Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2024, n. 1226

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2024, n. 1226
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1226
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa AR Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1273/2022 R.G., avente ad oggetto “divisione comunione ordinaria”, promossa
da
AM LU, nato a [...] il [...], e residente a [...], codice fiscale: [...], elettivamente domiciliato in CA, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aliquò (codice fiscale: [...]), dal quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che separatamente all'Avv. Antonino Chiarenza (codice fiscale:
[...]), giusta procura in atti;

APPELLANTE (appellato incidentale)
nei confronti di
1


LL AZ AR CA (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv.
Santo Spagnolo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
CA, Corso Italia n. 244, giusta procura in atti;

APPELLATA (appellante incidentale)
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza del 14.05.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine ridotto sino al 18.06.2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1778/2022, pubblicata il 21.04.2022, il Giudice monocratico della Terza Sezione
Civile del Tribunale di CA, nella causa civile iscritta al n. 2368/2015 R.G. promossa da NO
LU nei confronti di LE AZ AR CA, ha così statuito:
“attribuisce a AZ AR CA LE la porzione “B” (immobile con accesso da Via
Galatioto n. 49, comprendente i locali n.ri 1/8 e 10) del valore di complessivi € 167.616,90, di cui alla ctu dell'ing. Walter Ardizzone del 10.10.2018;

attribuisce a LU NO la porzione A (immobile con accesso da Via Re Martino n 170, comprendente i locali n.ri 9 e 11/19) del valore di complessivi € 168.719,60, di cui alla ctu dell'ing.
Walter Ardizzone del 10.10.2018;

condanna AZ AR CA LE a pagare a LU NO la somma di 1.102,70 a titolo di conguaglio;

condanna AZ AR CA LE a pagare a LU NO la somma di Euro
28.800,00 a titolo di fruttificazione;

compensa le spese di lite;

pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno”.
Avverso detta sentenza, NO LU ha proposto appello per i motivi di cui si dirà nel prosieguo.
Costituitasi, LE AZ AR CA ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto, ed ha proposto appello incidentale per le ragioni di cui si dirà appresso.
2
Con ordinanza del 29.11.2022, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione dell'impugnata sentenza formulata da LE AZ AR CA con ricorso del 21.10.2022, nel sub-procedimento iscritto al n. 1273-1/2022 R.G., e rinviato all'udienza di trattazione già fissata del 17.01.2023.
All'udienza del 02.05.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione.
Con ordinanza del 22.06.2023 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti a interloquire sulle difformità tra lo stato effettivo dei luoghi e quanto riportato nelle piante catastali, come evidenziate dal primo CTU Ing. Ardizzone, fissando a tal fine la comparizione personale delle parti.
Con successiva ordinanza del 26.03.2024 la Corte, preso atto che LE AZ AR CA, nelle more, ha provveduto, mediante tecnico incaricato, a regolarizzare l'immobile oggetto di divisione, anche dal punto di vista catastale, con la relativa attestazione dell'Ing. Martinluca AC del 8.2.2024 di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria depositata in catasto di cui alla variazione del 30.01.2024 - Pratica n. CT0021498 del 31.01.2024, ha sottoposto alle parti un nuovo progetto di divisione e fissato udienza per la relativa discussione dello stesso e, comunque, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.05.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, NO LU lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 820, terzo comma, e 821, terzo comma, del Codice civile, in relazione all'art. 112 del Codice di rito” con riferimento alla decorrenza della fruttificazione inerente alla porzione di immobile con ingresso da via Galatioto n. 49 al cui pagamento è stata condannata la controparte.
Secondo parte appellante avrebbe errato il primo giudice nel riconoscere e quantificare detta fruttificazione dalla data del 13.02.2015 (notifica atto di citazione introduttiva del giudizio) fino al
13.02.2021 (secondo quanto indicato dal secondo CTU, Ing. Mauro Gangemi) e non, invece, fino alla data di deposito della sentenza (21.04.2022). Di conseguenza, l'importo spettantegli ammonterebbe a complessivi euro 34.400,00 anziché euro 28.800,00.
3
Detto motivo va esaminato, per evidenti ragioni logico – giuridiche, unitamente al quarto motivo di appello incidentale avanzato dall'Avv. LE che ha impugnato la medesima statuizione di condanna.
Sul punto l'appellante incidentale lamenta l'erroneità della pronuncia poiché il primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che, senza i lavori di manutenzione e i miglioramenti da lei eseguiti nel 2014, la porzione dell'immobile avente ingresso da via Galatioto n. 49 non avrebbe prodotto alcun reddito per le sue precarie condizioni e della ulteriore circostanza che ciascuno dei due comproprietari ha sempre avuto l'uso esclusivo di una medesima porzione dell'intero immobile.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto compensare le rispettive pretese di fruttificazione.
L'Avv. LE lamenta altresì, in subordine, che l'importo di euro 28.800,00, al cui pagamento è stata condannata, andrebbe comunque decurtato del 20% per l'incidenza delle imposte e delle tasse, come evidenziato dal CTU Ing. Gangemi a pag. 18 della sua relazione tecnica depositata nel fascicolo telematico in data 24.11.2020.
Entrambi i motivi sono parzialmente fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Risulta pacifico e non contestato che LE AZ AR CA, divenuta comproprietaria giusta atto di donazione del 5.5.2014, abbia utilizzato e abitato in via esclusiva una porzione ben individuata (v. dettagliata descrizione del CTU Ing. Gangemi nella relazione del 24.11.2020) dell'immobile oggetto di comunione con accesso da via Galatioto n. 49 (originariamente censito al
N.C.E.U. di CA al fg. 16 particelle 816 sub. 3 e sub. 4), ivi trasferendo la propria residenza e procedendo a consistenti lavori di ristrutturazione di cui si dirà a proposito della domanda riconvenzionale riproposta con l'appello incidentale.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 08/06/2022, n. 18548;
Cass. Sez.
II, 12/03/2019, n. 7019), ha affermato che: “In tema di comunione, l'art. 1102 c.c., consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari. Diverso regime rispetto all'uso della cosa comune vale per i frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e per i frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso
4 iure, e però nella comunione ereditaria disciplinati ulteriormente dal principio della dichiaratività della divisione, di cui all'art. 757 c.c.).
E' stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423;
Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n.

24647;
Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).

Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto
l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene”.
Altra più recente giurisprudenza (Cass. Sez. II, 18/04/2023, n. 10264) ha ribadito che "in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
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