Corte d'Appello Torino, sentenza 09/12/2024, n. 435
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 258 /2024 R.G.L. promossa da: società con unico socio e Controparte_1
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via L. Boccherini n. 15, Codice Fiscale
, Partita IVA , in persona del suo P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore e legale rappresentante Avv. Claudia Olivieri, in virtù dei poteri conferiti con procura per atto Notaio in Persona_1
Milano del 09/11/2022, rep. n. 197893, racc. n. 26820 (All. A), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco
Giammaria, Iolanda Gentile e Luigi Carbone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Frus in Torino, Corso
Re Umberto n. 8.
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_2
, residente a [...]C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, corso Ferrucci 6, presso lo studio
1
e la persona dell'avv. Carlotta Persico, che lo rappresenta e difende per delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 31.05.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 05.08.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il Sig. ha Controparte_2
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di
Giudice del lavoro, (d'ora in Controparte_1
avanti anche la società) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Previe le declaratorie del caso
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione
Previa ammissione a prova per interrogatorio formale e testi delle circostanze di fatto dedotte in narrativa da intendersi capitolate con la premessa “vero che” ed espunte da giudizi e valutazioni, inseriti per fluidità di discorso
Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente a titolo di restituzione di quanto indebitamente trattenuto della somma di € 435,20, o di quella diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Con il favore delle spese di giudizio”.
A fondamento della sua domanda ha esposto quanto segue:
- che, nel marzo 2020, poiché i locali convenzionati per il servizio mensa venivano chiusi a causa dell'emergenza pandemica, la
Società “decideva unilateralmente di attivare per tutti i dipendenti in
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forze sul territorio nazionale, e quindi anche in Piemonte, il servizio di ticket restaurant”;
- che, ricevuta la carta, per i mesi di aprile e giugno 2020 e giugno
2021, gli venivano attribuiti, complessivamente, Parte_1
per un valore totale di € 621,00 ed un addebito di quota
[...]
a suo carico di € 29,00;
- che decideva di non attivare la card e, quindi, non usufruiva di alcun buono pasto;
- che, il 27.05.2021, le Parti Sociali sottoscrivevano, a livello regionale, un nuovo accordo col quale si conveniva, a partire dall'1.07.2021, l'introduzione e l'attribuzione, in via sperimentale e su base volontaria, dei Ticket Restaurant elettronici, in sostituzione di ogni altra forma di fruizione del pasto meridiano;
- che, anche dopo la sottoscrizione di tale accordo, sceglieva di non utilizzare i preferendo continuare ad avvalersi Parte_1
della consumazione del pasto presso i locali convenzionati o, in alternativa, del rimborso forfettario;
- che, con comunicazione e-mail del 27.05.2022, la Società convenuta, per il tramite del Dott. , informava che, a partire dal Per_2
cedolino di maggio 2022, per tutti coloro che non avessero deciso di optare per la fruizione dei sarebbe stato Parte_1 recuperato in busta paga l'importo anticipato da er l'acquisto di CP_1
ticket caricati sulle card, ma risultati eccedenti rispetto alle spettanze maturate al momento del conguaglio finale;
- che gli venivano effettuate trattenute in busta paga per complessivi
€ 435,20, pari al controvalore di 40 ticket;
- che tali trattenute erano “del tutto illegittime”.
Si è costituita in giudizio la Società convenuta contestando gli assunti avversari ed assumendo le seguenti conclusioni:
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“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, rigettare integralmente il ricorso avversario e le pretese fatte valere dal Sig.
nei confronti di perché CP_2 Controparte_1
infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di prova.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
All'udienza del 17.04.2024, all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto il ricorso pronunciando il seguente dispositivo:
“Visto l'art. 429 c.p.c.: condanna la parte convenuta a pagare in favore del ricorrente
l'importo di euro 435,20, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
condanna la predetta parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 515,00, oltre spese forfettarie al 15 % i.v.a., c.p.a. e
c.u. se versato”.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.1037/2024) la chiedendo la riforma della stessa e la reiezione delle CP_3
domande avanzate da con il ricorso introduttivo Controparte_2
del giudizio.
Resiste l'appellato, nel costituirsi, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 14.11.2024, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA
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