Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/03/2024, n. 528

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/03/2024, n. 528
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 528
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. 298/22 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile

La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliera
Dott.sa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 298/22 del Ruolo Generale, promossa da:
LI LU AS, rappresentato e difeso in proprio e anche dall'avv.to Francesco Cosentino
APPELLANTE
Contro
EL ZZ, in qualità di amministratore di sostegno di RI NZ, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Boncompagni
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 16 novembre 2023, emessa all'esito di camera di consiglio telematica mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo MS Teams, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti nell'Atto di citazione in appello e nelle presenti note di trattazione scritta, - in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c., per tutti i motivi meglio illustrati nel relativo paragrafo inserito nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- nel merito: riformare l'Ordinanza impugnata emettendo ogni consequenziale provvedimento;
e per gli effetti, Voglia dichiarare che l'avv. LU AS LI ha diritto a
ricevere il compenso per le attività professionali svolte in favore della sig.ra RI NZ e, pertanto, voglia condannare quest'ultima a pagare in favore dell'odierna parte appellante la somma di denaro pari ad € 6.063,32.= , risultante dalla sottrazione già indicata nel ricorso ex art.
702 bis c.p.c. dalla notula pro-forma del 17.01.2020 pari ad €. 7.020,32, dell'acconto di € 957,20, di cui alla fattura nr. 49/2019. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio”.
Conclusioni appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita,
IN VIA PRELIMINARE:
1) respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione perché assente sia il fumus boni iuris che il periculum in mora come meglio sopra esposto
2) dichiarare inammissibile la produzione di n. 12 documenti nel giudizio di appello perché non indispensabili che dovevano essere prodotti nel giudizio di primo grado
NEL MERITO
CONFERMARE IN TOTO L'ORDINANZA DI PRIMO GRADO a firma dell'Ill.mo Sig Giudice,
Dott.ssa Alessia Caprio, emessa nell'ambito del procedimento cui è stato assegnato il numero di
RG 2799/2020 Tribunale civile di Arezzo.
DI CONSEGUENZA RESPINGERE tutte le domande formulate dall'Avv. AS LU LI nell'atto di citazione in appello perché prive di fondamento in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione che vanno qui intese integralmente trascritte.
E PER L'EFFETTO DICHIARARE che RI NZ nulla deve al ricorrente
IN SUBORDINE Nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ritenesse tenuta RI NZ alla corresponsione di una somma di denaro nei confronti dell'Avv. AS LU LI, determini detta somma senza tenere conto della richiesta spropositata ed esorbitate indicata da parte ricorrente prendendo a riferimento uno scaglione di valore non adeguato. In ogni caso con vittoria di competenze spese, rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato in data 18.02.2021 l'avv. LU AS LI ha convenuto in giudizio di fronte al Tribunale di Arezzo la sig.ra NZ RI, nata nel 1930, rappresentando di aver svolto su incarico della resistente molteplici attività di assistenza legale stragiudiziale, in materia civile e penale, chiedendo condannarsi la resistente al pagamento del relativo compenso, determinato nella misura di € 7.020,52.
In particolare, a sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva di avere svolto, su incarico della sig.ra RI, le seguenti attività:


1. Esaminato, studiato, predisposto e depositato istanza per la revoca dell'Amministratore di

Sostegno, NI RL, nella procedura di amministrazione di sostegno n. 3376/2018 R.G.V., in cui la Sig.ra RI NZ riveste la qualifica di beneficiaria (All.1). Nel contesto di tale attività ha predisposto e depositato istanza per l'audizione personale della RI NZ innanzi al
Giudice Tutelare, Dott.ssa Lucia Faltoni, (All.2);
audizione personale della beneficiaria tenutasi in data 05.12.2019, come da Verbale che si produce (All.3);



2. Esaminata, studiata la questione relativa alla redazione di testamento pubblico da parte della

Sig.ra RI NZ c/o lo Studio Notarile Massimiliano Citti di Città di Castello, attivandosi per il rilascio della certificazione medica da parte del Dott. Giuseppe Torrisi, Responsabile U.O.
Geriatria ASL Sud-Est Toscana–Zona IN (All.4) ed accompagnando la Sig.ra RI c/o il citato Studio Notarile per la redazione del testamento pubblico in data 21.11.2019, come da bozza testamento pubblico che si produce (All.5);



3. Esaminata e studiata gli sviluppi della questione relativa ai rapporti tra la sig.ra RI e l'ex

A.d.S. NI e predisposta la richiesta di ammonimento ex art 1, R.D.773/1931 e art. 8 Legge
38/2009, sulla base di esplicita procura rilasciata dalla sig.ra RI (All.6);



4. Ricevuto in deposito, testamento olografo, vergato a mani proprie e sottoscritto dalla Sig.ra RI

NZ in data 09.11.2019 (All.7);



5. Esaminato, predisposto, redatto e depositato esposto penale nell'interesse di RI NZ del 10.01.2020, per i fatti-reato commessi in danno della Sig.ra RI NZ l'08 Gennaio

2020 (All.8);



6. Denunzia che ha dato luogo all'instaurazione del procedimento penale n. 233/2020 R.G.N.R.,

P.M. Dott.ssa Elisabetta Iannelli con predisposizione e deposito di ulteriori istanze, memorie per conto della P.O. ex art. 90 c.p.p. con deposito supporti tecnici (chiave USB) nei confronti di
NI RL, PP RA e l'A.d.S. ZZ EL (All.9);



7. Predisposte e redatte istanze ai Giudici Tutelari del Tribunale di Arezzo, Dott.ssa Lucia Faltoni

(All.10) e Dott. Andrea Mattielli, (All.11);



8. Redazione ed invio di corrispondenza, anche via PEC, e-mail, al nuovo A.d.S., Dott.ssa EL

ZZ, nominata il 24.12.2019 (All.12), unitamente ad atti di diffida ad adempiere (All.13)” (cfr. pag.

2-3 del ricorso).
Si costituiva in giudizio la resistente RI NZ, per tramite dell'amministratore di sostegno dott.ssa ZZ EL, giusta autorizzazione a resistere in giudizio del Giudice Tutelare allegata alla comparsa, contestando l'avversaria domanda di pagamento, evidenziando che tutte le
prestazioni di cui il ricorrente chiedeva il pagamento sarebbero state da lui rese senza aver notiziato
l'amministratore di sostegno nonché in assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare e, pertanto, alcun compenso sarebbe dovuto per tali attività in quanto mai autorizzate.
Inoltre la parte resistente deduceva che, in ogni caso, le prestazioni delle quali il ricorrente chiedeva il pagamento erano già state pagate in contanti direttamente dalla beneficiaria, come da fattura quietanzata n. 49/2019 allegata alla comparsa per € 957,20 (doc. 4 di parte resistente). Nello specifico, osservava che era già stato pagato dalla RI, e quietanzato dall'avvocato LI, il corrispettivo per le attività di cui ai punti 1) e 2) del ricorso, pur contestando la legittimità anche di tali pagamenti, in quanto anche in tal caso si trattava di attività non vagliate né autorizzate dall'amministratore di sostegno, né dal Giudice Tutelare.
Il pagamento delle ulteriori attività indicate dal ricorrente secondo la parte resistente non era dovuto, in quanto le attività di cui al punto 3) non sarebbero mai state autorizzate dal Giudice
Tutelare, mentre le attività di cui ai punti da 4) a 8) sarebbero state espletate in assenza di mandato ed al di fuori dello stesso e, comunque, anche in tal caso senza l'intervento dell'amministratore di sostegno né l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
La causa veniva istruita solo in via documentale ed all'esito, con ordinanza n. 40/2022 del 10.1.22, il Tribunale di Arezzo rigettava la domanda e condannava il ricorrente alle spese processuali.
In motivazione il primo giudice, dopo aver osservato che la domanda di pagamento era stata irritualmente avanzata mediante ricorso ex art. 702 bis cpc, in quanto proposta dall'avv.to LI per prestazioni stragiudiziali in materia civile e penale, mentre il rito speciale di cui all'art. 14 del
d.lgs. n. 150 del 2011
era applicabile solo per il pagamento di compensi di attività difensiva svolta nei processi civili (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4485/2018), osservava che dalla documentazione versata in atti emergeva che “la resistente RI NZ è stata sottoposta ad amministrazione di sostegno in data 08.01.2019, a seguito di ricorso urgente proveniente dai sanitari dell'ospedale di
PO ove la RI era ricoverata, in quanto quest'ultima non era in grado di esprimere un consenso informato alle cure. Venne, pertanto, dapprima nominata, quale amministratore di sostegno provvisorio, la cugina della RI, NI RL, poi confermata quale amministratore di sostegno definitivo in data 30.05.2019 (cfr. pag. 3 comparsa). Successivamente, a seguito di richiesta della stessa RI, NI RL è stata revocata dall'incarico di amministratore di sostegno e, in sua sostituzione, è stata nominata la dott.ssa ZZ EL, la quale ha prestato giuramento in data 24.12.2019, ed è stata successivamente confermata nell'incarico con decreto del Giudice Tutelare del 21.05.2020 (cfr. ancora pag. 3 comparsa e doc. 1 di parte resistente)” (cfr. pag. 4 ordinanza appellata).
Ciò premesso il Tribunale osservava che tutta l'attività stragiudiziale per la quale veniva chiesto il compenso era stata svolta sulla base di due mandati, entrambi rilasciati dalla RI all'avv.to LI, rispettivamente in data 29.10.19 e in data 4.1.20, allorquando la RI era già sottoposta ad amministrazione di sostegno: in particolare, si trattava di due atti qualificati come “nomina di difensore di fiducia e procuratore speciale”, con
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