Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/03/2024, n. 150

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/03/2024, n. 150
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 150
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. 274/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 1103 del 8.4.2022
Oggetto: opposizione ad avvisi di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente relatore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 274/2022 R.G. Corte Appello lavoro
tra
LA FENICE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Francesco Antonio Polo
Appellante
e
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con
sede in Roma, in persona del suo Presidente pro-tempore, e SOCIETÀ
DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI NP S.P.A., in persona del legale rappresentante, rapp.ti e di.si dagli avv.ti Maria Lupoli e
Salvatore Graziuso, giusta procura generale alle liti richiamata in atti
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona de legale rappresentante
Appellati
IN FATTO E IN DIRITTO
conCon sentenza in data 8.4.2022 il Tribunale di Lecce ha respinto, compensazione delle spese, il ricorso del 23.11.2017 con cui La Fenice s.r.l., in persona del legale rappresentante, aveva chiesto l'annullamento degli


avvisi di addebito n. 35920170003274073000 notificato il 17.10.2017 e
relativo al periodo settembre 2014 - giugno 2015 avente ad oggetto
l'importo di euro 25.021,06 e n. 35920170003575721000 notificato il

8.11.2017 e relativo al periodo settembre/novembre 2014 per l'importo di euro 823,87, preceduti da invito del 9.11.2015 a regolarizzare la propria posizione contributiva ricevuto dall'NP: da tale atto scaturiva un carteggio tra l'Azienda e l'NP nell'ambito del quale la società, con nota del 16.11.2015, specificava di vantare il diritto agli sgravi contributivi ex art. 8 co. 9 I. n. 407/1990, ribadendo tale concetto
anche con il ricorso amministrativo del 23.11.2015. La società ricorrente aveva lamentato lacunosità della motivazione degli AVA, ricevuti oltre due anni dopo il predetto carteggio, e, di conseguenza, la nullità degli stessi, la decadenza dalla pretesa impositiva per essere stato superato il termine annuale di cui all'art. 25 D. Legisl. n. 46/1999. Nel merito aveva sostenuto la legittimità del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8 co. 9 I. n. 407/1990 e contestato la sussistenza, in capo ad alcuni dei lavoratori assunti dalla società, del diritto di precedenza nell'assunzione, con conseguente venir meno del requisito della disoccupazione da oltre 24 mesi. Aveva altresì contestato la circostanza che i lavoratori riassunti dalla società fossero stati da
questa in precedenza licenziati per giustificato motivo oggettivo e invocato il disposto dell'art. 335 CCNL Turismo Confcommercio che, a suo dire, avrebbe ridotto a tre mesi il periodo di inoccupazione dei lavoratori riassunti i quali, pertanto, non vantavano alcun diritto di precedenza.
Equitalia Sud spa, cui nel corso del giudizio di primo grado, subentrava
Agenzia Entrate Riscossione, rimaneva contumace.
L'NP costituito in quel grado di giudizio, quanto alla eccezione di nullità degli AVA, aveva richiamato l'art. 30 comma 2 del D.L. n.
78/2010
, convertito in legge n. 122/2010 che disciplinava il contenuto dell'avviso di addebito a pena di nullità. Inoltre, i due avvisi erano stati preceduti dalla diffida dell'1.10.2015, in atti, mai impugnata dalla ricorrente, in cui si faceva espresso riferimento ai motivi della revoca
del beneficio degli sgravi ed il cui contenuto era stato pacificamente collegato dalla ricorrente ai successivi avvisi di addebito.
Sosteneva la infondatezza della eccezione di decadenza, non riferibile allo strumento dell'avviso di addebito per cui non era più prevista
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali.
Nel merito osservava che la società aveva fruito degli incentivi per
l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla stessa società per fine appalto e riassunti entro sei mersi ma nei confronti dei quali operava il diritto di precedenza che inibiva la possibilità per l'azienda di beneficiare degli incentivi: richiamava l'art. 4 comma 12 lett. b) della l.
n. 92/2012. La cessazione dei precedenti rapporti di lavoro per fine appalto equivaleva, secondo parte convenuta, a licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Richiamava, sul punto, la risposta all'interpello n. 22/2012 del Ministero del Lavoro.
Il Tribunale ha escluso la nullità degli AVA in quanto rispondenti ai requisiti di cui al richiamato l'art. 30 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Ha escluso che fosse maturata la decadenza di cui all'art. 25 D. Legisl. n. 46/1999, sia perché la prima diffida ad adempiere, allegata dalla stessa ricorrente, era del
9.11.2015, sia perché, in ossequio ai principi di cui all'ordinanza della
S.C. n. 1558/2020, restava in capo al giudicante l'onere di verifica della fondatezza della pretesa contributiva sia nell'an che nel quantum pur in presenza di ritenuta decadenza.
Richiamato l'art. 8 co. 9 I. n. 407/1990, ha escluso l'applicabilità, al caso in esame, del richiamato art. 335 CCNL Turismo Confcommercio che afferisce all'obbligo di assunzione, da parte dell'impresa subentrante nell'appalto, dei lavoratori dell'impresa cessante iscritti a libro paga da almeno 3 mesi prima della cessazione dell'appalto.
Ha altresì escluso che alcuna deroga potesse evincersi dal contenuto dell'art. 5, comma 4 quater, D. Legils. n. 368/2001, peraltro abrogato dal D. Lgisl. n. 81/2015.
Ha concluso per il rigetto del ricorso rilevando che era pacifico che i lavoratori assunti dalla società ricorrente fossero privi del requisito
dello stato di disoccupazione biennale ed ha richiamato Cass. n.
8531/2006 per evidenziare che la cessazione del rapporto di lavoro per fine appalto equivale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Avverso la sentenza La Fenice s.r.l. ha proposto appello con ricorso del 10.5.2022 con cui ha reiterato le eccezioni già sollevate in primo grado:
1) Nullità degli avvisi di addebito per indeterminatezza della motivazione
Gli avvisi di addebito debbono contenere la specificazione della contribuzione e dell'atto di accertamento NP cui si riferiscono,
l'anno ed il periodo di riferimento del credito e l'importo del credito per ogni singolo periodo. Pertanto, gli avvisi in questione sono nulli.
2) Decadenza dalla pretesa impositiva ex art. 25 D. Legisl. n. 46/1999
Entrambi gli avvisi sono stati emessi nel 2017 mentre il termine ultimo era quello del 31.12.2016 e perciò gli avvisi non possono essere confermati stante la loro inefficacia e, di conseguenza, come nel caso di decreto ingiuntivo notificato oltre il termine di legge, spetta al giudice indicare la somma oggetto della eventuale condanna.
3) Sussistenza dei requisiti per i benefici di cui all'art. 8, comma, 9 della legge n. 407/1990.
Parte appellante ha richiamato, a suo favore, il contenuto della circolare NP n. 137 del 12.12.2012 per sostenere che, in deroga alla previsione di cui all'art. 8, comma, 9 della legge n. 407/1990, il diritto di precedenza, ex art. 335 CCNL Turismo Confcommercio, riguarda solo il personale iscritto nei libri paga nei 3 mesi precedenti
l'assunzione operata dalla società. Il Tribunale ha pertanto errato nel non applicare la predetta disposizione contrattuale atteso che la deroga alla disciplina del citato art. 8 è contenuta nell'art. 4 comma 12 della l.n. 92/2012 che rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Il decidente non ha nemmeno considerato che i vari Centri per
I'Impiego attestavano la sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito soggettivo di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Parte appellante ha concluso come in primo grado.
NP e CI SP si sono costituiti con memoria del 17.7.2023 per domanda il rigetto dell'appello.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si è costituita.
All'udienza del 16.2.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va
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