Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2024, n. 1243

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 02/10/2024, n. 1243
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1243
Data del deposito : 2 ottobre 2024

Testo completo

R.G. n. 1083/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa M M - Presidente
2) dott. M P - Consigliere
3) dott.ssa G D - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26.09.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1083/2022, promosso da
nato a Foggia il 4.06.2003 ed ivi residente alla Via Saverio Pollice n.33 Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. G L S ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Grecia n.38, come da mandato in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro

nato a Foggia il 20.02.1962, ed ivi residente alla Via della Casa Comunale n. Controparte_1
2203 ( . C.F._2
Appellato
E contro
nata a Foggia il 31.02.1963 ed ivi residente alla Via Acquaviva n.97/C Controparte_2
( ). C.F._3
Appellata

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Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 26.09.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dall'appellante e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 219/2022 pubblicata il 26.01.2022, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1982/2017, preliminarmente dichiarava la contumacia di , rigettava poi la domanda di disconoscimento della paternità formulata Controparte_1 dall'odierno appellante nei confronti di detto convenuto e della Sig.ra e, infine, Controparte_2 dichiarava irripetibili le spese di lite.
Il Sig. proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. Parte_1 di R.G. 1083/2022, e deduceva quanto segue: 1) egli era nato in Foggia il giorno 04.06.2003 in costanza di matrimonio tra la Sig.ra , nata a Foggia il 31.12.1963, ed il Sig. , nato Controparte_2 Controparte_1
a Foggia il 20.02.1964;
e tuttavia, a distanza di circa un anno dalla sua nascita, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale fra detti coniugi;
2) sta di fatto che il Sig. , CP_3 nato a Foggia il 30.09.1957, dava corso a due distinte attività giudiziarie volte all'accertamento della sua paternità sull'odierno appellante, e in una di esse si costituiva il il quale dichiarava di Controparte_1 essere ben consapevole di non essere il padre biologico del bambino giacché era affetto da impotentia generandi;
3) entrambe le azioni venivano però dichiarate inammissibili per effetto della maturata loro prescrizione;
4) e così la presentava istanza al Giudice Tutelare affinché nominasse un Controparte_2 curatore speciale ai fini della proposizione di altra azione giudiziaria mirante al disconoscimento della paternità nei confronti del Sig. e del contestuale riconoscimento della paternità nei Controparte_1 confronti del ;
5) tale azione veniva esperita dall'Avv. G L S, nominato CP_3 curatore speciale del minore dal G.T. del Tribunale di Foggia, ed esitava nell'appellata sentenza con la quale, in mancanza di prove certe sulla insussistenza del rapporto di filiazione tra i Sigg.ri CP_1
e e di una perizia genetica espletata presso una struttura pubblica, volta a comparare il
[...] Pt_1 patrimonio genetico di quest'ultimo con quello del , la domanda introduttiva del giudizio CP_3 veniva rigettata.
Trattasi di decisione censurata dall'appellante, frattanto divenuto maggiorenne, giacché, nella contumacia del e comunque senza il consenso di questi, la genitrice non avrebbe Controparte_1 Controparte_2
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potuto far sottoporre il figlio a tali esami tecnico-scientifici presso le strutture pubbliche, con la conseguenza che, solo dopo aver raggiunto la maggiore età il giovane si era sottoposto a tali accertamenti dai quali era emersa la compatibilità del suo patrimonio genetico con quello del Sig. , che CP_3 di fatto l'aveva cresciuto.
E la relativa relazione genetica era
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