Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1093

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/06/2024, n. 1093
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1093
Data del deposito : 4 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 610/2023 r.g. promossa da
BS ER S.r.l. (c.f. e p. iva 03038200279) con sede in Jesolo (VE), in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
Calvetti per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
739 Società di Gestione S.p.a. (già CU NT SG S.p.a.) con sede
nella Repubblica di San Marino (Codice Operatore Economico SM21476 -
C.F. 91114210403) in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dall'avv. Giampaolo Pecci per mandato e domiciliata come in atti –
appellata e appellante incidentale –
e contro
Società per azioni unipersonale Società di Gestione degli attivi ex BNS S.p.a.
(S.G.A. ex BNS S.p.a.) a socio unico, in persona dell'amministratore,
1


rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Berti per mandato e domiciliata come
in atti – appellata –
o 0 o
appelli contro sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Nel merito: riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui – ritenendo
sussistere un grave inadempimento di BS ER S.r.l. – ha risolto il
contratto di custodia, con conseguente condanna alla restituzione del natante,
nonché condannato l'odierna appellante a risarcire il danno, quantificato in €
20.000,00;
- ancora nel merito: in riforma della sentenza impugnata,
condannarsi 739 Società di Gestione S.p.a. (precedentemente denominata
“CU NT S.G. S.p.a.”), ex contractu o, comunque, ai sensi degli
artt. 1781 – o, in subordine, ex art. 2041 cod. civ. –, al rimborso delle spese
sostenute da BS ER S.r.l. per la custodia, la manutenzione e
l'assicurazione dell'imbarcazione RT 00 “Michelangelo”, ammontanti
a € 713.014,23 – sì come risultanti dalla documentazione prodotta con la
seconda memoria ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. nonché dalla
successiva memoria di data 15 giugno 2021 –, o alla minore o maggiore
somma risultante all'esito del giudizio, oltre a interessi e rivalutazione;
- pure
nel merito: appurato che BS ha maturato un credito nei confronti di 739
Società di Gestione S.p.a. (precedentemente denominata “CU NT
S.G. S.p.a.”) – consistente nel diritto al rimborso delle spese per la custodia,
manutenzione e assicurazione dell'imbarcazione RT 00
“Michelangelo”–, accertarsi che in capo alla stessa è conseguentemente sorto
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un diritto di ritenzione sulla medesima imbarcazione ai sensi degli artt. 2756
e 2761 cod. civ.;
- sempre nel merito: in ragione dei medesimi titoli – ex
contractu o, comunque, ai sensi degli artt. 1781 o, in subordine, 2041 cod.
civ. – condannarsi 739 Società di Gestione S.p.a. (precedentemente
denominata “CU NT S.G. S.p.a.”) a rimborsare a BS ER
S.r.l. le spese per la custodia, manutenzione e assicurazione
dell'imbarcazione RT 00 “Michelangelo” sostenute dopo la sentenza
impugnata, sì come previsto dall'art. 345, comma primo, cod. proc. civ., nella
misura che emergerà al termine del presente gravame o, in subordine,
utilizzando i parametri indicati dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta
nell'ambito del primo grado di giudizio;
- in ogni caso: spese, diritti e onorari
dei due gradi di giudizio integralmente rifusi – ivi incluso il rimborso per
spese generali – e spese della CTU di primo grado integralmente a carico di
739 Società di gestione S.p.a. (precedentemente denominata “CU
investimenti S.G. S.p.a.”).
Conclusioni per 739 SG S.p.a
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza
disattesa e respinta, previe le pronunce e le declaratorie del caso, ed in
accoglimento delle argomentazioni quivi espresse: In via preliminare e
cautelare, per tutte le motivazioni in atti, sospendere l'esecutività della
sentenza impugnata nella parte in cui “condanna la CU NT S.p.A.
al rimborso in favore della BS ER s.r.l. delle spese di custodia che si
quantificano in euro 245.000,00, oltre interessi come da domanda” ,
ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Sempre in via
preliminare e cautelare, rigettare la richiesta di sospensione della esecutività
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della sentenza avanzata da BS ER Srl nella parte in cui “ordina alla
BS ER s.r.l. di procedere alla restituzione del natante”, difettando
integralmente fumus e periculum, per tutte le motivazioni in atti, In via
principale, nel merito, rigettare in quanto destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto da BS ER Srl avverso la Sentenza del
Tribunale di Venezia, conseguentemente confermandola su tali ex adverso
appellati punti, ivi inclusa la risoluzione per grave inadempimento della
scrittura privata del 27.03.2013 e l'ordine di restituzione del natante. In via di
appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e
dichiarare per tutte le motivazioni in atti, la non opponibilità nei confronti
della 739 SG S.p.a. della scrittura privata sottoscritta tra FI S.p.a.
ed BS ER S.r.l. in data 27.03.2013, le cui obbligazioni, pertanto, non
impegnano in alcun modo 739 SG Spa, con ogni conseguenza di legge. In via
di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutte
le motivazioni in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito
pari ad euro 350.000,00, indipendentemente dalla vendita del natante. In via
di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare
e dichiarare, per tutte le motivazioni in atti, che BS ER Srl non ha alcun
diritto ad ottenere da 739 SG Spa alcuna somma per spese di manutenzione
e/o custodia e/o assicurative, anche successive alla sentenza di primo grado.
In via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per
tutte le motivazioni in atti, condannare BS ER Srl, a risarcire tutti i
danni cagionati a 739 SG Spa, quantificati in euro 4.438.000,00, oltre ad
interessi e rivalutazione od in quella somma maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia, se del caso con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
4
In via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per
tutte le motivazioni in atti, condannare BS ER Srl per liti temerarie ex
art. 96 c.p.c.
. In via di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata
sentenza, per tutte le motivazioni in atti, condannare BS ER Srl al
pagamento in favore di 739 SG Spa dei compensi e delle spese dei due gradi
di giudizio, oltre accessori di legge e al pagamento integrale delle spese di
C.T.U. di primo grado.
Conclusioni per S.p.a. Unipersonale Società di Gestione degli attivi
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita: • rigettare l'appello
avverso, siccome inammissibile ed infondato, per le ragioni, tutte, esposte in
narrativa;
• per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 333/2023
pubblicata il 17.02.2023 resa dal Tribunale di Venezia a conclusione del
giudizio RGN 8295/2018 riunito ai giudizi n. 8496/2018 e 11592/2018;
• in
ogni caso respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado ex art. 283 C.p.c. in ragione di tutto quanto esposto
in narrativa e per l'inesistenza dei gravi motivi previsti ex lege e del fumus
boni iuris”. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio”.
Lo scrivente difensore dichiara sin da ora di non accettare il contraddittorio
su nuove domande e/o eccezioni che dovessero venire sollevate in codesta
sede dalla controparte.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 20 marzo 2023 BS ER S.r.l. evocava 739
Società di Gestione S.p.a (già CU NT S.g. S.p.a.) e Società di
gestione degli attivi ex BNS S.p.a. a socio unico avanti la Corte d'Appello di
Venezia impugnando la sentenza n. 333/2023 del Tribunale di lagunare
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(pubblicata il 17 febbraio 2023, non notificata) che nei giudizi riuniti proposti
da Società di Gestione degli attivi ex BNS S.p.A. e da CU NT
S.p.a. in opposizione al decreto n. 1709/2018 (con il quale era stato ingiunto
il pagamento a favore di BS ER di €. 350.000 in forza della scrittura
privata del 27 marzo 2013) e nei quali era stato proposto ricorso per sequestro
giudiziario dell'imbarcazione RT 00 Sportfish denominata
“Michelangelo”, identificativo scafo USBER-W2006F809 (accolto in fase di
reclamo a favore di CU

contro

BS), con successiva riunione ad altro
giudizio promosso da BS per il rimborso delle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'imbarcazione, aveva accolto le opposizioni,
aveva revocato il decreto ingiuntivo ed aveva condannato BS alle spese a
favore della Gestione degli attivi;
aveva parimenti accolto la domanda di
risoluzione del contratto di deposito proposta da CU NT e
ordinato a BS la restituzione del natante;
aveva condannato CU
NT al rimborso delle spese di custodia in €. 245.000 oltre ad
accessori a favore di BS;
aveva condannato BS al risarcimento del danno
a favore di CU in €. 20.000 compensando le spese tra BS e CU
NT e ponendo le spese di c.t.u. a carico di BS e di CU
NT. Premettendo che l'impugnazione riguardava i soli capi della
sentenza riferiti a CU NT (ora 739 Società di Gestione S.p.a.) si
doleva con il primo motivo dell'errata valutazione della scrittura privata del
27 marzo 2013 “FI” assumendo la sua opponibilità a 739 SG;
con
il secondo motivo si doleva della pronuncia di risoluzione del contratto di
custodia e della condanna alla restituzione del natante oltre che al
risarcimento del danno;
con il terzo motivo lamentava l'errata pronuncia, in
6
difetto, quanto alle spese sostenute per la custodia dell'imbarcazione;
con il
quarto motivo si doleva dell'omesso accertamento del diritto di ritenzione ex
art. 2756
e 2761 Cod. Civ. domandando infine, con il quinto motivo, la
diversa regolamentazione delle spese processuali e di quelle della c.t.u..
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