Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2024, n. 468

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 25/03/2024, n. 468
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 468
Data del deposito : 25 marzo 2024

Testo completo

R.G. n. 943/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di Appello con oggetto: Contratti bancari proposta da:
MASPED s.a.s. di DI GO e C. (C.F. 03541620104), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/20;
RO
GO (C.F. [...]), nata in [...] il [...] e residente in [...] e LL LU (C.F.
[...]), nato in [...] il [...] e residente in [...] nella loro qualità di garanti fideiussori, rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Almo Costa (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Genova, Via Macaggi, n. 25/21;

-Appellanti-
-contro-
BANCA CARIGE s.p.a. (C.F. 03285880104), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Fabrizio Borchi (C.F. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Genova, Via Ceccardi, n. 3/6;

-Appellata-
-per la riforma-


della sentenza n. 2010/20 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 02.12.20 e notificata in pari data.
Conclusioni delle parti:
Per gli Appellanti: - “Voglia, l'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, se necessario anche incidenter tantum: NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE - in accoglimento dell'appello disporre la riforma integrale della sentenza n. 2010/2020 del 28.11.2020 emessa dal Tribunale di Genova, in persona della Dott.ssa Cazzato, a definizione del procedimento n.r.g. 6488/18 e notificata il 02.12.2020 e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1172/2018 del Tribunale di Genova, in accoglimento dei motivi esposti ed in particolare PER LA
MASPED SAS - ACCERTARE e DICHIARARE senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni indicate e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE e

DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2
c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi per i rapporti in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto/commissioni di utilizzo trimestrali, comunque prive di causa negoziale, di determinatezza e/o di determinabilità;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e la nullità ed inefficacia degli addebiti per spese (eccettuate imposte e tasse);
nonché per mancanza di valida giustificazione causale, di determinatezza e/o di determinabilità;
-

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo chirografario del
31/7/2015 per difetto o carenza di causa ex art. 1418-1325/2° co c.c. per i motivi di cui in narrativa;
- RETTIFICARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, in favore del correntista, alla data meglio ritenuta per il correntista e comunque alla data di deposito della relazione tecnica d'ufficio, le risultanze del saldo del conto stesso con determinazione dell'esatto dare - avere tra le
parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto/utilizzo e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché delle spese a qualunque titolo applicate (fatte salve imposte e tasse) nonchè per la nullità del mutuo chirografario del 31/7/2015, tenuto conto delle somme versate dalla Masped sas pari ad € 54.145,90 oltre interessi sulle singole dazioni;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit Management Società

Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa delle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1337-1338-1440-1366-1375-2043 c.c. nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con espressa richiesta di risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa e
CONDANNARE la BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER
Credit Management Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa al risarcimento dei danni patiti dagli attori, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa;
- CONDANNARE la BPER AN spa quale incorporante di AN CA spa all'immediata cancellazione, per la propria posizione, della segnalazione nella Centrale Rischi presso la AN d'Italia con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno derivato dall'indebita ed illegittima segnalazione;
- CONDANNARE la BPER AN spa quale incorporante di AN CA spa ex art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria alla luce del comportamento stragiudiziale e giudiziale da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa;
- CONDANNARE in ogni caso la BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit Management Società

Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa, al pagamento dei compensi di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge (IVA e cpa) ed esborsi
(contributo unificato e marca) e delle spese del rag. AN RI quale CTPA come da fattura n. 37/2023 allegata, con distrazione in favore dell'avv. Almo Costa, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc. IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, a seguito di istruttoria, risultassero delle somme a credito della
BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit Management
Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa, disporre la compensazione ex artt. 1853-1241 c.c. con le somme a credito della Masped sas, condannando laBPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit
Management Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa alla rettifica del saldo contabile a favore della Masped sas delle somme residue che risulteranno in corso di causa;
- Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto. - CONDANNARE in ogni caso la BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit Management Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa, al pagamento dei compensi di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge (IVA e cpa) ed esborsi (contributo unificato e
marca) e delle spese del rag. AN RI quale CTPA come da fattura n. 37/2023 allegata, con distrazione in favore dell'avv. Almo Costa, che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc. PER I FIDEIUSSORI GO RO E AN LL
- In via preliminare ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 del contratto di fideiussione e la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei sigg.ri GO DI e LU MA;
- ACCERTATA E DICHIARATA l'errata contabilizzazione da parte della BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN

BPER Credit Management Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di
AN CA spa delle somme portate nel d.i. n. 1172/2018 ed accolte le eccezioni e le domande della Masped sas sia con riguardo al corretto saldo contabile sia con riguardo alla nullità del contratto di mutuo chirografario del 31/7/2015 ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta estinzione di ogni obbligazione di garanzia dei sigg.ri GO DI e LU MA con reiezione di qualsivoglia pretesa o richiesta della BPER AN spa, per il tramite del procuratore AN BPER Credit
Management Società Consortile per Azioni, e quale incorporante di AN CA spa, nei di loro confronti;
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto in cui il Giudice non dichiarasse l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di garanzia dei fideiussori, LIMITARE la stessa nei limiti e non oltre l'importo del debito risultante sul c/c n. 3017/20 dal saldo contabile e dalle somme dovute per il contratto di mutuo chirografario del 31/7/2015, effettuate le dovute compensazioni;
-

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle ipoteche iscritte dalla BPER AN spa, quale incorporante di AN CA spa, sui beni immobili di proprietà dei sigg.ri
GO DI e LU MA e CONDANNARE la AN convenuta a proprie cure e spese all'immediata cancellazione dell'ipoteca iscritta, previo ordine alle Conservatorie immobiliari competenti per territorio;
- CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento del danno per l'illegittima iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà dei sigg.ri GO DI e
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