Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/02/2024, n. 57

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/02/2024, n. 57
Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
Numero : 57
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. AN De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 106 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra

ZZ VA elettivamente domiciliato in Gela, via Venezia n. 369, presso lo studio dell'Avv.
Riccardo Balsamo che lo rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti
AN Maganuco e Vanessa LL per procura in calce all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E

ZZ IO elettivamente domiciliato in Gela, Corso Vittorio AN n. 312, presso lo studio dell'Avv. Grazia Fausciana che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T O

OGGETTO: istituti di diritto societario

1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte sostitutive dell'udienza del 26 ottobre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 giugno 2013, IO LL conveniva dinanzi al Tribunale di Gela il fratello VA LL,
Esponeva l'attore:
• di essere titolare di omonima impresa individuale svolgente lavori edili, stradali e simili, iscritta quale impresa artigiana al REA di Caltanissetta;

• che VA LL era a sua volta titolare di altra impresa individuale ed artigiana edile iscritta al REA di Caltanissetta e svolgente anche attività di trattamento e smaltimento di rifiuti;

• che l'attività d'impresa, formalmente esercitata individualmente da ciascuna ditta, sin dal 1990 era in realtà svolta continuativamente in forma di società di fatto costituita dai due fratelli;

• che, infatti, dopo lo scioglimento, in data 8 novembre 1990, della società in nome collettivo “F.lli LL di LL VA, LL
IO, LL AN & LL NT s.n.c.”, i fratelli IO
e VA avevano solo formalmente svolto attività lavorative separate, avendo in realtà i medesimi costituito una società gestita ed amministrata da entrambi in eguale misura;

• che i due fratelli avevano contribuito in eguale misura al conferimento del denaro necessario ad affrontare i costi e si erano ripartiti per metà gli utili;

• che l'attività della società si era protratta ininterrottamente dal 1990 al settembre 2012, allorché VA LL aveva estromesso il fratello dalla gestione societaria;

• che, peraltro, anche successivamente all'epoca anzidetta, VA
LL aveva continuato a versare denaro sul conto corrente del fratello IO per consentire il pagamento di fatture solo apparentemente imputabili all'impresa individuale dello stesso attore;

• che l'unitarietà dell'azienda e del sottostante progetto economico, ad onta della formale distinzione delle due imprese individuali, emergeva dal fatto che entrambi i fratelli curavano i rapporti con i committenti e con i dipendenti in relazione alle attività di ciascuna delle due imprese
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individuali, oppure dall'uso indifferenziato che gli stessi fratelli o i rispettivi dipendenti facevano dei mezzi e delle attrezzature intestati all'uno o all'altro dei fratelli LL;

• che altri elementi significativi erano costituiti dal conferimento di reciproche deleghe, in modo che ciascun fratello potesse accedere liberamente ai cantieri intestati all'altro, o dall'uso comune di un capannone in c.da Brucazzi di Gela e di una cisterna di gasolio ivi ubicata;

• che, ancora, ciascun fratello era titolare di autonomo conto corrente su cui però l'altro poteva operare attraverso delega e che, peraltro, i due erano anche titolari di un conto ad essi cointestato;

• che proprio su tale ultimo conto il 26 giugno 2008 l'ATO CL2 aveva effettuato un versamento di € 851.400,00 a titolo di corrispettivo di lavori formalmente eseguiti dall'impresa di VA LL;

• che esistevano altre operazioni bancarie, dettagliatamente descritte in citazione, confermative del vincolo societario.
Illustrate le proprie ragioni in punto di diritto, l'attore formulava le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare la sussistenza della società di fatto tra il sig. LL
IO ed il sig. LL VA avente ad oggetto l'esercizio di lavori edili, di trasporto di rifiuti per i motivi indicati in narrativa;
conseguentemente, -- accertare e dichiarare che i signori LL IO e LL VA sono gli unici soci della società di fatto avente ciascuno una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 50%;
-- accertare e dichiarare che i beni aziendali formalmente risultanti di proprietà dell'impresa individuale di LL

VA e LL IO costituiscono il compendio di un'unica società di persone”.
VA LL si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici. Formulava domanda riconvenzionale del seguente tenore: “accertare e dichiarare, stante quanto meglio argomentato nelle premesse del presente atto,
l'esistenza di due distinte e separate attività d'impresa, per come sarà provato nel corso dell'istruttoria del presente giudizio;
-- accertare e dichiarare, stante quanto meglio argomentato infra al paragrafo n. VI), l'esistenza di un credito di euro 25.169,73 in favore di LL VA in danno di LL IO;
-- conseguentemente e per l'effetto condannare LL IO a voler restituire

3 al sig. LL VA la somma di euro 25.169,73, indebitamente percepita”.
All'esito dell'attività istruttoria espletata, il Tribunale adito, con sentenza n.
673/2918 del 29 dicembre 2018, statuiva come segue: accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, accerta che sussiste una società di fatto occulta tra l'impresa individuale di cui è titolare LL IO (n.
REA CL-61852) e l'impresa individuale di cui è titolare LL VA (n.
REA CL- 62023), avente ad oggetto l'esercizio in comune dell'attività di lavori edili e di trasporto di rifiuti, con partecipazione al capitale sociale in quote uguali pari al 50% ciascuno, e che i beni intestati alle rispettive imprese individuali sono beni della suddetta società di fatto occulta, ad eccezione dei beni il cui conferimento è soggetto a forme speciali;
condanna LL VA (c.f. [...]) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di LL IO (c.f.

[...]), liquidandole in € 13.430,00 per compensi (di cui per fase di studio € 2.430,00, per fase introduttiva € 1.550,00, per fase istruttoria €
5.400,00, per fase decisionale € 4.050,000), oltre € 908,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Propone appello VA LL, che chiede, con l'integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attrice e l'accoglimento delle riconvenzionali formulate in primo grado.
Si è costituito IO LL, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale ha ricordato gli artt. 2247 e 2251 cod. civ. per evidenziare come la disciplina normativa della società semplice non richieda la forma scritta del relativo contratto. Di qui, come da giurisprudenza di legittimità citata,
l'ammissibilità di una società di fatto, purché dotata degli elementi costitutivi essenziali costituiti da un fondo comune destinato all'esercizio congiunto da parte dei soci di un'attività economica, dall'alea comune circa profitti e perdite, dal vincolo di collaborazione nella gestione della società, la c.d. “affectio societatis”. Ricordato come, formalmente, le parti risultassero ciascuna titolare di rispettiva impresa individuale, ciascuna nata dallo scioglimento della pregressa società in nome collettivo esistente fra i quattro fratelli LL
(VA, IO, AN ed NT), il primo giudice ha ritenuto
l'effettiva sussistenza della società di fatto dedotta dall'attore.
Al riguardo ha ritenuto che l'affectio societatis emergesse:
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a) dall'uso comune di vari beni impiegati nell'attività di impresa come da risultanze documentali ed orali ricordate in sentenza (pag. 3);

b) dal fatto che ciascuno dei due fratelli impartiva direttive anche ai dipendenti dell'impresa individuale dell'altro, secondo quanto dichiarato da due lavoratori sentiti come testi;

c) dal permesso di accesso al Porto di Gela che la Capitaneria di Porto aveva rilasciato per l'anno 2004 a LL VA, titolare di impresa individuale, quale collaboratore del fratello LL IO.
Il fondo comune e la condivisione del rischio di impresa trovavano fondamento probatorio:
a) nel conto di corrispondenza ordinario acceso presso la Banca Popolare
Sant'Angelo e cointestato ai due fratelli in lite, nonché nella serie di operazioni riscontrate su di esso ed elencate in sentenza;

b) nel conto corrente n. 6179 acceso presso la stessa Banca ed intestato a
LL IO, su cui LL VA aveva potuto operare in forza di delega rilasciata il 25 giugno 1998 e revocata il 20 febbraio
2012;

c) nella costituzione di pegno su titoli obbligazionari effettuata da IO
LL in favore di VA LL a garanzia di crediti vantati nei confronti di quest'ultimo dalla Banca Popolare Sant'Angelo.
Il Tribunale escludeva che le circostanze emerse potessero ricondursi a mera solidarietà familiare, come dedotto dal convenuto, trattandosi non di isolati atti di finanziamento o pagamento di debiti, ma di un complesso di operazioni ed elementi denotanti
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