Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2024, n. 621

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2024, n. 621
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 621
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Paola Montanari Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1038/2021 promossa da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062590379), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
APPELLANTE contro
DIMAR S.R.L. (C.F. 02779340369), con il patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. MAINOLDI PIERLUIGI ([...]) VIA MARSALA N. 14 40126 BOLOGNA,
APPELLATA
IN PUNTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1075/2021;
oggetto: erogazione contributi pubblici post sisma 2012.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 7 novembre 2023, celebrata in
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forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.10.2017, la DI s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il Presidente della Regione Emilia
Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, allegando, tra l'altro:
− che alla data degli eventi sismici del maggio 2012, la DI esercitava nel territorio di Modena attività di produzione di dispositivi medici in due immobili entrambi siti in Comune di AN;

− che detti immobili erano stati danneggiati dal sisma e, in particolare, quello sito in via 2 Giugno n. 23/31/33, destinato alla produzione e al magazzino, era stato dichiarato completamente inagibile con ordinanza sindacale;

− che tale evento aveva impedito per lungo tempo alla DI di accedere all'immobile ove erano ubicati sia i prodotti finiti, sia quelli in lavorazione, tutti poi danneggiati a causa delle infiltrazioni d'acqua, con conseguente successivo smaltimento in presenza della Guardia di
Finanza;

− che l'operatività provvisoria della società era stata assicurata, per quanto riguarda gli uffici, con il noleggio e la collocazione nel parcheggio di strutture temporanee, sino al mese di ottobre 2012, quando l'immobile direzionale era stato reso agibile;

− che per la produzione si era sopperito mediante delocalizzazione presso una società di Milano, mentre per altre lavorazioni in c.d. camera bianca
e per il magazzino era stato utilizzato un immobile in Viadana
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(Mantova), concesso in uso per un canone di Euro 1.500,00 mensili, oltre IVA;

− che l'utilizzo di detti spazi si era protratto sino alla fine del 2013, quando era stato individuato un capannone in Medolla (Modena), atto a consentire l'unificazione di tutte le attività (uffici, magazzino e produzione);

− che, tuttavia, in attesa dell'agibilità del nuovo immobile, le attività prima svolte a Milano e a Viadana erano state spostate per tutto il 2014 in una sede provvisoria in Comune di AN, concessa in uso temporaneo per il canone annuo di Euro 60.000,00, oltre IVA, regolarmente corrisposto;

− che nel 2015 tutta l'attività di DI era stata, infine, spostata nella nuova sede di Medolla;

− che con domanda del 04.04.2016, la società attrice aveva chiesto al
Presidente della Regione Emilia Romagna, quale Commissario delegato per la ricostruzione, la concessione dei contributi previsti dall'Ordinanza n. 57 del 12.10.2012, sia per i costi sostenuti per sostituire i beni strumentali danneggiati, sia per il danno subito per la perdita delle scorte (valore Euro 177.490,55), sia, infine, per i costi sostenuti per la temporanea delocalizzazione (Euro 87.068,00);

− che alla domanda venivano allegate sia la relazione descrittiva, sia le perizie giurate;

− che, dopo il preavviso di rigetto trasmesso il 07.10.2016, il 17.11.2016
l'amministrazione inviava, sempre via PEC, l'esito finale dell'istruttoria, con riconoscimento di un contributo complessivo di
Euro 15.041,97, quanto ai beni strumentali e alla delocalizzazione, con rigetto delle altre voci;

− che il pagamento veniva accettato con riserva;

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− che il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Emilia
Romagna – Bologna;

− che, in pendenza del giudizio amministrativo, interveniva la decisione della Cassazione, SS.UU., n. 8115/2017, che risolveva in favore dell'AGO la questione di giurisdizione per le controversie aventi per oggetto i contributi di cui si controverte;

− che la decisione del Commissario era il frutto di un grossolano equivoco, avendo l'amministrazione ritenuto che le merci oggetto di smaltimento fossero state prelevate presso la nuova sede di Medolla e non presso il vecchio magazzino di AN, come, invece, correttamente attestato nei verbali della Guardia di Finanza;

− che, in particolare, dai verbali emergeva che erano stati smaltiti dispositivi medici monouso danneggiati da infiltrazioni d'acqua causate dal sisma e, quindi, inutilizzabili;

− che la GdF aveva dato atto che il controllo sulle merci, come da elenchi trasmessi dalla DI, era risultato regolare;

− che detti elenchi contenevano anche i valori (complessivi Euro
177.490,55), anch'essi confermati dalla GdF;

− che, infatti, le risultanze dei verbali erano state poste a fondamento della perizia giurata presentata dalla società attrice a corredo della domanda di contributo;

− che nella relazione predisposta dall'amministrazione a sostegno del rigetto era stato sostenuto che non era possibile accertare la corrispondenza tra inventario della merce e verbali, nonché il valore dei prodotti;

− che, tuttavia, i magazzini della DI erano stati dichiarati immediatamente inagibili e in tali condizioni erano rimasti sino alla messa in sicurezza avvenuta a distanza di anni;

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− che, pertanto, alla data di redazione dell'inventario del 31.12.2012 i magazzini erano inaccessibili, rendendo impossibile il rilievo di tutte le merci ivi collocate;

− che, una volta resi nuovamente accessibili, l'intervento sulla merce era stato effettuato alla presenza della GdF (09.06.2014 – 12.01.2015), con descrizione dettagliata delle scorte;

− che, terminato il controllo, le scorte erano state consegnate alla GARC per lo smaltimento;

− che, anche alla luce della documentazione di trasporto e fotografica, vi era certezza in ordine alla quantità e al valore delle merci danneggiate dal sisma e poi distrutte;

− che, peraltro tardivamente, l'amministrazione aveva contestato
l'assenza del programma di ripristino delle scorte;

− che, oltre che inammissibile, il rilievo era infondato, considerato che, a fronte della richiesta di integrazione documentale, la DI aveva caricato sulla piattaforma Sfinge il programma di ripristino delle scorte;

− che ingiusta e incomprensibile era la mancata concessione di ogni contributo per la spesa di Euro 27.068,00 relativa alla delocalizzazione in quel di Viadana;

− che tale spesa era stata documentata mediante produzione del contratto
e dei bonifici;

− che la circostanza che la società attrice avesse delocalizzato
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