Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 2754

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2024, n. 2754
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 2754
Data del deposito : 19 giugno 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;

2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;

3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;

ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3759/2023 R.G., avente ad oggetto impugnativa di lodo arbitrale, decisa con motivazione contestuale all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.6.2024, tra:
- Comune di Bonea (C.F.: 80003160621), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Papa (C.F.: [...])
- impugnante il lodo arbitrale-
e
- IS CE (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppe Bello (C.F.: [...]) e Diego Ruggiero (C.F.:
[...])
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
CE IS attivava procedimento arbitrale nei confronti del Comune di Bonea per conseguire il pagamento di prestazioni professionali da lui prestate a favore del detto
1
Comune, nella sua qualità di ingegnere, in virtù di delibere di giunta comunale nn. 112 del
16.9.2003, 128 del 4.11.2003, 50 del 23.3.2004, e delle relative convenzioni nn. 47/2004,
48/2004, 49/2004.
Il collegio arbitrale, con lodo pronunciato in data 28.2.2023 e dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale di Benevento del 27.4.2023, ha ritenuto che le dette delibere fossero valide, e conseguentemente anche le relative convenzioni, atteso che:
- la delibera n. 112 imputava la relativa spesa sull'intervento 2.1.8.7 capitolo 3609 del bilancio c.e.f.;

- le delibere nn. 48 e 49 davano atto che le spese occorrenti al pagamento trovavano copertura sui fondi della legge regionale n° 51/78, stanziati giusta deliberazione di giunta comunale n° 118 del 25.9.2003.
Pertanto, in accoglimento della domanda, ha condannato il Comune di Bonea a versare al
IS:
- euro 10.000,00 a titolo di saldo per i compensi dovuti in relazione alla convenzione n.
47/2004;

- euro 58.792,31 a titolo di saldo per i compensi dovuti in relazione alla convenzione n.
48/2004 ed euro 437,39 a titolo di saldo per i compensi dovuti in relazione alla convenzione
n. 49/2004, oltre ad oneri come per legge, nei limiti dell'impegno di spesa di euro 130.000;

- gli interessi legali sulle dette somme, con decorrenza dalle rispettive richieste di pagamento fino al soddisfo.
Ha inoltre condannato il Comune di Bonea a versare al IS le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché oneri di legge se dovuti, ed ha posto a carico del detto Comune le spese per il funzionamento del collegio, ivi compresa la C.T.U., e gli onorari degli arbitri, nella misura liquidata con separata ordinanza.

Contro tale pronuncia ha proposto impugnazione il Comune di Bonea.
Si è costituito in giudizio il IS.
A scioglimento della riserva assunta dal consigliere istruttore all'udienza del 20.12.2023, il collegio, con ordinanza depositata in data 29.12.2023, in accoglimento dell'istanza avanzata dall'ente comunale impugnante, ha ritenuto sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 830
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comma 4 c.p.c.
ed ha sospeso l'efficacia del lodo arbitrale, rinviando la causa all'udienza del 19.6.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi degli artt.
351 comma 4
e 281 sexies c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per note conclusionali
delle parti.
Successivamente è stata disposta, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., la sostituzione della predetta udienza con il deposito telematico di note scritte delle parti, da depositarsi sino al giorno in precedenza fissato per l'udienza e, all'esito di tali note (nonché delle note conclusionali depositate dalle parti ai sensi dell'art. 351 comma 4 c.p.c.), il collegio ha assegnato la causa a sentenza, decidendola con motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un unico motivo di impugnazione il Comune di Bonea lamenta che le delibere di giunta comunale nn. 112 del 16.9.2003, 128 del 4.11.2003, 50 del 23.3.2004, che hanno affidato al IS gli incarichi professionali per i quali egli chiede i relativi compensi e sulla base delle quali sono state poi stipulate le convenzioni nn. 47/2004, 48/2004, 49/2004, oltre ad essere carenti da un punto di vista dell'effettiva sussistenza dell'impegno di spesa, sono soprattutto del tutto mancanti dell'attestazione della copertura finanziaria, in violazione dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. n° 267/2000.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la predetta doglianza, pur integrando una impugnazione per violazione di
regole di diritto relative al merito della controversia, deve ritenersi ammissibile: invero, le clausole di arbitrato contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti sono dell'anno 2004 e, quindi, antecedenti all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. n° 40/2006;

ragione per la quale deve essere applicato l'art. 829 comma 2 c.p.c. nel testo previgente alle dette modifiche, a mente del quale l'impugnazione del lodo per nullità è ammissibile se gli arbitri, nel giudicare, non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti avessero
autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 9284 del 09/05/2016).
Nel merito va rilevato che le delibere impugnate indubbiamente contengono, come rilevato
dal collegio arbitrale e come insiste parte resistente nella propria memoria conclusionale, una indicazione dell'imputazione dei relativi impegni di spesa, più precisa nella delibera di giunta comunale n. 112 del 16.9.2003 (imputazione della spesa di euro 50.000
3
sull'intervento 2.1.8.7 capitolo 3609 del bilancio c.e.f.), più sommaria nelle delibere nn. 128 del 4.11.2003 e 50 del 23.3.2004 (copertura sui fondi della legge regionale n° 51/78,
stanziati giusta deliberazione di giunta comunale n° 118 del 25.9.2003).
Tuttavia l'errore in cui è caduto il collegio arbitrale è stato quello di ritenere sufficiente la detta indicazione, laddove, come si evince dal chiaro disposto del
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