Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2024, n. 3840

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2024, n. 3840
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 3840
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

n. 5412/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Così composta
Dr. ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5412/2016 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1888/2016 del Tribunale di Benevento, sezione II civile resa il
21.07.2016 e pubblicata il 22.07.2016 vertente
TRA
AR ED (C.F. [...]) nata a [...] l'[...] ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cioffi (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso alla via Monte Sabotino n. 7, giusta procura depositata telematicamente in data 09.10.2023;

APPELLANTE
E
FDG TYRES S.R.L. (P.IVA 01451130627) con sede in Colle Sannita (BN) alla via
Strada Provinciale Franzese 116 km 8, in persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 9

tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Circello (BN) al viale San Vito n. 4, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 03.02.2017;

APPELLATA
NONCHE'
CE MO (C.F. [...]) nato a [...] il [...];

APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine del 11 aprile
2024 fissato in sostituzione dell'udienza prevista per la medesima data, le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società F.D.G. Tyres S.r.l. chiedeva al
Tribunale di Benevento di ingiungere a MA DE il pagamento di € 6.070,40 oltre interessi legali e spese, in forza di due assegni postali – ciascuno dell'importo di € 3.000,00 – i quali erano rimasti impagati l'uno (n. 7110665387) per irregolarità della data di emissione, l'altro (n. 7110665386) per mancanza di provvista e, pertanto, protestati. Il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 147/2010 per la somma richiesta, il quale veniva notificato su iniziativa della FDG Tyres alla debitrice in data 30.03.2010 dotato della provvisoria esecutività.
Con atto di citazione notificato il 15.05.2010 MA DE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto eccependo, in via prelimianre, la nullità del decreto monitorio nonché il difetto di procura in quanto rilasciata da soggetto privo del potere di rappresentanza della società. Nel merito, l'opponente deduceva di aver rilasciato gli assegni a garanzia del pagamento di un debito contratto da VI
RV con la società e che pertanto non potevano essere posti a fondamento del
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decreto ingiuntivo il quale, quindi, avrebbe dovuto essere revocato. Con il medesimo atto veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di VI RV, debitore garantito, che veniva poi concessa dal G.I.
Conseguentemente, si costituiva in giudizio il chiamato in causa il quale deduceva di aver contratto un debito con la società ingiungente in ragione del quale aveva chiesto
a MA DE di emettere in favore della F.D.G. Tyres due assegni in funzione di garanzia. Contestualmente, il RV proponeva altresì domanda riconvenzionale eccependo di aver nel frattempo maturato a propria volta un credito nei confronti della società opposta che chiedeva di porre in compensazione con il proprio obbligo.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1888/2016 resa il 21.07.2017 e pubblicata il 22.07.2016, rigettava l'opposizione proposta nonché la domanda riconvenzionale avanzata da VI RV.
Avverso la decisione di prime cure proponeva appello MA DE notificando il rituale atto di citazione in data 11.11.2016 convenendo per l'udienza del 27 febbraio
2017 sia la F.D.G. Tyres S.r.l. sia VI RV.
Nel dettaglio, MA DE formulava un unico motivo di gravame con il quale assume che la sentenza sarebbe erronea e meritevole di riforma nella parte in cui aveva affermato che la nullità dell'accordo tra traente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia degli assegni emessi non si estende al titolo di credito il quale, di conseguenza, deve considerarsi valido quale mezzo di pagamento di cui il beneficiario può chiedere l'immediato pagamento.
Diversamente da quanto sostenuto dal Giudice, per l'appellante il decreto ingiuntivo andrebbe revocato sia se gli assegni emessi venissero considerati radicalmente nulli sia se ad essi venisse riconosciuto il valore di promessa di pagamento la quale, per costante giurisprudenza, sarebbe a propria volta invalida se riguardante un debito altrui e non del promittente stesso.
Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 03.02.2017 si costituiva ritualmente in giudizio la F.D.G. Tyres S.r.l. chiedendo di rigettare l'appello
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