Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2024, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 10/01/2024, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 15
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa AR Mitola - Presidente rel. dott. IC Prencipe - Consigliere dott. ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1819/2021, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
SOCIETA' COOPERATIVA EDIZIA “LA MA” (P. IVA 05578530726), in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura separata in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Maurizio SAVASTA (CF [...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta alla Via Indipendenza, 30. Ai fini della elezione di domicilio ex art. 16 D.L 179\1992 sin da ora si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e\o notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di domiciliazione digitale pec: avv.savasta@legalmail.it.
APPELLANTE avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1654/2021 del 03.10.2021, depositata in cancelleria il
05.10.2021, non notificata (relativamente ai capi sub 4, 5 e 6)
CONTRO
S.r.l. ED AV (p.i. 06617060725), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paolo MESSINA (c.f. [...]– PEC avv.messina@legalmail.it il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n.
0883347764) e con questo elettivamente domiciliata in Bari alla via Amendola n. 172/C come da procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.;

LD SPIRIDIONE, (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Barletta alla Via
Delle Querce n. 270, presso e nello Studio dell'Avv. RIZZI Giuseppe (C.F.[...]) -
Tel./Fax 0883/510167- pec: avvgiusepperizzi02@pec.ordineavvocatitrani.it mail: avv.rizzigiuseppe@virgilio.it, presso i quali recapiti dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di Procura rilasciata a margine della
Comparsa di Costituzione e Risposta in I°,
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ZA NA IA (CF: [...]), CA LE (CF: [...]),
ER NI (CF: [...]), LA AN (CF: [...]);
tutti elettivamente domiciliati in Barletta (BT) alla via Libertà n.73 presso e nello studio dell'avv. TO
BORRACCINO (CF: [...]), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce
APPELLATI
All'udienza collegiale del 3.10.2023, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunti contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 633 cpc la ED AV SR, deducendo di vantare un credito certo, liquido ed esigibile portato da fattura commerciale emessa a saldo delle somme dovute dalla cooperativa a seguito di un contratto di appalto intercorso tra le parti ed avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili (nella specie la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni), chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Trani, decreto n. 1269/2016 d.i. del 18 luglio 2016, attraverso il quale veniva ingiunto alla Soc. Coop. ILizia a r.l. LA MA, in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di € 45.920,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Con atto notificato il 23 ottobre 2016, LA MA proponeva opposizione all'ingiunzione eccependo l'incompetenza del Tribunale ad emettere l'ingiunzione perché avente ad oggetto controversie da devolvere al Collegio Arbitrale.
Con il medesimo atto l'opponente chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa l'ex presidente della cooperativa, LD Spiridione, nonché i soci assegnatari TT IC,
ZA NA AR, LA LA, CA IC e ER RO per essere manlevata e garantita nel caso di accoglimento anche parziale delle pretese avanzate dalla IL
RE.
Costituitasi in giudizio, la ED AV eccepiva, tra l'altro, di aver legittimamente adito il
Tribunale di Trani alla luce del pacifico e consolidato principio secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi così come richiesta dall'appellante, e depositate memorie ex art. 183 comma 6 cpc, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 1654 depositata il 05 ottobre 2021, così decideva:
1) dichiara il difetto di competenza del Giudice adito in relazione alla convenzione di arbitrato conclusa tra le parti;

2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;

3) dichiara assorbita ogni altra questione in virtù dell'accoglimento dell'eccezione preliminare;
4) compensa integralmente tra parte opposta ed opponente le spese di lite;

5) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti di EO IC, AG NA,
AR CA IC, RB TO, NO LA (terzi chiamati in causa) che liquida, in
Pag. 2 di 7 considerazione della bassa complessità della questione, nella misura minima dello scaglione di riferimento e del numero delle parti difese, nella somma di complessivi €. 8.738,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;

6) condanna l'opponente a rifondere le spese di lite nei confronti del difensore distrattario avv.
Giuseppe Rizzi di Spiridione AL (terzo chiamato) in considerazione della bassa complessità della questione nella misura minima dello scaglione di riferimento nella somma di complessivi €. 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 09.12.2021 la Società Cooperativa ILizia “LA
MA” ha proposto appello alla sentenza relativamente alla parte della stessa che aveva disposto, sia la compensazione delle spese tra opposta ed opponente sia la condanna alle spese della opponente nei confronti dei terzi chiamati in causa, rassegnando le seguenti conclusioni:


1. Riformare i capi 4), 5) e 6) della sentenza gravata e per l'effetto condannare la IL RE SR al pagamento delle spese e competenze di causa di primo grado in favore della Soc. Coop. ILizia La

Margherita e dei terzi chiamati in causa;

2. In subordine, ferma la condanna alle spese e competenze di causa in danno della IL RE in favore
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