Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2024, n. 2158

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2024, n. 2158
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 2158
Data del deposito : 27 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2423/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2423/2022 promossa da:
TERRE DEL BORGO S.R.L. (C.F. 12678441002), con il patrocinio dell'avv.
TERROSI PAOLA,
APPELLANTE contro
NPL 2018 S.R.L. E PER ESSA DOVALUE SPA SIENA (C.F. 14535321005), con il patrocinio dell'avv. CANGELONI LUCIA,
CURATELA FALLIMENTO AZIENDA AGRICOLA CAMPORLECCHIO S.R.L. (C.F. 05764871009), contumace
APPELLATE avverso la sentenza n. 901/2022 emessa dal Tribunale di Siena pubblicata il 26/10/2022
CONCLUSIONI
In data 11.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 13 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello, riformare la sentenza messa dal Tribunale di Siena n. 901/2022 e per l'effetto accogliere le seguenti domande In via preliminare di merito
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva /titolarità del credito in capo a Siena Npl 2018;
Nel merito

- accertare e dichiarare che la banca Monte Dei Paschi di Siena NON ha aderito all'accollo del mutuo e che DI (mandatario di Siena NPL 2018 al momento della notificazione dell'atto di precetto e di pignoramento immobiliare- oggi Dovalue), nella qualità di mandatario di Siena NPL 2018, non ha alcuna legittimazione ad aderire l'accollo del mutuo;

- accertare e dichiarare che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società venditrice Az. Agricola Camporlecchio s.r.l., il contratto di mutuo è risolto di diritto e che, dopo la risoluzione del contratto di mutuo, alcuna adesione all'accollo può più essere effettuata;

- accertare e dichiarare che a seguito della notificazione dell'atto di citazione da parte della Curatela del fallimento dell'Az. Agr. Camporlecchio alla società Terre del Borgo, dell'azione di revocatoria ex artt. 67 L.F. e 2901 c.c., ed oggi , a, seguito della sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Siena n. 346/2022, che ha accolto la domanda di revocatoria, la società Terre del Borgo ha diritto di eccepire, in opposizione all'esecuzione, alla banca già mutuante tutte le eccezioni derivanti dai contratti di compravendita e di accollo del mutuo che costituiva modalità di pagamento del corrispettivo di quota parte del prezzo della compravendita ai sensi dell'art. 1273 c.c. u.c. e che nulla deve pagare Terre Del Borgo alla banca mutuante;

- accertare e dichiarare che Terre Del Borgo ha notificato dichiarazione di revoca e risoluzione di ogni accollo con lettera via PEC in data 29.05.2018;

- accertare e dichiarare che il mutuo in oggetto NON è fondiario e che pertanto, Siena NPL 2018 non può procedere con azioni esecutive in pendenza del fallimento della società Azienda Agricola Camporlecchio;

- accertare e dichiarare per i motivi esposti che l'azione esecutiva intrapresa da Siena NPL 2018 ed iscritta al n. 156/2019 del Tribunale di Siena, è illegittima ed improcedibile;

- con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio;
In via Istruttoria Si conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la nostra memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e si chiede che venga dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la consulenza prodotta ex adverso nella sua memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. ed inoltre non producibile in controprova non avendo il Tribunale ammesso la prova diretta”.

Per SIENA 2018 NPL:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione pagina 2 di 13 disattesa, In via preliminare
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da Terre del Borgo Srl per tutte le causali di cui alla premessa In via principale nel merito
- Rigettare il gravame proposto, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atto e per l'effetto confermare la appellata sentenza del Tribunale di Siena n. 901/2022 (RG n. 3079/2020 - Rep. n. 1549/2022) pubblicata il 26.10.2022, in ogni sua parte. In via istruttoria
-Respingere tutte le avverse richieste In ogni caso con vittoria di competenze e di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
DI, non in proprio, ma in qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l.,
a sua volta cessionaria del credito da parte della Banca Monte Dei Paschi di Siena
S.p.A., notificava alla società Terre Del Borgo s.r.l. un atto di pignoramento relativamente ad un compendio immobiliare sito in Rapolano Terme, Podere
Camporlecchio, che questa aveva acquistato in data 31.07.2014 dalla società Az.
Agr. Camporlecchio s.r.l.
La società Terre del Borgo proponeva opposizione chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
L'attrice deduceva quali motivi di opposizione all'esecuzione:

1. l'inefficacia dell'accollo nei confronti della banca mutuante per non aver mai la banca medesima aderito all'accollo essendo intervenuta, nelle more dell'istruttoria, la dichiarazione di fallimento della società debitrice, che aveva comportato, ipso iure, la risoluzione del contratto di mutuo prima che la banca potesse aderire all'accollo del medesimo da parte sua (art. 1273 c.c. e art. 55
L.F.
);

2. la risoluzione dell'accollo, in quanto contratto accessorio a quello di mutuo, a sua volta risolto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice
pagina 3 di 13
e pendendo azione di revocatoria della vendita, avviata da parte della Curatela del fallimento, in relazione alla quale compravendita l'accollo costituiva pagamento di quota parte del corrispettivo (Cass. Civ. 5076 /1999);

3. l'inefficacia dell'accollo nei confronti della banca mutuante per essere intervenuta la revoca dell'accollo con lettere PEC in data 29.5.2018 prima che la banca aderisse all'accollo (art. 1273 c.c.);

4. la mancanza di legittimazione attiva sostanziale in capo a DI, quale mandatario per il recupero del credito, ad aderire all'accollo mediante la notificazione dell'atto di precetto (non avendo essa la procura sostanziale della banca titolare del credito per compiere atti di natura sostanziale), né sussistendo alcuna delibera da parte di Banca Monte Dei Paschi di adesione all'accollo;

5. l'improcedibilità del pignoramento, essendo lo stesso stato effettuato su bene in relazione al quale sussisteva già domanda di revocatoria fallimentare trascritta, inopponibile al fallimento, né esperibile in pendenza del fallimento, ai sensi dell'art. 38 TUB non essendo il contratto di mutuo fondiario (all. 9 l'atto di opposizione all'esecuzione).
Il GE con ordinanza in data 10 giugno 2020 rigettava la richiesta di sospensione e concedeva i termini per l'instaurazione del giudizio di merito.
Veniva quindi introdotto il presente giudizio di merito, nel quale venivano riproposte le
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