Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 1377

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2024, n. 1377
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1377
Data del deposito : 10 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:

1.Dr.ssa Raffaella Genovese, Presidente

2.Dr. Arturo Avolio, Consigliere

3.Dr. Anselmo Del Fiacco, Giudice ausiliario Relatore
All'udienza del 21/03/2024, nella causa RG 1738/2015, ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA,
TRA
, difeso dagli avv.ti Giorgio Paolucci e Luigi Casillo, domiciliato Parte_1 in Napoli presso l'avv. Angelo Pica in Via Cesare Rossarol n.70, Napoli
Appellante
E
- , in persona del Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Pasquale Tarricone, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via San Giovanni Battista De La Salle
n. 5
Appellata
* * *
Con ricorso al Tribunale di Benevento -sez. lavoro- depositato in data 03/10/2011, convenne in giudizio la Il , Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze dal 01/09/2005 fino al 10 luglio 2007, con la qualifica di guardia giurata particolare IV livello retributivo, osservando un orario lavorativo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e dalle 17,30 alle 20,30, e
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che non gli erano stati corrisposti gli emolumenti per il lavoro straordinario, di non aver goduto di ferie, e di aver diritto alle differenze retributive maturate e non corrisposte, al TFR, oltre ai contributi previdenziali ed assicurativi, quantificati in
€.25.479,86, come da conteggi, oltre accessori.
Si costituì in giudizio la parte convenuta contestando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, eccepì che sussisteva unicamente un rapporto di natura associativa senza alcun vincolo di subordinazione.
Istruita la causa anche mediante l'espletamento di prove testimoniali, con sentenza n.
1340/2014, in questa sede impugnata, il Tribunale di Benevento rigettò la domanda compensando tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, il Giudice di prime cure, ritenne che il ricorrente era socio della cooperativa
a tutti gli effetti, partecipava in modo attivo alla vita della stessa, alle assemblee e agli utili ripartiti, e che non era stata sufficientemente fornita la prova di un rapporto di lavoro subordinato.
Con ricorso in appello depositato in data 05/07/2022 ha impugnato la Parte_1
predetta Sentenza n. 1340/2014 del Tribunale di Benevento, chiedendone, con ampie argomentazioni, la riforma, perché illegittima, erronea e lacunosa, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Ha concluso chiedendo di riconoscere che nella fattispecie in esame è ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato (come socio lavoratore di cooperativa) e di accertare il proprio diritto ad un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, quantificato, sulla scorta del CCNL di settore e dei relativi conteggi in €.25.479,86 (di cui € 24.046,45 a titolo di differenze retributive tutte ed € 1.433,41 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e spese del doppio grado di giudizio.
Si è ricostituita nel presente giudizio di
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