Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2024, n. 4240
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3057 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
DI LI VA, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Picardi e dall'avv. Chiara Santoboni e domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Carlo Picardi
Ricorrente in revocazione
E
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA Resistente in revocazione-contumace
Oggetto: ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2270/2022 depositata in data 24/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto introduttivo del giudizio e come da verbale di udienza del 16/11/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Universitaria Policlinico Umberto I di Roma un primo contratto dirigenziale
a tempo determinato della durata di tre anni con decorrenza 16/05/2002 ed un secondo contratto triennale con decorrenza 16/05/2005, nonché di aver subito una progressiva azione mobbizzante e demansionante, culminata con il provvedimento di licenziamento comunicatogli in data 27/11/2006, agiva in giudizio contro la predetta Azienda Ospedaliera rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia, anche perché privo di giusta causa e comunque ingiustificato, del recesso dell'Azienda Policlinico
Umberto I dal contratto stipulato con l'Ing. ER Di IR in data 4-5- 2005 per il periodo dal 16-5-2005 al 16-5-2008 (ex delibera n.397 del 29-4-
2005), adottato con delibera del Direttore Generale n.526 del 17-10-2006, comunicato al ricorrente con nota prot. n.36654 del 27-11-2006 e ricevuto dallo stesso in data 28-11-2006;
- per l'effetto, dichiarare la persistenza del rapporto di lavoro e condannare l'Azienda Policlinico Umberto I alla reintegrazione del ricorrente nell'incarico dirigenziale fino alla naturale scadenza del contratto (16-5-2008) ed alla corresponsione in suo favore: - di tutti gli emolumenti previsti dal contratto per il periodo non lavorato a causa del recesso;
- dell'indennità di risultato dovuta e mai versata, da ragguagliarsi al 20% della retribuzione annua come da contratto;
- della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti alla sfera professionale;
- il tutto oltre rivalutazione ed interessi e con relativi oneri contributivi;
- in via subordinata, condannare l'Azienda Policlinico Umberto I a corrispondere in favore del ricorrente: - a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno, la somma di € 124.500,00 pari all'ammontare delle retribuzioni lorde dovute per il periodo dal 16-10-2006 al 16-5-2008;
- a titolo di indennità di risultato per tre annualità, la somma di € 49.800,00;
- a titolo di risarcimento dei danni subiti alla sfera professionale, la somma di € 50.000,00;
- il tutto oltre rivalutazione ed interessi e con relativi oneri contributivi”.
1.1. Nella resistenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, il Tribunale di Roma - con sentenza n. 17061/2009 - rigettava il ricorso, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
1.2. Proposto appello da parte di Di IR ER, la Corte di appello di
Roma, con sentenza n. 4168/2014, così statuiva: “- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo il recesso intimato all'appellante con nota del 17.10.2006;
- condanna l'Azienda appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 164.300,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
- compensa per metà le spese del doppio grado e condanna la appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della residua metà liquidata per il primo grado in € 5.000,00 e per il presente grado in € 4.500,00;
- manda alla cancelleria di trasmettere copia del presente dispositivo, e successivamente della sentenza
2 integrale, alla Procura della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale del Lazio”.
1.3. Proposto ricorso per cassazione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, la Corte di cassazione, con sentenza n. 32258/2019, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
1.3.1. Premesso che, con unico motivo, l'Azienda ricorrente aveva eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 5, del CCNL 08/06/2000 per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale e degli artt. 21
e 22 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il parere del Comitato dei Garanti deve essere reso “improrogabilmente ed obbligatoriamente” entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, termine che non può essere modificato dal regolamento interno dell'organo, la Suprema Corte ha affermato che: i) l'intervento del Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 22
d.lgs. n. 165/2001, applicabile anche alle amministrazioni non statali in forza della norma di adeguamento di cui all'art. 27 dello stesso decreto, riguarda le ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'art. 21 e, pertanto, condiziona la validità del recesso nei soli casi in cui si contesti al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive;
ii) il principio, in quanto contenuto nelle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non è mai stato derogabile da parte dei contratti collettivi, con la conseguenza che le disposizioni dettate dal CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, sostanzialmente sovrapponibili a quelle del CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa che qui vengono in rilievo, devono essere interpretate alla luce del dettato normativo e, quindi, restringendo l'applicazione dell'art. 23, che prevede l'intervento del Comitato, alle sole ipotesi di responsabilità dirigenziale o a quelle di “indissolubile intreccio fra tale tipo di responsabilità e quella, tipicamente disciplinare, per mancanze”;
iii) dai richiamati principi si è discostata la Corte territoriale perché, muovendo dall'erroneo presupposto che nel rapporto dirigenziale il potere di recesso del datore di lavoro pubblico sia in ogni caso condizionato dall'emissione del parere obbligatorio del Comitato dei garanti, non ha accertato la natura della responsabilità contestata al Di IR, che andava, invece, valutata sulla base dei criteri sopra indicati, giacché, in caso di addebiti non riconducibili alla responsabilità dirigenziale, nessuna incidenza sulla validità della sanzione irrogata avrebbe potuto avere la mancata formulazione del parere;
iv) il ricorso è fondato anche nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che il Comitato dei Garanti, nell'adottare il regolamento interno finalizzato a disciplinare le modalità di funzionamento dell'organo, potesse incidere anche sui termini del procedimento, stabilendone la sospensione nei mesi estivi.
3
1.4. Riassunto il giudizio con separati ricorsi dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico Umberto I e di Di IR ER, successivamente riuniti, la Corte di appello di Roma (in diversa composizione), con sentenza n. 2270/2022 ha così statuito: “La Corte, decidendo in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17061 pubblicata il 18.11.2009 e condanna ER di IR alla restituzione all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di
Roma della somma netta di euro 139018,53 oltre accessori dal pagamento al saldo. Condanna ER di IR al pagamento delle spese di lite dei due gradi di appello nella misura di euro 4757,00 per ciascuno grado e al pagamento della complessiva somma di euro 3645,00 per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre iva, cpa e spese generali al 15%”.
2. Contro detta decisione ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Di IR ER, lamentando la sussistenza di molteplici errori di fatto, avendo la Corte di appello ritenuto fondati gli addebiti disciplinari sulla base di fatti smentiti da atti e documenti di causa, e formulando le seguenti conclusioni: “revocare la predetta sentenza e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza, l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia, anche perché privo di giusta causa e comunque ingiustificato, del recesso dell'Azienda Policlinico Umberto I dal contratto stipulato con l'Ing. ER Di
IR in data 4-5-2005 per il periodo dal 16-5-2005 al 16-5-2008 (ex delibera n.397 del 29-4-2005), adottato con delibera del Direttore Generale
n.526 del 17-10-2006, comunicato al ricorrente con nota prot. n.36654 del
27-11-2007 e ricevuto dallo stesso in data 28-11-2006”.
2.1. L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I non si è costituita nel presente giudizio, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto introduttivo sia presso l'indirizzo pec del proprio ufficio protocollo, sia - a seguito di sollecitazione del Collegio - presso il procuratore costituito nella precedente fase del giudizio (avv. Antonio Nardella), sia presso il domicilio eletto in Roma viale del Policlinico n. 155, rimanendo, pertanto, contumace.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso per revocazione, premessa la impossibilità - alla luce del pronunciamento della Suprema Corte - di valutare ulteriormente se gli addebiti