Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 457

CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 457
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 457
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione iscritta al n.r.g. 1992/2022 promossa da:
WE SA, con il patrocinio dell'avv. Simona Maggiolini
-attrice in riassunzione-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO,
-convenuto in riassunzione contumace-

in punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1867/2020 della Corte di
Appello di Bologna – Sezione II Civile del 15/04/2020 e pubblicata l'1/07/2020, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 7/01/2025

CONCLUSIONI

Per l'attrice in riassunzione EN DR
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, R.G.: 10640/2017, emessa in data 05.04.2019 e notificata il medesimo giorno, appellata in riassunzione con il presente atto, vista ed accertata la sussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento del presente appello, modificare la sentenza di primo grado e di conseguenza:
- In via principale annullare il provvedimento impugnato, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto e, conseguentemente, accertare lo status di pagina 1 di 9
rifugiato ex art.1 della Convenzione di Ginevra e artt. 7 e 8 del d.lgs. n.251 del 2007, con ogni conseguente statuizione di legge;

- In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della protezione internazionale sussidiaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.lgs n. 251/2007;
- In ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2, D.lgs. 286/1998, ora protezione speciale, e all'art.5, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volendo così disporre che la Questura competente per territorio rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari adesso denominato per protezione speciale. Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 5/04/2019 e notificata in pari data, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso depositato in data 30/06/2017 da EN DR, proveniente dalla Nigeria, avverso il provvedimento di diniego del diritto di asilo e della protezione internazionale emesso dalla
Commissione Territoriale di Bologna per il riconoscimento della protezione internazionale, confermando la valutazione della Commissione Territoriale, ritenendo non credibile il racconto della straniera e, quindi, insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva ricorso in appello EN DR, censurando la decisione del primo giudice così lamentando l'erroneità dell'ordinanza, laddove non aveva ritenuto credibile il racconto della richiedente e reiterava la richiesta relativa alla protezione internazionale quantomeno sussidiaria e, in via subordinata, la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si costituiva in appello il Ministero dell'Interno con richiesta di rigetto dell'appello. Il Procuratore Generale interveniva concludendo per il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1867/2020 respingeva il gravame, rilevando che le dichiarazioni dello straniero non erano sufficientemente circostanziate, per cui alla non attendibilità del racconto di EN DR conseguiva la conferma della decisione del tribunale.
***
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26418/2022, in accoglimento del ricorso di EN
DR cassava la sentenza di appello e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.
La causa è stata riassunta da EN DR.
Non si è costituito il Ministero dell'Interno che viene dichiarato contumace.
All'udienza del 7/01/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
***
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure dello straniero con le quali denunziava:
-la violazione da parte della Corte di Appello dei doveri di cooperazione istruttoria di origine eurounitaria e convenzionale, limitandosi ad una generica valutazione di non credibilità del racconto della straniera e al richiamo ad una fonte COI non pertinente e non aggiornata ed ad un riferimento per relationem ad un precedente della Corte felsinea, senza disporre l'audizione della ricorrente e effettuare una comparazione fra la descrizione della vicenda migratoria della straniera e gli strumenti informativi e valutativi della tratta e delle varie forme di violenza di genere esistenti in Nigeria;
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-la non corretta valutazione della condizione di vulnerabilità della ricorrente in riferimento alla situazione nel Paese di provenienza e al nocumento che le deriverebbe dal rimpatrio a distanza di oltre dieci anni di permanenza in Italia durante la quale ha cercato di superare la condizione di sopraffazione e raggiungere una indipendenza economica.
La S.C., dopo aver richiamato i principi indicati in Cass.civ. n. 676/2022 in tema di discriminazione di genere e di sfruttamento sessuale delle donne richiedenti asilo, ha rilevato che con riguardo alla tratta ai fini di avvio alla prostituzione, pur avendo il richiedente la protezione l'onere di allegare i fatti, tuttavia il compito della qualificazione spetta al giudice che “deve, in adempimento del dovere di cooperazione,
a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrarli, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti ed aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.” La S.C. ha poi rilevato che alle vittime di tratta “può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuto nella definizione datane dagli artt, 2 e segg. del d.lgs. n.
251 del 2007”, considerando che “è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quai atti discriminatori fondati sul genere.”
Inoltre, in tema di protezione internazionale, nel caso si escluda, pur in presenza della tratta, il rischio attuale dei richiamati atti persecutori, dovrà procedersi a valutare, in difetto del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/1998, “la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile ratione temporis) comparando la situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana.” Ritiene la S.C. che nel caso di specie, le circostanze riferite dalla straniera “inducono a valutare la possibilità di una vicenda di tratta alla quale la ricorrente sembrerebbe essersi sottratta dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e l'acquisizione della indipendenza economica”, altresì considerando il rilievo da attribuire all'esame personalizzato delle domande di protezione provenienti da donne potenziali vittime di tratta, da cui emerge un quadro indiziario sia pur non completo della ipotesi di tratta;
in tal caso, il giudice, pur in difetto di allegazione deve avvalersi degli strumenti a disposizione per conoscere la vera storia della richiedente, anche avvalendosi dello strumento della audizione, da cui può essere individuata la realtà pur occultata dalla richiedente.
La S.C. poi, nel richiamare Cass. S.U. n. 24413/2021 ha rilevato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare, oltre che la situazione del Paese di origine, in maniera maggiore il grado di integrazione che la straniera dimostra aver raggiunto in Italia, considerando che comunque la deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine, possono portare al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in difetto di prova sul grado di integrazione, considerando che “il ritorno nel paese di origine renda probabile un significativo scadimento della condizione di vita privata e/o familiare
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