Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 994
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1162/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
CH TU, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via
Filettine, n. 26, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Nocera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, al corso Vittorio Emanuele, n. 180;
appellante
E
“INTESA SANPAOLO S.P.A.”, con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, cod. fisc. 00799960158 e p. iva 10810700152, in persona del procuratore speciale, avv.
Emanuela Favro, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina Parrilli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 148;
appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1784/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare che la sentenza n. 1784/2023 (R.G. n.
1
6463/2018) resa dal Tribunale di Nocera NF … in data 14.09.2023, depositata in data 14.09.2023 e notificata in data 10.10.2023, è nulla, ingiusta, illogica, infondata, basata su una erronea ricostruzione dei fatti, per tutti i motivi esposti nel presente atto, provvedendo a riformarla come analiticamente indicato ai punti precedenti;
b) per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della Intesa Sanpaolo s.p.a. ex art. 5 dell'accordo di surrogazione del 24.10.2006, relativamente all'obbligo di consegna dei documenti probatori del credito e per l'effetto dichiarare risolto il sopracitato accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e condannare l'appellata alla restituzione della somma versata dal sig. IA con finalità surrogatoria pari ad € 55.000,00 …, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
c) condannare in ogni caso la Banca appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. IA per l'inadempimento ed il ritardo nella consegna dei documenti probanti il credito ex art. 5 dell'atto di surroga;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello proposto dal sig. IA VE e confermare la sentenza … emessa dal Tribunale di Nocera NF;
in via subordinata, nel denegato caso di revoca della sentenza, si chiede di rigettare la chiesta risoluzione della scrittura privata per grave inadempimento essendo la mancata restituzione del titolo prescritto non integrante la fattispecie del grave inadempimento e la richiesta danni in quanto il mancato recupero è imputabile al solo attore;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto atteso che alcun grave inadempimento può essere imputato all'odierno convenuto;
- rigettare la chiesta risoluzione della scrittura di surroga e il chiesto risarcimento danni in via equitativa non essendovi stato alcun grave inadempimento dell'odierno convenuto;
- condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché anche ai sensi dell'art.
96 cpc stante il comportamento processuale della parte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1784/2023, il Tribunale di Nocera NF, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da IA VE nei confronti del “Banco di
Napoli s.p.a.” con atto di citazione notificato il 12 novembre 2018, così provvedeva: 1) rigettava la domanda con la quale il IA aveva chiesto, in via principale, di dichiarare la risoluzione per inadempimento dell'accordo di surrogazione del 24 ottobre 2006, per non avergli il “Banco di Napoli s.p.a.” consegnato i documenti probatori del credito, e, per l'effetto, di condannarlo alla restituzione della somma di euro 55.000,00, nonché, in
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via subordinata, di condannarlo all'adempimento dell'obbligo di consegnare i predetti documenti e, in ogni caso, al risarcimento dei danni provocati a causa del suo inadempimento;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il IA con atto di citazione notificato
l'8 novembre 2023, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo nel rigettare la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno, il rapporto giuridico intercorso tra le parti con la scrittura privata del 24 ottobre 2006 non integrava la fattispecie dell'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, ma quella della surrogazione per volontà del creditore, a norma dell'art. 1201 cod. civ., sicché
l'attore, essendo subentrato nella titolarità del credito vantato dal “Banco di Napoli s.p.a.” nei confronti della “Accadia Eulogio s.r.l.” e dei fideiussori in forza del decreto ingiuntivo
n. 340/2006, aveva il diritto e l'interesse ad ottenere la consegna del provvedimento monitorio al fine di procedere direttamente ad espropriazione forzata nei confronti dei debitori, senza doversi precostituire un distinto titolo esecutivo, come sarebbe stato necessario nell'ipotesi prevista dall'art. 1180 cod. civ.;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la mancata consegna, da parte del “Banco di Napoli s.p.a.”, del predetto titolo esecutivo costituiva un inadempimento di scarsa importanza e, come tale, inidoneo a comportare la risoluzione del contratto del 24 ottobre 2006, atteso che proprio quell'omissione aveva impedito all'attore di agire per il recupero del credito nei confronti dei debitori;
3) il Tribunale di Nocera NF aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno senza fornire alcuna motivazione, dal momento che anche un inadempimento ritenuto inidoneo a determinare la risoluzione contrattuale poteva costituire fonte generatrice di pregiudizi ristorabili.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16 febbraio 2024, l' “Intesa
Sanpaolo s.p.a.” (già “Banco di Napoli s.p.a.”) contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art.
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1162/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
CH TU, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via
Filettine, n. 26, cod. fisc. [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Vincenzo Nocera, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Angri, al corso Vittorio Emanuele, n. 180;
appellante
E
“INTESA SANPAOLO S.P.A.”, con sede legale in Torino, piazza San Carlo, n. 156, cod. fisc. 00799960158 e p. iva 10810700152, in persona del procuratore speciale, avv.
Emanuela Favro, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppina Parrilli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 148;
appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1784/2023 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere l'appello proposto e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare che la sentenza n. 1784/2023 (R.G. n.
1
6463/2018) resa dal Tribunale di Nocera NF … in data 14.09.2023, depositata in data 14.09.2023 e notificata in data 10.10.2023, è nulla, ingiusta, illogica, infondata, basata su una erronea ricostruzione dei fatti, per tutti i motivi esposti nel presente atto, provvedendo a riformarla come analiticamente indicato ai punti precedenti;
b) per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della Intesa Sanpaolo s.p.a. ex art. 5 dell'accordo di surrogazione del 24.10.2006, relativamente all'obbligo di consegna dei documenti probatori del credito e per l'effetto dichiarare risolto il sopracitato accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. e condannare l'appellata alla restituzione della somma versata dal sig. IA con finalità surrogatoria pari ad € 55.000,00 …, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
c) condannare in ogni caso la Banca appellata al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. IA per l'inadempimento ed il ritardo nella consegna dei documenti probanti il credito ex art. 5 dell'atto di surroga;
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello proposto dal sig. IA VE e confermare la sentenza … emessa dal Tribunale di Nocera NF;
in via subordinata, nel denegato caso di revoca della sentenza, si chiede di rigettare la chiesta risoluzione della scrittura privata per grave inadempimento essendo la mancata restituzione del titolo prescritto non integrante la fattispecie del grave inadempimento e la richiesta danni in quanto il mancato recupero è imputabile al solo attore;
- in via principale e nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto atteso che alcun grave inadempimento può essere imputato all'odierno convenuto;
- rigettare la chiesta risoluzione della scrittura di surroga e il chiesto risarcimento danni in via equitativa non essendovi stato alcun grave inadempimento dell'odierno convenuto;
- condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché anche ai sensi dell'art.
96 cpc stante il comportamento processuale della parte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1784/2023, il Tribunale di Nocera NF, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da IA VE nei confronti del “Banco di
Napoli s.p.a.” con atto di citazione notificato il 12 novembre 2018, così provvedeva: 1) rigettava la domanda con la quale il IA aveva chiesto, in via principale, di dichiarare la risoluzione per inadempimento dell'accordo di surrogazione del 24 ottobre 2006, per non avergli il “Banco di Napoli s.p.a.” consegnato i documenti probatori del credito, e, per l'effetto, di condannarlo alla restituzione della somma di euro 55.000,00, nonché, in
2
via subordinata, di condannarlo all'adempimento dell'obbligo di consegnare i predetti documenti e, in ogni caso, al risarcimento dei danni provocati a causa del suo inadempimento;
2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il IA con atto di citazione notificato
l'8 novembre 2023, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo nel rigettare la domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno, il rapporto giuridico intercorso tra le parti con la scrittura privata del 24 ottobre 2006 non integrava la fattispecie dell'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, ma quella della surrogazione per volontà del creditore, a norma dell'art. 1201 cod. civ., sicché
l'attore, essendo subentrato nella titolarità del credito vantato dal “Banco di Napoli s.p.a.” nei confronti della “Accadia Eulogio s.r.l.” e dei fideiussori in forza del decreto ingiuntivo
n. 340/2006, aveva il diritto e l'interesse ad ottenere la consegna del provvedimento monitorio al fine di procedere direttamente ad espropriazione forzata nei confronti dei debitori, senza doversi precostituire un distinto titolo esecutivo, come sarebbe stato necessario nell'ipotesi prevista dall'art. 1180 cod. civ.;
2) il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che la mancata consegna, da parte del “Banco di Napoli s.p.a.”, del predetto titolo esecutivo costituiva un inadempimento di scarsa importanza e, come tale, inidoneo a comportare la risoluzione del contratto del 24 ottobre 2006, atteso che proprio quell'omissione aveva impedito all'attore di agire per il recupero del credito nei confronti dei debitori;
3) il Tribunale di Nocera NF aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno senza fornire alcuna motivazione, dal momento che anche un inadempimento ritenuto inidoneo a determinare la risoluzione contrattuale poteva costituire fonte generatrice di pregiudizi ristorabili.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 16 febbraio 2024, l' “Intesa
Sanpaolo s.p.a.” (già “Banco di Napoli s.p.a.”) contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 7 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art.
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