mancanza di lavoro), senza che ciò possa in sé risolvere il rapporto. Né è di per sé è causa di cessazione o novazione del rapporto di lavoro il fatto che si cambi mansione o si sia trasferiti da un carcere ad un altro.
I contratti dovevano poi essere conclusi in forma scritta ad substantiam.
6.1. Con ulteriore motivo l'appellante censura la sentenza laddove non ha ritenuto di accogliere l'eccezione di carenza dello ius postulandi in capo al funzionario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2017/2022 tra
parte domiciliata in VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. CAPONETTI PIETRO e avv. CAPONETTI LUCA ( ) VIA CIRO MENOTTI, 24 00195 ROMA C.F._1
Parte appellante contro
parte domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA Controparte_1 rappresentata dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 557/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 24.1.2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
1.Con la sentenza impugnata, in accoglimento solo parziale della domanda avanzata da Pt_1
nei confronti del , l'Amministrazione è stata condannata al
[...] Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di 2.245,21 oltre accessori di legge, a titolo di
“mercede” spettante come detenuto riguardo alle prestazioni lavorative svolte nel periodo di detenzione dicembre 2016 – aprile 2020 (segnatamente, la differenza rispetto ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL medio tempore vigenti), prescritte le restanti somme richieste.
2. L'LE interponeva appello avverso detta pronuncia nella parte di soccombenza, cui resisteva il appellato. CP_1
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
4. Il ricorrente aveva chiesto in primo grado, con due separati ricorsi, poi riuniti, la condanna del
al pagamento delle differenze retributive maturate in esito al mancato aggiornamento CP_1 delle mercedi per il lavoro dallo stesso prestato durante i periodi di detenzione e presso le strutture carcerarie come indicati in ricorso.
5. Il Tribunale, riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale ex arti. 2948 c.c. sollevata dal
convenuto, ha fatto applicazione dei principi di cui alla sentenza della SC n. 2734-2019 CP_1 ed ha quindi ritenuto che per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia doveva ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti e che il decorso del termine prescrizionale iniziava quindi alla cessazione di ciascun rapporto.
5.1. Pertanto, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo (17.5.2021) senza atti interruttivi antecedenti, risultava prescritto il credito relativo al periodo maggio 2003 - agosto 2015, interamente antecedente al 17.5.2016 (quinquennio dalla notifica), oggetto del ricorso RG N.
35240-2020, mentre con riferimento al ricorso RG N. 24991-2020, relativo al periodo dicembre
2016 - aprile 2020, la domanda era fondata.
6. Con un primo motivo l'appellante sostiene non essersi mai determinata una effettiva interruzione del rapporto di lavoro se non limitata a brevi periodi di tempo;
il mero fatto che in certi periodi non si lavori può dipendere dalle cause più varie (sospensione legittime del sinallagma come ferie, riposi, malattie o illegittime come inadempimenti all'obbligo di collaborare o mancanza di lavoro), senza che ciò possa in sé risolvere il rapporto. Né è di per sé è causa di cessazione o novazione del rapporto di lavoro il fatto che si cambi mansione o si sia trasferiti da un carcere ad un altro.
I contratti dovevano poi essere conclusi in forma scritta ad substantiam.
6.1. Con ulteriore motivo l'appellante censura la sentenza laddove non ha ritenuto di accogliere l'eccezione di carenza dello ius postulandi in capo al funzionario
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