Corte d'Appello Roma, sentenza 15/03/2025, n. 1680
CA Roma
Sentenza
15 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 634/2019, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
TO DO
(Avv. Sergio Scuderi)
PARTE APPELLANTE
E
Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della EA Securitisation s.r.l.
(cessionaria dei crediti dell'ICCREA Banca Impresa s.p.a.)
(Avv. Antonio U. Petraglia)
PARTE APPELLATA
E
ICCREA Banca Impresa s.p.a.
APPELLATA CONTUMACE
E
Fallimento NO s.r.l.
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13310/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13310/18 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla NO s.r.l., in liquidazione, nella qualità di utilizzatrice dell'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro, in virtù del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008, e da DO TO, nella veste di fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13 ottenuto dalla ICCREA
Banca Impresa s.p.a. per la somma di € 51.693,62 a titolo di canoni maturati al momento della risoluzione del contratto, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza la NO s.r.l., in liquidazione, e DO TO hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “In via principale, in accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 13310/2018 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto dagli opponenti alla società opposta.
In via subordinata, nel non creduto caso in cui dovesse essere accertata una residua posizione debitoria dell'opponente, compensarsi la stessa con il credito di NO, dovuto a titolo di restituzione dei canoni corrisposti operando i conseguenti conguagli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della EA Securitisation s.r.l. (cessionaria dei crediti dell'ICCREA
Banca Impresa s.p.a.) che ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere l'appello proposto da NO Srl in liquidazione in persona del liquidatore sig. TO DO ed il sig. TO DO in proprio, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in premessa, confermando la sentenza di primo grado;
in accoglimento delle domande reiterate ex art. 346 cpc, ritenere non applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare il credito dell'Istituto come da decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., rideterminare il “dare avere” tra le parti con conseguente condanna di parte appellante al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno e/o a qualsiasi titolo dovute, ai sensi di legge, delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, ricorrendo anche a CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
L'ICCREA Banca Impresa s.p.a. è rimasta, invece, contumace.
All'udienza del 17 novembre 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto fallimento della NO s.r.l.; in esito alla riassunzione su impulso del fideiussore DO TO, che ha reiterato le conclusioni già rassegnate in sede di
impugnazione, il Fallimento della
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 634/2019, posta in deliberazione all'udienza del 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
TO DO
(Avv. Sergio Scuderi)
PARTE APPELLANTE
E
Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della EA Securitisation s.r.l.
(cessionaria dei crediti dell'ICCREA Banca Impresa s.p.a.)
(Avv. Antonio U. Petraglia)
PARTE APPELLATA
E
ICCREA Banca Impresa s.p.a.
APPELLATA CONTUMACE
E
Fallimento NO s.r.l.
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13310/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 13310/18 il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta dalla NO s.r.l., in liquidazione, nella qualità di utilizzatrice dell'immobile sito in Lonato (BS), località Centenaro, in virtù del contratto di locazione finanziaria stipulato in data 19 settembre 2008, e da DO TO, nella veste di fideiussore, avverso il decreto ingiuntivo n. 6538/13 ottenuto dalla ICCREA
Banca Impresa s.p.a. per la somma di € 51.693,62 a titolo di canoni maturati al momento della risoluzione del contratto, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza la NO s.r.l., in liquidazione, e DO TO hanno proposto appello e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “In via principale, in accoglimento dell'appello riformare, per i motivi esposti, la sentenza n. 13310/2018 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, nulla essendo dovuto dagli opponenti alla società opposta.
In via subordinata, nel non creduto caso in cui dovesse essere accertata una residua posizione debitoria dell'opponente, compensarsi la stessa con il credito di NO, dovuto a titolo di restituzione dei canoni corrisposti operando i conseguenti conguagli.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della EA Securitisation s.r.l. (cessionaria dei crediti dell'ICCREA
Banca Impresa s.p.a.) che ha rassegnato le conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale, respingere l'appello proposto da NO Srl in liquidazione in persona del liquidatore sig. TO DO ed il sig. TO DO in proprio, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in premessa, confermando la sentenza di primo grado;
in accoglimento delle domande reiterate ex art. 346 cpc, ritenere non applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, confermare il credito dell'Istituto come da decreto ingiuntivo;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., rideterminare il “dare avere” tra le parti con conseguente condanna di parte appellante al pagamento di tutte le somme dovute a titolo indennitario e/o di equo compenso e/o di risarcimento del danno e/o a qualsiasi titolo dovute, ai sensi di legge, delle clausole contrattuali e/o di giustizia, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, ricorrendo anche a CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
L'ICCREA Banca Impresa s.p.a. è rimasta, invece, contumace.
All'udienza del 17 novembre 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto stante l'intervenuto fallimento della NO s.r.l.; in esito alla riassunzione su impulso del fideiussore DO TO, che ha reiterato le conclusioni già rassegnate in sede di
impugnazione, il Fallimento della
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