Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/01/2024, n. 30
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Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.38/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. L SI Presidente relatore
Dr.ssa A QO Consigliere
Dr. V SNO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 25 Gennaio 2024 secondo le modalità previste dall'art.127 ter
c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 14.02.2023, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad oggetto: appello Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n°18/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.01.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato parzialmente accolto il ricorso con cui dipendente CP_1 della società con mansioni di “Operatore Reparto Mare”, aveva chiesto, Parte_1
previo accertamento della nullità dell'accordo sindacale del 29 gennaio 2020, che venisse dichiarata
l'illegittimità della modifica comportante la soppressione dell'“indennità di panatica” e, in ogni caso, dell'unilaterale modifica in pejus del sistema di calcolo del c.d. (introdotto in Org_1
sostituzione della suddetta indennità), con condanna della al ripristino Parte_1
della originaria indennità, secondo il previgente più favorevole sistema di quantificazione, stante la sussistenza di un consolidato uso aziendale circa l'invocata modalità di calcolo, nonché alla
1
corresponsione del controvalore di tutti i buoni pasto maturati e non corrisposti dal mese di marzo 2020 alla data del ricorso, nella misura indicata nel conteggio ivi allegato.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società la quale, preso Parte_1 Parte_1
atto del rigetto della domanda principale tesa ad accertare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della soppressione dell'indennità di panatica da parte dell'accordo aziendale del 29.01.2020 (a seguito dell'introduzione del , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto Org_1
la domanda subordinata tesa al ripristino delle previgenti modalità di calcolo di tale emolumento, per i seguenti motivi di gravame: 1) illegittima ed errata applicazione/estensione dell'uso aziendale relativo alla indennità di mancato pasto alle modalità di riconoscimento dei 2) errata Org_1 interpretazione dell'Accordo del 29.1.2020;
3) erroneità del quantum richiesto e liquidato.
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, il rigetto del ricorso proposto dal lavoratore, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, nonché la condanna di
[...]
a restituire le somme da quest'ultima pagate in esecuzione della impugnata Parte_1
sentenza, oltre interessi legali nei limiti di legge, con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello, i cui tre motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, non è fondato.
Va premesso, in punto di fatto, che è dipendente della con CP_1 Parte_1 mansioni di “Operatore Reparto Mare” (pontile, piattaforma o isola). In tale qualità egli ha sempre percepito un trattamento economico accessorio, denominato dapprima “indennità di panatica” e successivamente “indennità di mancato pasto”, previsto in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale. Trattasi, come è evidente, di un emolumento aggiuntivo, non facente parte del minimo costituzionale, e quindi come tale suscettibile di essere rinegoziato in sede di contrattazione collettiva, senza che ad esso possa applicarsi il principio di irriducibilità della retribuzione. Il primo giudice ha conseguentemente respinto la domanda proposta dal lavoratore in via principale, sul presupposto, pienamente condivisibile, che ben potevano le parti contrattuali prevedere una modifica anche in pejus di tale importo, con conseguente legittimità dell'accordo aziendale del 29.01.2020, che in luogo della
“indennità di panatica” ha previsto l'erogazione del c.d. Tale statuizione non è stata Org_1
oggetto di censura in sede di gravame, ed è quindi ormai coperta da giudicato interno.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda proposta in via subordinata, con cui il lavoratore aveva chiesto
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