Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 4
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1974/2021 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1974/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile ex art. 2051 c.c.
tra
EG AS s.r.l. (partita i.v.a.: 02295710806), in persona del legale rappresentante pro tempore, NI OR, avente sede legale a EG Calabria, in via Passeggiatore,
n. 3, rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione in appello, dall'avv. Francesco Nucara, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a EG Calabria, in corso Garibaldi, n. 468/A, con indirizzo di posta elettronica certificata: avv.francesconucara@pec.it;

Appellante
1


e
EuroRD ER s.a.s. (codice fiscale e partita i.v.a.: 00979780798), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marco RD, avente sede legale ad Isca sullo IO
(CZ), in località Olivella – Santa Lucia, S.P., rappresentata e difesa, come da procura alle liti posta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Loretta Corradini, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito a Soverato (CZ), in via Giordano Bruno, con indirizzo di posta elettronica certificata: avvlorettacorradini@pec.it e numero di telefax: 0967-22212;

Appellata nonché
Milano Assicurazioni s.p.a. - gruppo assicurativo UnipolSai Assicurazioni s.p.a.
(codice fiscale: 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni:
il procuratore dell'appellante EG AS s.r.l. chiede: “1) Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, annullare e/o comunque riformare integralmente la sentenza n. 808/2021 pubblicata il 19/5/2021 dal Tribunale Civile di Catanzaro in accoglimento dei dedotti motivi e per l'effetto, 2) accertare l'inadempimento dell'obbligo di manutenzione delle cose in custodia a carico della UR in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi degli artt. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c. e, per
l'effetto, condannarlo al pagamento del complessivo importo di € 25.968,54 di cui €
23.968,54 per danni all'automezzo per come quantificati nelle fatture allegate ed €
2.000,00 quale danni in via equitativa del c.d. “fermo tecnico” ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia od accertata in corso di giudizio, comunque oltre interessi e rivalutazione dalla notifica della domanda fino al soddisfo;
3) il tutto con

2 vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA, CPA e 15% forfettario al doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.”;

il procuratore dell'appellata EuroRD ER s.a.s. chiede: “1) In via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla EG AS s.r.l., per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, in favore del procuratore antistatario
”.
Svolgimento del processo

1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 6.5.2011, la EG AS s.r.l. (d'ora in poi, in breve, anche solo “EG AS”), ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di Catanzaro - sezione distaccata di Chiaravalle Centrale - la UR ER s.a.s. (d'ora in poi, in breve, anche solo “UR”), al fine di chiedere la condanna della società convenuta - ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. - al risarcimento del danno patrimoniale e da c.d. “fermo tecnico” (quantificato nella complessiva somma di euro
25.968,54), subito a seguito di un sinistro verificatosi in data 24.9.2009, alle prime ore del mattino di una giornata piovosa, allorquando il trattore stradale munito di semirimorchio (marca “Volvo”, moLL “FH”), di proprietà di parte attrice, mentre era parcheggiato davanti al cancello di ingresso LL stabilimento della società convenuta, sito nella contrada Olivarella di Isca sullo IO (CZ), era stato gravemente danneggiato da un torrente di acqua piovana proveniente dallo stabilimento che, trascinando con sé le bombole e i serbatoi del gas situati nel piazzale LL stabilimento medesimo, aveva divelto il cancello di ingresso e si era riversato - insieme al cancello stesso, alle bombole
e ai serbatoi - sul camion di parte attrice.
In particolare, a fondamento della propria domanda, la EG AS ha affermato che: a) effettuava attività di trasporto per conto terzi di bombole di gas “GPL” e, proprio per tale ragione, all'epoca dei fatti, aveva un rapporto commerciale con la UR, la quale, a sua volta, era legata contrattualmente con la Eni s.p.a., per lo svolgimento dell'attività di imbottigliamento di bombole di gas;
b) tra gli automezzi di sua proprietà vi era il trattore
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stradale, completo di semirimorchio, marca “Volvo”, moLL “FH”, che, nelle prime ore del mattino del 24.9.2009, era parcheggiato proprio innanzi allo stabilimento della
UR, con l'autista, all'interno dell'abitacolo, che dormiva, in attesa dell'apertura dell'impianto, per potervi entrare ed effettuare le operazioni di carico e scarico delle bombole del gas;
c) tuttavia, essendo la giornata piovosa, l'acqua, dopo essersi raccolta copiosamente all'interno LL stabilimento della UR, era fuoriuscita dal cancello di ingresso come un torrente, tanto da arrivare fino al parabrezza del camion, portando con sé i serbatoi e le bombole che erano collocati nel piazzale della società convenuta, che avevano sfondato il cancello e si erano abbattuti, unitamente al cancello stesso, sul veicolo di proprietà dell'attrice, arrecando danni quantificati nella somma di euro
23.658,54 e comportando, anche, lo smarrimento della targa originaria del veicolo, con relativo costo di euro 310,00;
d) inoltre, il mezzo era rimasto in riparazione presso un'officina per 25 giorni, non potendo, quindi, essere utilizzato, con ulteriore danno da
c.d. “fermo tecnico” quantificabile in 2.000,00 euro;
e) la diffida stragiudiziale inoltrata alla UR, ritenuta responsabile dei danni occorsi al proprio veicolo, non aveva avuto esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.9.2011, si è costituita in giudizio la UR ER s.r.l., resistendo all'avversa domanda e sostenendo: 1) l'insussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto: a)
i danni lamentati dalla società attrice erano stati causati da caso fortuito, rappresentato dall'eccezionalità delle piogge che si erano riversate nel luogo del sinistro, poiché, come allegato dalla stessa EG AS s.r.l., i serbatoi e le bambole del gas avevano sfondato il cancello LL stabilimento, nei cui pressi era parcheggiato il camion dell'attrice, a causa di un flusso d'acqua di portata tale da arrivare al livello del parabrezza del camion;
b) nella stessa diffida stragiudiziale, l'avvocato dell'attrice aveva affermato che il sinistro si era verificato a causa della eccessiva pioggia che aveva determinato una piena del torrente vicino allo stabilimento della UR;
c) era noto che nei giorni 24 e 27 settembre 2009, ad Isca sullo IO (CZ) e su tutto il litorale ionico della Calabria, vi era stato un evento alluvionale di notevoli dimensioni;
2) non poteva esserle imputata alcuna responsabilità, anche perché, in base alla descrizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, il sinistro era stato causato, oltre che dal caso fortuito, dall'autista del camion della società attrice che, se fosse stato sveglio, avrebbe percepito l'allagamento che si stava verificando e avrebbe evitato i danni, cosicché doveva escludersi, anche sotto
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questo profilo, o, quantomeno, ridursi (ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.), il diritto della Rerggio AS s.r.l. al risarcimento del danno;
3) i danni lamentati non erano riconducibili a un difetto di manutenzione o di costruzione LL stabilimento, in quanto, dalla consulenza tecnica di parte e dalla documentazione allegata, a firma dell'architetto
OV YN, risultava che lo stabilimento della UR rispettava le norme edilizie e di sicurezza, visto che: a) i fabbricati LL stabilimento erano tutti dotati di box dove erano depositate le bombole;
b) i serbatoi per lo stoccaggio del “GPL” erano installati su selle in cemento armato ed erano tumulati sotto opportuno strato di terreno;

4) inoltre, nessuna responsabilità poteva esserle ascritta, anche perché il camion di proprietà della EG AS, come dalla stessa allegato, era parcheggiato al di fuori LL stabilimento, sicché si trovava in un'area in cui la convenuta non esercitava alcun potere di controllo e di custodia;
5) non era predicabile una propria responsabilità ex art. 2043
c.c., in quanto i danni lamentati dall'attrice non erano imputabili a un proprio comportamento doloso o colposo, ma erano stati causati dall'eccezionale portata delle piogge, che costituiva caso fortuito;
6) erano, ad ogni modo, eccessive le somme pretese dall'attrice, in quanto: a) dall'avversa ricostruzione dei fatti si evinceva che i danni avevano riguardato soltanto il parabrezza del camion, sicché non era dimostrato un danno patrimoniale di euro 23.658,54, a titolo di costi di riparazione;
b) non era dovuta la somma di euro 310,00 per lo smarrimento della targa del veicolo, perché tale danno era stato causato dalla condotta colposa dell'autista o dal caso fortuito;
c) infine, non era dovuta la somma di euro 2.000,00, a titolo di danno patrimoniale da fermo tecnico del veicolo, perché l'attrice non aveva dimostrato il
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