Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2024, n. 180

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2024, n. 180
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 180
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 20.2.24 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1200 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA

, con l'Avv. Maria Sabrina Apollinaro Parte_1
appellante
E

, , , con l'Avv. Francesco Antonio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Gareri
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Accertamento rapporto di lavoro subordinato
e differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo

1) Con ricorso del 30.12.15 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 [...]
e esponendo: Controparte_2 Controparte_3
a) che nel mese di settembre 2004 i tre convenuti, figli di Persona_1 deceduta il 23.10.13, le avevano conferito incarico lavorativo per l'assistenza e la cura della loro anziana madre;

b) che tale incarico era stato svolto con orario full-time, compresa la notte, convivendo con l'anziana signora;

1


c) che lo svolgimento delle mansioni di badante era avvenuto sotto le direttive e la vigilanza continua dei figli della vigilanza svolta anche da terzi designati dai MA , in particolare ER CP_1 da e da ;
_3 Controparte_2
d) che i convenuti non avevano mai provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro e che tale regolarizzazione avrebbe dovuto avvenire sulla base del CCNL Badanti e Colf, precisamente nel livello BS dal 24.9.04 al 30.6.07 e nel livello CS dal 1.7.07 alla cessazione del rapporto del 23.10.13;

e) che nel corso del rapporto aveva percepito la somma mensile di circa euro 850, comprensivi di euro 200 a titolo di spese, corrisposta fino al maggio 2007 dal delegato dei , avv. Domenico CP_1
Catricalà, e successivamente a mezzo bonifici bancari;

f) che nonostante le diffide inviate ai MA il rapporto di lavoro non era mai stato CP_1 formalizzato come subordinato con conseguente omissione dei contributi previdenziali;

g) che ulteriore prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato emergeva da una scrittura a firma dell'Avv. Catricalà, genero della del 15.11.13, in cui questi dava atto del ER pagamento della retribuzione del mese di ottobre 2013 e della riconsegna dell'immobile e di alcuni magazzini da parte della ricorrente, previa verifica dello stato dei luoghi.
2) Concludeva chiedendo di accertare il rapporto di lavoro domestico subordinato svolto alle dipendenze dei fratelli e la condanna di questi al pagamento di euro 59.430,72 a titolo di CP_1 differenze retributive e al versamento dei contributi previdenziali.
3) Nella resistenza dei MA , con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha CP_1 respinto il ricorso perché all'esito della prova orale espletata non erano emersi i caratteri tipici della subordinazione e, in particolare, della eterodirezione.
4) Il giudice di primo grado ha infatti rigettato la domanda con le seguenti motivazioni:
… 14. In particolare, le dichiarazioni dei testi escussi non hanno consentito di accertare con sufficiente precisione e chiarezza che le modalità concrete di svolgimento del rapporto intercorso tra le parti possano far ricondurre quest'ultimo nell'ambito del lavoro subordinato, non essendo stato specificato (ed invero, non essendo oggetto di appositi capitoli di prova), chi esercitasse – e con quali modalità, al di là delle generiche direttive cui si fa cenno nel ricorso introduttivo – il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Non emerge, in altri termini, l'elemento fondamentale della eterodirezione, l'unico in presenza del quale possono assumere valenzaanche gli ulteriori indici sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di per sé invece neutri (come ad esempio, la retribuzione corrisposta in maniera fissa).

15. Più nello specifico, per quel che riguarda i testi addotti da parte ricorrente, IM (escussa all'udienza del 7.2.2018 e sulla cui attendibilità, anche alla luce del ruolo svolto, non si ha motivo alcuno di dubitare) ha dichiarato, nella sua qualità di medico di continuità assistenziale dal
1999 nel comune di IA AL (con competenza anche sul comune di Gagliato, ove risiedeva la signora assistita dalla ricorrente), che si recava almeno una volta al mese e ER comunque con frequenza presso la casa della signora al fine di visitarla, su chiamata della ER odierna ricorrente. Ha precisato, poi, che talvolta erano presenti, oltre alla ricorrente, anche i figli della signora Ha, infine, dichiarato: “Non ricordo di altre forme di contatto tra ER Pt_1
e i figli della Suppongo che quando c'è stata qualche patologia rilevante la sig.ra
[...] ER
avvisasse i figli della (cfr. verbale d'udienza del 7.2.2018). Pt_1 ER

16. La teste , figlia della ricorrente, ha riferito in merito: a) alle modalità di Testimone_2 perfezionamento dell'accordo tra la ricorrente e, in particolare, figlio della signora _3
(“Mia madre venne contatta dal sig. - cognato del figlio della ER Persona_2 ER
( - per sapere se era interessata ad andare a lavorare lì. Ero presente quando , _3 Persona_2
2 con sua moglie, venne a casa per fare questa proposta a mia madre che accettò. è di Persona_2
e per questa ragione venne da mia madre, e la moglie ( è sorella di Per_3 Parte_2 una zia di mia madre. Poi io e mia madre andammo a Gagliato dove conoscemmo il figlio (che _3 Pe chiamavamo sempre “ ”) e la sig.ra Telefonicamente mia madre parlò con gli altri due
ER figli. Dopo andammo a casa dell'Avv. a IA dove c'era la moglie di Controparte_4 _3 sorella dell'Avvocato. In tale sede si sono accordati sul prezzo, mia madre e All'inizio mia _3 madre era pagata dall'Avvocato e dopo è stata pagata direttamente dai figli tramite un'agenzia canadese perché l'Avvocato non poteva occuparsi più della questione per ragioni di salute” – cfr. verbale d'udienza del 7.2.2018);
b) alle modalità di svolgimento della prestazione (“Confermo che mia madre ha lavorato dal 2004 al 2013 presso la sig.ra fino a quando questa è morta. Si

ER occupava sia della casa che della sig.ra ad esempio lelavava i panni e le cucinava e questo
ER lo faceva a casa nostra perché la sig.ra non aveva la lavatrice e i fornelli adeguati. Mia
ER madre lavorava 24 ore su 24, dormendo in casa della sig.ra che non era in grado di gestirsi
ER da sola. Mia madre ha sempre dormito a casa della sig.ra e sia io che mia sorella
ER Per_5 la sostituivamo nei lassi di tempo quando non poteva. Anche quando si ammalava mia madre lavorava. La sig.ra era lucida anche se non lucidissima, era in grado di esprimere
ER verbalmente i suoi bisogni. I figli della chiamavano sempre mia madre per informarsi sulla
ER propria madre” – cfr. verbale d'udienza del 7.2.2018);
c) alla retribuzione percepita (“Mia madre percepiva 850 euro al mese. All'inizio l'Avvocato e poi mia madre ritiravano la pensione della sig.ra, e poi anche l'indennità di accompagnamento, e con questi soldi mia madre pagava le utenze e le medicine della signora, i pannoloni e poi anche del cibo specifico (come quello dei bambini), molto costoso e di cui la signora aveva bisogno. Mia madre prima comprava il cibo ”normale” usando gli 850 euro. Se c'era bisogno di qualcosa d'altro i figli autorizzavano mia madre a prendere i soldi dalla pensione e dell'indennità. A domanda del Giudice su che fine facessero i soldi che avanzavano risponde “è venuta tre volte la sig.ra . Mia madre rendeva conto ai figli della sig.ra CP_1 ER delle spese e di tutto il resto” – cfr. verbale d'udienza del 7.2.2018).


17. I testi e , nelle rispettive qualità di medico curante della Tes_3 Testimone_4 ricorrente la prima e di guardia medica dal 2005 al 2012 e poi medico del 118 per quel distretto la seconda, hanno confermato che era la ricorrente ad occuparsi dei contatti tra l'assistita e il personale sanitario allorquando vi erano problemi di salute ed era sempre la ricorrente a contattare i figli della signora quando le condizioni di salute erano più serie (cfr. verbale d'udienza ER del 16.5.2018).

18. Il teste invece, ha riferito in merito al gradimento, da parte del Testimone_5 _3 Pe dei servizi prestati dalla ricorrente in favore della madre (“arrivò il sig. detto “ ” a _3 casa della ricorrente con dei dolci, ringraziando la ricorrente di come avesse ben curato la sig.ra
disse che avrebbe fatto l'ultimo bonifico. Conosco i fatti perché in quel momento ER CP_1 ero a casa della ricorrente” – cfr. verbale d'udienza del 16.5.2018), circostanza irrilevante ai fini della decisione.

19. La teste , poi, la cui conoscenza dei fatti di causa le deriva in parte da quanto Tes_6 dichiaratole dalla stessa ricorrente (“In relazione al capitolo 1 del ricorso: lo soperché me lo ha detto la mia amica e perché sono andato a trovarla” – cfr. verbale d'udienza del 21.9.2018), ha confermato che la ricorrente faceva la badante;
che la stessa dormiva e restava tutto il giorno presso la signora che, in ordine allo svolgimento della prestazione, nelle uniche due occasioni in ER cui la teste si è recata presso la casa della signora per trovare la ricorrente, vi erano anche ER i due figli della assistita ( e ), i quali le “dicevano di fare per la loro Org_1 Controparte_2 madre” (cfr. verbale d'udienza del 21.9.2018).


3 20. Infine, la teste , medico di continuità assistenziale dal 2012 per la zona di Tes_7 competenza inclusiva di Gagliato, ha riferito in ordine alla presenza della ricorrente presso l'abitazione della signora sia di notte, sia di giorno, sia nei festivi. Ha
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