Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 756
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Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2753 del 26.09.2023 Oggetto: ripetizione di indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
EN NN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso
Appellante
e
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.01.2022 NT NN -premesso di essere titolare di pensione cat. IOCOM, integrata al trattamento minimo alla decorrenza originaria, e di aver ricevuto dall'INPS nota datata 21.09.2021, con cui era stata comunicata la rideterminazione dell'assegno per revoca del trattamento minimo e per incumulabilità dei redditi da lavoro ex art. 1, comma 42, l.n. 335/95, ed era stata richiesta la restituzione della somma di € 14.286,51, di cui € 12.415,51 per integrazione a trattamento minimo- chiedeva accertarsi l'irripetibilità della di € 12.415,51, con condanna dell'INPS
a restituire quanto già trattenuto a tale titolo. A fondamento della domanda deduceva che, trattandosi di indebito maturato sulla integrazione al trattamento minimo, doveva applicarsi la disciplina prevista per l'indebito assistenziale, che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, prevedeva - in assenza di dolo della pensionata- la possibilità di recuperare solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non è dovuta.
1
Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti ed evidenziando che, in data 14.09.2018, era stato liquidato l'assegno ordinario di invalidità IOCOM, con decorrenza
03/2018, integrato al trattamento minimo, in base ai redditi dichiarati nella domanda, in cui la pensionata aveva indicato pari a zero il reddito percepito nel 2018 dal coniuge, TE FL, mentre questi in tale anno aveva effettivamente percepito reddito da lavoro autonomo. Precisava, altresì, che dalle operazioni di ricalcolo era derivato, per il periodo 01.03.2018 al 31.07.2021, un credito di €
1.773,85, che era stato compensato con il debito per integrazione al trattamento minimo per gli anni
2018-2020, così residuando, in capo alla ricorrente, un debito di € 12.512,66. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale -preso atto della cessata materia del contendere in relazione all'importo di € 1.773,85- rilevava che l'indebito era stato provocato dalla erronea indicazione del reddito coniugale da parte della pensionata, che solo in occasione della domanda di ricostituzione reddituale del 16.06.2021 aveva comunicato l'esatto ammontare del reddito coniugale.
Riteneva, in ogni caso,