Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1258

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2025, n. 1258
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1258
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 448/2022 R.G., promosso da
PR NI ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Marzà;

Appellante contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi;

Appellato
OGGETTO: appello – spese di lite
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1883/2022 del 18.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da CI NI nei confronti dell' IN, volto ad ottenere la liquidazione delle somme dovute a titolo di
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indennità di accompagnamento per il periodo decorrente dall'accertamento sanitario effettuato in sede di ATP, dichiarava cessata la materia del contendere, avendo
l'Istituto previdenziale provato nel corso del giudizio di avere definito la pratica con emissione del modello TE08 in data 21 aprile 2022.
Compensava le spese di lite per metà, osservando che, sebbene tardivamente, la liquidazione della prestazione era avvenuta antecedentemente alla prima udienza di discussione. In applicazione del principio di soccombenza, condannava l'Istituto previdenziale al pagamento in favore del ricorrente della rimanente metà delle spese di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Avverso detta sentenza proponeva appello CI NI, con ricorso depositato il 20.5.2022. Resisteva al gravame l'Istituto previdenziale.
La causa era posta in decisione il 19 dicembre 2024 ai sensi
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