Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 3793

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 3793
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3793
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
FE LOGISTICA E TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Massimo Dramis, Federica Paternò e Antonio Pantò ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocata Federica Paternò in Roma, via della Conciliazione n. 10
-APPELLANTE -
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Alessia Manno ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1384/2021 pubblicata in data 29/9/2021
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.


RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'impugnazione presentata dalla società FE Logistica e Trasporti s.r.l. avverso il verbale di accertamento n. 000565443/DDL notificatole in data 2/9/2016, dichiarando inoltre l'inammissibilità della domanda di accertamento del beneficio della preventiva escussione del soggetto terzo CI LA soc. coop (attualmente GR AN soc. coop.).
Avverso tale sentenza la società FE Logistica e Trasporti s.r.l. (d'ora in poi FE) presentava appello fondato su più motivi.
L'PS si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
La società FE aveva agito in giudizio impugnando il verbale di accertamento n. 000565443/DDL notificatole in data 2/9/2016 con il quale le era stato richiesto, quale subcommittente e coobbligato solidale ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, il pagamento di un importo complessivo di € 381.425 per contributi non versati dal terzo CI LA soc. coop. (divenuto dal 9/10/2014 GR AN soc. coop.) il quale aveva stipulato con la società odierna appellante, per il periodo dal 1/5/2012 al 31/8/2014, un contratto di subappalto per il servizio di trasporto e lavaggio delle cassette per il contenimento di prodotti ortofrutticoli.
Il verbale impugnato si fonda in particolare sull'addebito alla CI LA (con conseguente responsabilità in solido della società appellante) di varie violazioni consistenti in particolare nel mancato assoggettamento a contribuzione di somme erogate ai dipendenti di tale società impiegati nel subappalto a titolo di trasferta e diaria, di quote della retribuzione derivanti dall'errato calcolo dei ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, dei premi di produzione e di altri elementi ed istituti retributivi nonché dal mancato assolvimento dell'obbligo contributivo sugli importi imponibili realmente erogati ai lavoratori e sulla indebita fruizione di agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità a causa della inosservanza dei contratti collettivi ex art. 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006.
Il Tribunale, all'esito di una causa istruita solo documentalmente, respingeva interamente le contestazioni della società FE.
Respingeva innanzitutto l'eccezione di decadenza sollevata dalla FE per violazione del termine biennale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 per essere tale disposto normativo inapplicabile agli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione evidenziando altresì, sotto diverso ed ulteriore profilo, la tempestività della notifica del verbale impugnato, da parametrarsi quest'ultima alla data della spedizione, avvenuta il 31/8/2014, ed essendo sufficiente a tale proposito la notifica di un atto stragiudiziale.
Respingeva anche il secondo motivo di impugnazione fondato sulla violazione del termine decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 (termine che affermava essere inapplicabile al caso di specie riferendosi alle sanzioni amministrative e non a quelle contributive oggetto di contestazione), il terzo motivo relativo alla omessa o incompleta
motivazione del verbale impugnato (evidenziando come dalla lettura di tale atto, ove erano effettuati anche espressi rinvii per relationem ai correlati atti istruttori svolti in precedenza, emergessero in modo chiaro e comprensibile le irregolarità riscontrate, i presupposti di fatto accertati e gli elementi di diritto rilevanti ai fini ispettivi) e il quarto motivo avente ad oggetto l'omessa indicazione degli elementi tramite cui quantificare le sanzioni (rilevando come fosse stato richiesto alla FE esclusivamente il pagamento dei contributi non versati dall'obbligato principale ma non le relative sanzioni).
Respingeva anche i motivi di ricorso relativi alla infondatezza nel merito della pretesa avanzata, evidenziando:
- come fossero stati riqualificati in termini di maggiore retribuzione gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta e di mensa dalla CI LA in ragione dell'avvenuto svolgimento dell'appalto esclusivamente nella sede operativa in Pomezia della società FE e nell'ambito di tale comune;

- come fosse stato chiesto alla CI LA il pagamento dei contributi non versati correlati agli addebiti relativi alle omissioni contributive relative a somme erogate a titolo di premi di produzione, lavoro notturno, malattia ed infortunio e al pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal C.C.N.L. applicato e come in ragione di tali omissioni contributive fosse stata disconosciuto il diritto di tale società alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, commi 1175 1176 l. 296/2006.
Disattendeva anche il profilo di contestazione relativo alla errata indicazione dei lavoratori impiegati nell'appalto rilevando come i nominativi degli stessi fossero stati riportati negli allegati di cui al verbale unico di accertamento senza che la FE avesse a tale proposito proposto querela di falso e come il numero dei lavoratori fosse sostanzialmente corrispondente, ed invero anche minore, rispetto a quelli indicati nel LUL della CI LA.
Respingeva anche il sesto motivo di ricorso relativo alla erronea sottoposizione ed imposizione contributiva delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta, diaria e indennità di mensa.
Evidenziava a tale proposito come la società FE, gravata dell'onere della prova in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione della imponibilità contributiva delle somme erogate ai dipendenti della CI LA, non avesse fornito alcuna dimostrazione del diritto di questi ultimi a beneficiare della indennità di trasferta, della diaria o dell'indennità di mensa e come anzi emergesse dal LUL della società datrice come l'assegnazione dei propri dipendenti alla sede operativa in Pomezia di via della Castagnetta fosse avvenuta in modo stabile, quantomeno con una durata pari a quella del subappalto in corso con la FE (emergendo anzi come l'unica sede stabile della CI LA fosse la sede legale, pacificamente coincidente con lo studio del suo consulente del lavoro, e come tutte le attività statutarie fossero costituite da servizi svolti per conto di terzi).
Affermava l'infondatezza anche del settimo motivo di ricorso riguardante l'erronea sottoposizione ad imposizione contributiva delle somme erogate a titolo di ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi.
Respingeva in particolare la tesi sostenuta dalla FE alla cui stregua la CI LA sarebbe stata tenuta ad erogare ai propri dipendenti tali somme secondo la speciale disciplina prevista dall'art. 3 dell'accordo di rinnovo del 15/7/2009, e cioè attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria (e dunque in base alle ore di lavoro effettivamente svolte), anziché in proporzione alla retribuzione mensile astrattamente prevista dal C.C.N.L. applicato rilevando a tale proposito come la FE non avesse fornito la prova che il suddetto soggetto terzo fosse effettivamente parte del citato accordo di rinnovo del 15/7/2009.
Per gli stessi motivi respingeva anche il nono motivo di ricorso relativo all'addebito di mancato pagamento integrale da parte della CI LA della retribuzione contrattuale mensile prevista dal C.C.N.L. applicato e al pagamento dei correlati contributi.
Accertava l'inammissibilità, in quanto formulato in modo meramente generico, indeterminato e apodittico, del profilo di contestazione relativo alla incomprensibilità ed indistinguibilità delle somme richieste dall'PS a titolo di contributi omessi sui premi di produzione, sul lavoro notturno e festivo e sulla indennità da malattia e da infortunio, rilevando altresì come il versamento di tali somme risultasse pacifico tra le parti e desumibile dal LUL e come a fronte di tali risultanze gravasse sul debitore principale CI LA (non evocato in giudizio dalla FE) o sulla FE stessa l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione contributiva, onere nella specie non adempiuto.
Affermava l'infondatezza del decimo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza del diritto della CI LA alle agevolazioni contributive previste dalla l. 223/1991 per tutte le assunzioni effettuate dalle liste di mobilità, rilevando il mancato assolvimento a tale proposito dell'onere della prova essendosi la FE limitata a sostenere la regolarità contributiva sotto tale profilo della CI LA e a provare la stessa tramite il DURC emesso dall'PS nel periodo in cui era in corso il subappalto, accertamento quest'ultimo che affermava essere inidoneo in quanto effettuato in data anteriore alla conclusione dell'accertamento ispettivo (avvenuta il 16/10/2015) ed evidenziando come solo a decorrere da tale data fosse divenuta definitivamente nota all'PS l'esistenza dell'inadempimento dell'obbligazione
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