Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 28
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Testo completo
n. 347/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
TI RT (C.F. [...]), con l'avv. RICCARDO RUFFO
e l'avv. ANTONELLA ZUFFO appellante
CONTRO
SC DE (C.F. [...]), con l'avv. LAURA OTTOLINI
VA ZI (C.F. [...]),
VA IO (C.F. [...]),
VA UR (C.F. [...]), le ultime tre con l'avv. LORENZO LEARDINI appellati
1
Conclusioni delle parti
Per parte appellante SE
Previa revoca dell'ordinanza del 10.07.2024 con cui Codesta Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, si insiste, previa revoca in parte qua dell'ordinanza dell'08.02.2023 con cui il Tribunale di Verona non ha ammesso integralmente le prove richieste, per la remissione in istruttoria del giudizio con conseguente ammissione delle istanze tutte di cui alla memoria ex art. 183, comma VI n. 2 di parte attrice, del 16.11.2022, che qui si riportano: “Si chiede di voler ammettere la prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di seguito esposte:
1) Vero che il Sig. ID TO, a partire dal 1 giugno 2020, ha iniziato ad abitare
l'edificio abitativo di cui al civico P.zza Sabbion n. 27 a Cologna ET, di cui alle foto che si rammostrano sub. docc. 3, 6, 7 depositate con il ricorso introduttivo.
2) Vero che, in precedenza, dal 2012/2013, detta unità immobiliare era disabitata.
3) Vero che dal 1 giugno 2020 il Sig. ID TO, direttamente o tramite la propria compagna/moglie, ha occupato la corte di cui alle foto che si rammostrano (docc.ti 3, 6, 7 del ricorso introduttivo) e di cui al catasto fg. 36, mapp 87, Catasto Comune di Cologna ET, meglio raffigurata nella planimetria doc. 12, con il parcheggio della propria auto o quella dei propri ospiti, amici o parenti (tg. DR068JN, tg. FJ829HA, tg. ?P316RL) tavolini, sedie, stenditoi, recinzioni, ospiti e amici, lasciando il cane libero di scorrazzare, come da foto doc.
8 del ricorso introduttivo che si mostrano al teste.
4) Vero che le foto di cui al doc. 8 allegate al ricorso introduttivo sono state da me scattate nelle date indicate.
5) Vero che il comportamento di cui al capitolo sub. 3 è stato tenuto anche per più giorni consecutivi.
6) Vero che il sig. ID TO ha inviato la raccomandata a/r sub. doc. 11, allegata al ricorso introduttivo, che si rammostra al teste.
2 7) Vero che le 5 foto dimesse sub. doc.1 della corte di cui è causa, allegate alla presente memoria e che si rammostrano al teste, sono state da me estratte da Google Earth Pro;
8) Vero che dopo la sentenza n. 647/1976 della Corte d'Appello di Venezia il sig. RE
AR, padre delle chiamate in causa, ha esclusivamente transitato sulla corte fg. 36, mapp.le 87, di cui è causa.
9) Vero che dopo la morte del sig. RE AR e fino alla locazione al sig. TO
ID, le Sigg.re AR hanno utilizzato saltuariamente la corte per transitare dalla strada all'abitazione.
10) Vero che, dopo la morte del Sig. RE AR avvenuta nel 2013 la casa dallo stesso abitata e ora di proprietà delle figlie AR è rimasta disabitata fino al 1 giugno 2020.
11) Vero che le Sigg.re AR IN, AR UR, AR IN, in più di un'occasione, hanno chiesto alla Sig.ra SE AL il permesso di lasciare l'auto in sosta sulla corte per pochi minuti;
12) Vero che il Sig. MO NI, nel periodo dal 2011 al 2017, ha dimorato nella casa del Sig. ER SE sita in Loc. Sabbion e che in tale periodo la casa delle Sigg.re
AR era disabitata e nella corte vi erano solo oggetti della Sig.ra AL SE o di
ER SE.
13) Vero che in tale periodo di tempo la corte si presentava libera ed erano posizionati oggetti della AL SE o del padre ER SE o loro ospiti.
14) Vero che, da sempre e comunque dal 1976, la manutenzione della corte come taglio dell'erba, sistemazione delle buche, coltivazione dell'orto, è stata eseguita dal Sig. ER
SE;
15) Vero che la macchina della foto di Google Earth del 22.04.2017, allegata alla presente memoria sub. doc.
1.3 e che si rammostra al teste, è di proprietà del sig. MO NI.
16) Vero che il giorno 11 aprile 2020 la corte di cui è causa si presentava come da foto che si produce allegata sub. doc. 2 alla presente memoria.
17) Vero che, dal maggio 2019 al 1 giugno 2020 l'abitazione delle Sigg.re AR sita in
Loc. Sabbion è rimasta disabitata e le Sigg.re AR si sono astenute dall'utilizzare la corte se non per transitare dalla strada ai beni di loro proprietà.
3 18) Vero che in tale periodo, dal maggio 2019 al 1 giugno 2020 gli unici soggetti che hanno usufruito della corte sono stati AL SE, ER SE e loro ospiti.
Si indicano a testi, con riserva d'altri, con eventuale abilitazione alla prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta in caso di accoglimento di eventuali capitoli di prova avversari, i Sigg.ri: AL SE, ST EN, LO RI, MO
NI e AN GG.
Si indica il link alle foto di aeree storiche di Google Earth Pro (le medesime prodotte sub. doc. 1) della presente memoria) da dove si evince l'inesistenza di opere e/o attività delle sig.re AR a dimostrazione dell'assenza di qualsivoglia possesso delle stesse e/o di molestie fattuali nei confronti del possesso esclusivo di ER SE.
La visualizzazione del link richiede l'installazione gratuita di Google Earth Pro: https://drive.google.com/file/d/15bomC6azJgXav1S34rAsETzsmJ8PgpPK/view?usp=share_li nk.”.
In ogni caso, nel merito, Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità dell'appello,
In via principale e nel merito
In riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Verona, III Sez. civile, G.I. dott.
Fontana, n. 1642/2023 del 28.08.2023, RG 452/2021, non notificata ed in accoglimento dei motivi formulati, accogliersi le domande svolte in primo grado da SE ER che qui si riportano:
Respinte le diverse e contrarie domande di controparte perché inammissibili, irrituali poiché anche in parte nuove e/o infondate in fatto ed in diritto:
1) accertarsi e dichiararsi che il Sig. TO ID e le chiamate in causa AR IN,
AR UR e AR IN hanno compiuto lo spoglio e/o le molestie di fatto e di diritto descritte nel ricorso e per l'effetto riformarsi/revocarsi l'ordinanza n. 8910/2021 del
16.10.2021.
2) In caso di accoglimento delle conclusioni svolte sub. 1 e 2 della 1° memoria ex art. 183, VI co. cpc difesa AR, datata 14.10.2022, revocarsi l'ordinanza 16.10.2021.
3) Ordinarsi alle chiamate in causa Sigg.re AR IN, AR UR e AR
IN, qualora ritenute autrici morali dello spoglio e delle molestie di fatto e di diritto
4
descritte nel ricorso, di cessare le stesse eliminando, ovvero sgomberando, il materiale posizionato sulla corte fg. 36, mapp.le 87, Catasto Comune di Cologna ET (VR), nonché di cessare l'utilizzo di tale corte mediante parcheggio o mediante lo stazionamento sulla corte medesima, ovvero ponendovi cose o altro, ordinando di astenersi per il futuro dall'occupare la corte di cui al mappale 87, fg. 36, con qualsiasi cosa, persona, e/o animale e di svolgervi qualsivoglia attività diversa dal transito per recarsi ai propri edifici.
In ogni caso
Spese e compensi di causa integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, statuendo la restituzione di quanto medio tempore è stato corrisposto per effetto della sentenza qui impugnata e del decreto di rigetto cron. 8910/2021 del 18.10.2021 RG 452/2021 Rep.
4080/2021 del 18.10.2021.
Per parte appellata TO
1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi inammissibile il giudizio d'appello nei confronti di TO ID, così come proposto, per difetto di impugnazione preliminare da parte dell'appellante SE ER della pronuncia di cessazione della materia del contendere, dichiarata dal Tribunale di Verona con Sentenza n. 1642/23 –
R.G. 452/21, per mancanza dei presupposti ed essendo così ormai precluso l'esame di ogni altro motivo d'impugnazione per difetto di interesse, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell'appellato TO medesimo;
conseguentemente confermarsi integralmente nei confronti di TO ID la sentenza di primo grado n. 1642/2023 del Tribunale di Verona – Dott. F. Fontana, emessa in data
28.08.2023 e pubblicata in data 29.08.2023 - R.G. n. 452/2021 – Rep. n. 3122/2023;
2) IN OGNI CASO: rigettarsi integralmente l'appello proposto nei confronti dell'appellato
TO ID in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza di primo grado n. 1642/2023 del Tribunale di Verona nei confronti dello stesso;
3) Compensi e spese del giudizio di primo e secondo grado interamente rifusi, oltre accessori di legge, spese generali, CPA ed IVA.
In via istruttoria:
5
Ci si oppone ad ogni istanza istruttoria formulata dall'appellante per le ragioni di cui al punto 1) e 2) delle conclusioni sopra rassegnate.
Per parte appellata AR
In via pregiudiziale e/o in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello per
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