Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 17
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Testo completo
R.G. 1387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MORETTI S.R.L. (C.F. 01794080976), con il patrocinio dell'avv. GASPARDINI VITTORIO ([...]), appellante
e
CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (C.F. 01292880521), con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCO ([...]) e dell'avv. MENCARELLI ALESSANDRO ([...]), appellata
Conclusioni per TT s.r.l.: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 39/2022, emessa dal
Tribunale di Siena, Sez. Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Chiara
Fiamingo, pubblicata in data 21/01/2022, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3631/2016, non notificata, così pronunciare: Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del primo motivo d'appello la nullità, annullamento e/o dichiarazione di invalidità del contratto di conto corrente n. 571413 e del[l]e aperture di credito dedotte in giudizio ai sensi degli artt. 1284 cod. civ. e 117
TUB dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità di tutti gli interessi, spese
e commissioni applicate al rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'importo pari: - in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata e previo accoglimento della Relazione peritale del CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che hanno determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro 296.687,13, ottenendo una differenza di saldi a favore di parte attrice pari ad Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni.
2) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del secondo motivo d'appello la nullità della clausola degli interessi per mancata determinazione “per iscritto” degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'inefficacia ai sensi dell'art. 118 TUB della clausola di variazioni dei prezzi, tassi e/o condizioni a seguito di modifica unilaterale e, pag. 2/29
per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo pari:
- in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che ha determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in
Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro
296.687,13, ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad
Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il
Tasso legale pro tempore;
3) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del terzo motivo d'appello la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 T.U.B. e/o della
Delibera CICR 09.02.2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo decurtando a favore della TT l'importo pari: - in via principale, agli interessi scaturigine di capitalizzazione illegittima pari a Euro 70.855,77 ovvero al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria o dall'accoglimento della Relazione peritale depositata dal CTU nel primo grado di giudizio;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU, alle ulteriori competenze capitalizzate diverse dagli interessi;
4) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quarto motivo d'appello la nullità delle commissioni di pag. 3/29
massimo scoperto (CMS) per violazione degli artt. 1346 e/o 1322 c.c. e, per
l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio decurtando a favore della TT S.r.l. l'importo pari a Euro 30.008,86 ovvero rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando ogni
CMS o successiva commissione diversamente nominata o, ancora, in subordine, accogliere il saldo ricalcolato dal C.T.U. nominato nel primo grado di giudizio pari ad Euro 469.471,79 a credito di parte attrice per i motivi sopra richiamati;
5) rigettare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quinto motivo d'appello ogni eccezione avversaria in punto di decadenza e/o prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare che nessuna decadenza
e/o prescrizione sia occorsa per tutti i motivi esposti;
6) rigettare, per tutti i motivi esposti dalla scrivente difesa, l'appello incidentale condizionato promosso da parte appellata, dichiarando inammissibili e, comunque, infondati tutti i motivi di gravame condizionato ex adverso formulati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario»;
per ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.: «conclude per il rigetto delle domande proposte in danno della comparente ChiantiBanca
Credito Coop.vo soc.coop.va, e quindi il rigetto dell'appello proposto dalla controparte TT s.r.l.;
ed in ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello principale di TT s.r.l. a seguito del qui richiesto accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente ChiantiBanca, a parziale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese».
Rilevato
TT s.r.l. (nel prosieguo “TT”) ha impugnato la sentenza n. 39 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha parzialmente accolto la domanda da pag. 4/29
essa proposta di nullità delle clausole contrattuali relative al conto corrente
n. 571413 – intrattenuto con ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.
(nel prosieguo CA) – e, in conseguenza, ha rideterminato il saldo di detto conto che, alla data del 30 settembre 2018, era pari a -296.687,13, a debito della correntista, in euro -289.513,90, alla medesima data, sempre a suo debito.
Il Tribunale ha in primo luogo respinto la domanda proposta da TT di nullità del contratto, per mancanza della sottoscrizione della banca del documento contrattuale, considerando che la firma del cliente fosse sufficiente a integrare il requisito della forma scritta.
Ha poi respinto quella di nullità della pattuizione degli interessi passivi, considerando che «nel documento di sintesi (all. 12 comparsa di costituzione) del 21.03.2006 – data di apertura del conto corrente – viene chiaramente riportato il tasso annuo creditore, nonché il tasso annuo debitore per scoperto di conto e il tasso di mora (nella misura del 14%);
nel documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (all. 15 comparsa di costituzione) viene indicato il tasso annuo massimo debitore dell'8%, per utilizzo entro i limiti concessi, e del 14%, per utilizzo oltre i limiti concessi».
Ha considerato detta pattuizione determinata, essendo indicata la misura massima degli stessi interessi.
Ha poi respinto la domanda, sempre della TT, volta a far acclarare
l'illegittima modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche, considerando che la relativa clausola era stata «espressamente
e specificamente pattuita» nel contratto;
la contestazione era tardiva, essendo stata formulata solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ed era generica, TT non avendo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca.
Ancora, il Tribunale ha ritenuto legittimi gli addebiti per anatocismo relativamente a tutto il periodo di svolgimento del rapporto oggetto di causa,
pag. 5/29
ossia tra il 21 marzo 2006 – data di stipula del contratto – e il 20 ottobre
2016 – data dell'instaurazione del processo di primo grado, con la notifica dell'atto di citazione – considerando che tale capitalizzazione era pattuita per iscritto e con pari periodicità, come previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000. Il Tribunale ha inoltre considerato che il divieto di anatocismo introdotto dalla legge n. 147 del 2013 non fosse applicabile, non avendo portata immediatamente precettiva e difettando la normativa di attuazione del C.i.c.r.;
pertanto gli addebiti per tale voce di costo sono stati considerati legittimi anche per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 – data di entrata in vigore della predetta legge – e la sua abrogazione, con il decreto- legge n. 18 del 2016.
Il Tribunale ha poi ritenuto legittimi gli addebiti per c.m.s., per
«commissione sul fido accordato» e per «commissione omnicomprensiva».
Ha invece considerato – sulla scorta dell'indagine peritale – che le valute applicate fossero difformi rispetto a quelle pattuite e che fossero state addebitate spese non dovute.
Ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MORETTI S.R.L. (C.F. 01794080976), con il patrocinio dell'avv. GASPARDINI VITTORIO ([...]), appellante
e
CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. (C.F. 01292880521), con il patrocinio dell'avv. FARNETI MARCO ([...]) e dell'avv. MENCARELLI ALESSANDRO ([...]), appellata
Conclusioni per TT s.r.l.: «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previe le declaratorie tutte del caso, rigettata ogni avversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma della sentenza n. 39/2022, emessa dal
Tribunale di Siena, Sez. Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Chiara
Fiamingo, pubblicata in data 21/01/2022, all'esito del giudizio di primo grado R.G. n. 3631/2016, non notificata, così pronunciare: Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del primo motivo d'appello la nullità, annullamento e/o dichiarazione di invalidità del contratto di conto corrente n. 571413 e del[l]e aperture di credito dedotte in giudizio ai sensi degli artt. 1284 cod. civ. e 117
TUB dichiarando, conseguentemente, l'illegittimità di tutti gli interessi, spese
e commissioni applicate al rapporto dedotto in giudizio e, per l'effetto, Voglia
l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
l'importo pari: - in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata e previo accoglimento della Relazione peritale del CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che hanno determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro 296.687,13, ottenendo una differenza di saldi a favore di parte attrice pari ad Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso legale pro tempore oltre a spese e commissioni.
2) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del secondo motivo d'appello la nullità della clausola degli interessi per mancata determinazione “per iscritto” degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. e l'inefficacia ai sensi dell'art. 118 TUB della clausola di variazioni dei prezzi, tassi e/o condizioni a seguito di modifica unilaterale e, pag. 2/29
per l'effetto, Voglia l'Ecc.ma Corte adita rideterminare il saldo decurtando a favore della parte appellante TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo pari:
- in via principale, ad Euro 797.707,53 a titolo di competenze percepite nel corso del rapporto di conto corrente ovvero, al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU depositata nel primo grado di giudizio, a tutte le competenze percepite in misura eccedente il Tasso minimo dei BOT emesso nei dodici mesi precedenti che ha determinato il saldo del conto corrente ex art 117 TUB in
Euro 469.471,79 a credito di parte attrice in luogo del saldo debitore di Euro
296.687,13, ottenendo una differenza saldi a favore di parte attrice pari ad
Euro 766.158,92;
- in via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria con disposizione di CTU contabile, rideterminare il saldo di conto corrente eliminando tutte le competenze percepite in misura eccedente il
Tasso legale pro tempore;
3) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del terzo motivo d'appello la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche per violazione degli artt. 1283 c.c., 120 T.U.B. e/o della
Delibera CICR 09.02.2000 e, per l'effetto, rideterminare il saldo decurtando a favore della TT l'importo pari: - in via principale, agli interessi scaturigine di capitalizzazione illegittima pari a Euro 70.855,77 ovvero al diverso importo che risulterà a seguito dell'istruttoria o dall'accoglimento della Relazione peritale depositata dal CTU nel primo grado di giudizio;
- in via subordinata, previo accoglimento della Relazione peritale del
CTU, alle ulteriori competenze capitalizzate diverse dagli interessi;
4) accertare e dichiarare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quarto motivo d'appello la nullità delle commissioni di pag. 3/29
massimo scoperto (CMS) per violazione degli artt. 1346 e/o 1322 c.c. e, per
l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente dedotto in giudizio decurtando a favore della TT S.r.l. l'importo pari a Euro 30.008,86 ovvero rimettere la causa in istruttoria con rinnovazione della C.T.U. contabile atta a ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti eliminando ogni
CMS o successiva commissione diversamente nominata o, ancora, in subordine, accogliere il saldo ricalcolato dal C.T.U. nominato nel primo grado di giudizio pari ad Euro 469.471,79 a credito di parte attrice per i motivi sopra richiamati;
5) rigettare, in riforma alla sentenza appellata e in accoglimento del quinto motivo d'appello ogni eccezione avversaria in punto di decadenza e/o prescrizione e, in subordine, accertare e dichiarare che nessuna decadenza
e/o prescrizione sia occorsa per tutti i motivi esposti;
6) rigettare, per tutti i motivi esposti dalla scrivente difesa, l'appello incidentale condizionato promosso da parte appellata, dichiarando inammissibili e, comunque, infondati tutti i motivi di gravame condizionato ex adverso formulati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario»;
per ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.: «conclude per il rigetto delle domande proposte in danno della comparente ChiantiBanca
Credito Coop.vo soc.coop.va, e quindi il rigetto dell'appello proposto dalla controparte TT s.r.l.;
ed in ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello principale di TT s.r.l. a seguito del qui richiesto accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente ChiantiBanca, a parziale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese».
Rilevato
TT s.r.l. (nel prosieguo “TT”) ha impugnato la sentenza n. 39 del 2022 del Tribunale di Siena, che ha parzialmente accolto la domanda da pag. 4/29
essa proposta di nullità delle clausole contrattuali relative al conto corrente
n. 571413 – intrattenuto con ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop.
(nel prosieguo CA) – e, in conseguenza, ha rideterminato il saldo di detto conto che, alla data del 30 settembre 2018, era pari a -296.687,13, a debito della correntista, in euro -289.513,90, alla medesima data, sempre a suo debito.
Il Tribunale ha in primo luogo respinto la domanda proposta da TT di nullità del contratto, per mancanza della sottoscrizione della banca del documento contrattuale, considerando che la firma del cliente fosse sufficiente a integrare il requisito della forma scritta.
Ha poi respinto quella di nullità della pattuizione degli interessi passivi, considerando che «nel documento di sintesi (all. 12 comparsa di costituzione) del 21.03.2006 – data di apertura del conto corrente – viene chiaramente riportato il tasso annuo creditore, nonché il tasso annuo debitore per scoperto di conto e il tasso di mora (nella misura del 14%);
nel documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (all. 15 comparsa di costituzione) viene indicato il tasso annuo massimo debitore dell'8%, per utilizzo entro i limiti concessi, e del 14%, per utilizzo oltre i limiti concessi».
Ha considerato detta pattuizione determinata, essendo indicata la misura massima degli stessi interessi.
Ha poi respinto la domanda, sempre della TT, volta a far acclarare
l'illegittima modifica unilaterale da parte della banca delle condizioni economiche, considerando che la relativa clausola era stata «espressamente
e specificamente pattuita» nel contratto;
la contestazione era tardiva, essendo stata formulata solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c., ed era generica, TT non avendo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca.
Ancora, il Tribunale ha ritenuto legittimi gli addebiti per anatocismo relativamente a tutto il periodo di svolgimento del rapporto oggetto di causa,
pag. 5/29
ossia tra il 21 marzo 2006 – data di stipula del contratto – e il 20 ottobre
2016 – data dell'instaurazione del processo di primo grado, con la notifica dell'atto di citazione – considerando che tale capitalizzazione era pattuita per iscritto e con pari periodicità, come previsto dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000. Il Tribunale ha inoltre considerato che il divieto di anatocismo introdotto dalla legge n. 147 del 2013 non fosse applicabile, non avendo portata immediatamente precettiva e difettando la normativa di attuazione del C.i.c.r.;
pertanto gli addebiti per tale voce di costo sono stati considerati legittimi anche per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 – data di entrata in vigore della predetta legge – e la sua abrogazione, con il decreto- legge n. 18 del 2016.
Il Tribunale ha poi ritenuto legittimi gli addebiti per c.m.s., per
«commissione sul fido accordato» e per «commissione omnicomprensiva».
Ha invece considerato – sulla scorta dell'indagine peritale – che le valute applicate fossero difformi rispetto a quelle pattuite e che fossero state addebitate spese non dovute.
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