Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 4178
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite iscritte al n. 2574/2023 RGAC
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11298/2022, deliberata il
9.12.2022 e pubblicata il 20.12.2022 (n. 15562/2019 RG);
azione di annullamento
di testamento olografo – azione di revindica – azione di rilascio di immobile;
TRA
GN LA, c.f. [...],
difeso dall'avv. Pietro Occhino (c.f. [...])
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CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
domicilio digitale: pietroocchino@avvocatinapoli.legalmail.it
APPELLANTE
E
OM DA, c.f. [...],
difesa dall'avv. Silvana Ambrosino (c.f. [...]) e dall'avv.
Vincenzo Lamanna (c.f. [...])
domicilio digitale: avv.ambrosinosilvana@pec.it
APPELLATI
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
Il processo di primo grado è riportato, nella sentenza del Tribunale di
Napoli, nei termini seguenti.
“… va evidenziato che DA RO ha citato in giudizio TT LA al fine
di sentir dichiarare ed accertare il suo esclusivo diritto di proprietà sull'immobile sito in
Portici, Via della Libertà n. 118, riportato nel Catasto del comune di Portici al fl. 6, p.lla
304, sub. 15, scala A, p.9, int. 14, e, conseguentemente, al fine di ottenere la condanna
della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile in suo favore.
A base delle sue richieste l'attrice ha dedotto che:
- Il padre, RO AR, aveva acquistato il suddetto immobile con atto di
compravendita del 27.06.1956 per notaio Giuseppe De Luca;
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- A seguito del decesso ab intestato del padre RO AR, avvenuto in data
08.12.1967, l'istante era divenuta comproprietaria dell'immobile unitamente alla
germana RO AG, giusta dichiarazione di successione del 16.7.1968;
- a seguito del decesso della sorella RO AG, avvenuto in data 18.09.2015,
era divenuta esclusiva proprietaria dell'immobile, giusta dichiarazione di successione
del 12.07.2018;
- vani erano stati i tentativi per ottenere la restituzione dell'immobile occupato
illegittimamente dalla convenuta e dalla sua famiglia.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito
l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti essendo la stessa
proprietaria della quota ideale di ½ dell'immobile in forza del testamento olografo di
RO AG del 10.06.2013, pubblicato con atto per notaio Felice del Genio del
19.10.2015, rep. n. 2180, racc. 1297, registrato a Napoli il 22.10.2015 e trascritto
presso l'Agenzia del Territorio di Napoli 2 in data 22.10.2015 ai nnr. 39131/31127. Nel
merito parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
Nelle note di trattazione per l'udienza del 20.10.2020, prima udienza successiva alla
costituzione della convenuta e depositate in data 15.10.2020, l'attrice ha eccepito
l'invalidità del “testamento de quo, disconoscendone la sottoscrizione” e ne ha chiesto
“l'inefficacia/invalidità in quanto comunque sarebbe stato estorto alla sig.ra
AG la quale, come si è precisato nell'atto introduttivo, soffriva sin dalla
giovane età di patologie psichiche gravi tanto è che il P.M. (notiziato dal Parroco di
Portici) richiedeva la nomina di un amministratore di sostegno, giunta il 24.04.2014,
stante la mancanza di piena capacità di intendere e di volere della sig.ra AG.”.
Nella prima memoria di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c. l'attrice ha dichiarato di
“impugnare, contestare e disconoscere integralmente il testamento olografo prodotto
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dalla controparte perché invalido ai sensi di legge in quanto la sig.ra AG
RO era soggetto fortemente incapace, privo della coscienza dei propri atti e della
capacità di autodeterminarsi sin dalla giovane età.”.
Nella prima memoria di cui all'art. 183, 6 comma cp.c. la convenuta ha dichiarato di
non accettare il contraddittorio sulla domanda di inefficacia/invalidità del testamento
“perché tardiva, inammissibile, carente di forma e, comunque, prescritta”. Nella
seconda memoria di cui all'art. 183, 6 co. c.p.c. l'attrice ha chiesto in subordine “lo
scioglimento immediato della comunione ereditaria”. Nella seconda memoria di cui
all'art. 183, 6 comma c.p.c. la convenuta ha eccepito la prescrizione ex art. 591 c.c.
dell'azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, essendo
decorso il termine quinquennale in quanto, secondo la difesa di detta parte, il “"dies a
quo" di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento
del testamento olografo per incapacità del testatore, va individuato in quello di
compimento di un'attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del "de
cuius" - come la consegna o l'impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle
azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo - anche da parte di uno solo dei chiamati
all'eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 20/02/2020, n.4449).” Nella terza memoria di cui all'art. 183,
6 comma cp.c. la convenuta ha dichiarato “di non accettare il contraddittorio nemmeno
sulla domanda di scioglimento della comunione, formulata dall'attrice, per la prima
volta, con le note istruttorie, II termine, versate in atti il 18.12.2020, siccome
inammissibile, infondata e tardiva.”.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito
come segue:
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“- annulla il testamento olografo redatto da RO IA GR in data 10.06.2013 e
pubblicato con atto per notar dott. Felice del Genio di Torre del Greco del 19.10.2015,
rep. n. 2180, racc. 1297, registrato a Napoli il 22.10.2015 e trascritto presso l'Agenzia
del Territorio di Napoli 2 in data 22.10.2015 ai nn. 39131/31127;
- dichiara che l'immobile sito in Portici, Via della Libertà n. 118, riportato in catasto del
comune di Portici al fl. 6, p.lla 304, sub. 15, scala A, p.9, int. 14, è di proprietà di
RO DA e, per l'effetto, ordina a TT LA il rilascio immediato
dell'immobile, libero e vuoto da persone e cose in favore di RO DA;
- condanna TT LA alla rifusione delle spese di costituzione e di
rappresentanza in favore di RO DA e per essa in favore dell'avv. Silvana
Ambrosino, qualificatasi anticipataria;
spese liquidate in euro 7.052,00 per compensi
professionali oltre ad 540,00 per spese vive ed oltre al 15% a titolo di rimborso
forfettario sui compensi per spese generali ed IVA e CPA come per legge.”.
Avverso questa sentenza ha interposto gravame LA TT, ne ha
argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“… in accoglimento del presente gravame, rigettare la domanda promossa dall'attrice ai
sensi degli artt. 428 e 590 c.p.c. in quanto inammissibile per le ragioni di cui ai punti 2,
2.1. e 3 della premessa e, comunque, perché infondata ai sensi del punto 4 della
premessa. Conseguentemente, rigettare la domanda promossa ex art. 948 c.c. perché
infondata, in quanto l'appellante è erede di RO AG e per tale qualità
occupa legittimamente l'immobile di cui è causa. In ogni altro caso, rigettare la
domanda promossa dall'attrice ex art. 448 c.c. perché inammissibile ed infondata per le
ragioni di cui al punto 5 della premessa.
Istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c.
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Sussistono i presupposti perché sia sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata. …”.
DA RO ha contestato i motivi di appello ed ha chiesto:
“… in via preliminare:
- Dichiarare improcedibile/inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra TT per i
motivi di cui al punto 1);
- Dichiarare improcedibile/inammissibile e/o comunque infondata l'istanza di
sospensione della Sentenza proposta ex art. 283 c.p.c.;
in via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la
Sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio da
attribuirsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza in data 31.10.2023 – 8.11.2023, la Corte ha accolto l'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avanzata da
LA TT, limitatamente al rilascio dell'abitazione in Portici, via della
Libertà n. 118, ed al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
All'esito, nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza
all'udienza del 10.9.2024, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art.
127 ter cod. proc. civ.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
DA RO ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma
dell'art. 342 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, perché
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mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle
modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
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