Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/12/2024, n. 2280
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 871/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 BOLOGNA appellante
e
(AMMESSA PSS 21/11/2017) (C.F. CO
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILI MICHELA C.F._2
con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 59 FORLI'
in persona del curatore speciale avv. Pt_1 Parte_2
ELENA TONI con studio in Forlì corso Garibaldi n. 59, appellati
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la minore Persona_1
(n. Cesena il 09.10.2014) conveniva in giudizio, a mezzo del
[...]
procuratore speciale avv. Elena Toni, e Parte_1 CO
, al fine di sentire accertare e dichiarare che non è
[...] Parte_1
proprio padre con tutte le conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria chiedeva consulenza genetica, prova per interpello e per testimoni.
L'attrice esponeva che la e il avevano contratto CP_1 Pt_1
matrimonio in Nigeria il 24.01.2008 e avevano riconosciuto come Pt_2
figlia legittima;
che il nucleo familiare, composto anche dalle sue due Con sorelle, figlie di , nonché dalla madre di quest'ultima ( , era Persona_2
sin dal 2013 monitorato dai Servizi Sociali a seguito di segnalazione delle insegnanti delle minori;
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in data 22.12.2014, aveva rilevato la particolare gravità della situazione familiare, aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre e del
pag. 2/12
padre sulla minore dichiarando tutore provvisorio il Servizio Sociale Pt_2
di Forlì e che, nel 2015, i Servizi Sociali avevano collocato la madre e le tre minori in luogo protetto.
Si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia in ordine Parte_1
alla richiesta di accertamento della paternità biologica della minore, riservandosi di sottoporsi ai necessari accertamenti nell'esclusivo interesse della stessa. Formulava successivamente eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'istanza di nomina di curatore speciale sarebbe stata avanzata da una persona non legittimata, , CP_2
tutrice della minore, nonché di decadenza ex art. 244 c.c.
Il convenuto dava atto delle difficoltà affrontate per il trasferimento del nucleo in Italia, regolarizzato nel 2011, e allegava che l'unione familiare si era rivelata da subito problematica, aggravandosi irrimediabilmente dopo la nascita di anche a causa dei comportamenti irresponsabili della Pt_2
che si ripercuotevano sulle figlie, le quali, nonostante i suoi sforzi CP_1
educativi, manifestavano condotte spesso inadatte e aggressive. Assumeva di essersi sempre adoperato per seguire le minori e di non essersi mai disinteressato della moglie, accettando di riconoscere nonostante i Pt_2
sospetti sulla fedeltà della , e assumendosi tutti i compiti di CP_1
mantenimento e cura. Rilevava altresì di aver sempre tentato, seppur invano, di mantenere i contatti con la moglie e le minori dopo il provvedimento del TM e riteneva la paternità legale la soluzione più confacente agli interessi di poiché idonea a garantirle di crescere in Pt_2
un luogo sicuro e protetto.
Si costituiva altresì , chiedendo che fosse accertato CO
che non è il padre di , con tutte le Parte_1 Persona_1
pag. 3/12
conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria formulava richiesta di consulenza genetica.
La rappresentava che il prima di sposarla, aveva CP_1 Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con la propria madre, Persona_2
e che anche dopo il matrimonio la situazione familiare era stata ambigua e problematica in ragione dei rapporti non chiari tra gli stessi componenti;
che proprio a causa di una situazione familiare connotata da conflittualità e promiscuità erano intervenuti i Servizi Sociali, ai quali le minori avevano riferito la presenza di un clima molto ostile, connotato dall'atteggiamento autoritario e punitivo del che in tale contesto la avrebbe Pt_1 CP_1
intrapreso una nuova relazione sentimentale con e che Controparte_3
proprio questi sarebbe il padre biologico di Riferiva altresì che lo Pt_2
stesso era pienamente consapevole di non essere il padre di Pt_1 Pt_2
tanto che lui stesso e la avevano insistito per l'interruzione della Per_2
gravidanza e, in seguito alla nascita, le avevano imposto il riconoscimento da parte del che, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali e del Pt_1
collocamento protetto con le minori, era cessato ogni rapporto col marito e la stessa aveva deciso di addivenire alla separazione. Riteneva infine che non vi fosse alcun interesse per la figlia a mantenere l'attuale Pt_2
paternità legale, non essendovi mai stato fra la stessa e il alcun Pt_1
rapporto se
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 871/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MONTEFIORI NICOLA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 BOLOGNA appellante
e
(AMMESSA PSS 21/11/2017) (C.F. CO
, assistito e difeso dall'Avv. GENTILI MICHELA C.F._2
con domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 59 FORLI'
in persona del curatore speciale avv. Pt_1 Parte_2
ELENA TONI con studio in Forlì corso Garibaldi n. 59, appellati
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la minore Persona_1
(n. Cesena il 09.10.2014) conveniva in giudizio, a mezzo del
[...]
procuratore speciale avv. Elena Toni, e Parte_1 CO
, al fine di sentire accertare e dichiarare che non è
[...] Parte_1
proprio padre con tutte le conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria chiedeva consulenza genetica, prova per interpello e per testimoni.
L'attrice esponeva che la e il avevano contratto CP_1 Pt_1
matrimonio in Nigeria il 24.01.2008 e avevano riconosciuto come Pt_2
figlia legittima;
che il nucleo familiare, composto anche dalle sue due Con sorelle, figlie di , nonché dalla madre di quest'ultima ( , era Persona_2
sin dal 2013 monitorato dai Servizi Sociali a seguito di segnalazione delle insegnanti delle minori;
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in data 22.12.2014, aveva rilevato la particolare gravità della situazione familiare, aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre e del
pag. 2/12
padre sulla minore dichiarando tutore provvisorio il Servizio Sociale Pt_2
di Forlì e che, nel 2015, i Servizi Sociali avevano collocato la madre e le tre minori in luogo protetto.
Si costituiva in giudizio rimettendosi a giustizia in ordine Parte_1
alla richiesta di accertamento della paternità biologica della minore, riservandosi di sottoporsi ai necessari accertamenti nell'esclusivo interesse della stessa. Formulava successivamente eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'istanza di nomina di curatore speciale sarebbe stata avanzata da una persona non legittimata, , CP_2
tutrice della minore, nonché di decadenza ex art. 244 c.c.
Il convenuto dava atto delle difficoltà affrontate per il trasferimento del nucleo in Italia, regolarizzato nel 2011, e allegava che l'unione familiare si era rivelata da subito problematica, aggravandosi irrimediabilmente dopo la nascita di anche a causa dei comportamenti irresponsabili della Pt_2
che si ripercuotevano sulle figlie, le quali, nonostante i suoi sforzi CP_1
educativi, manifestavano condotte spesso inadatte e aggressive. Assumeva di essersi sempre adoperato per seguire le minori e di non essersi mai disinteressato della moglie, accettando di riconoscere nonostante i Pt_2
sospetti sulla fedeltà della , e assumendosi tutti i compiti di CP_1
mantenimento e cura. Rilevava altresì di aver sempre tentato, seppur invano, di mantenere i contatti con la moglie e le minori dopo il provvedimento del TM e riteneva la paternità legale la soluzione più confacente agli interessi di poiché idonea a garantirle di crescere in Pt_2
un luogo sicuro e protetto.
Si costituiva altresì , chiedendo che fosse accertato CO
che non è il padre di , con tutte le Parte_1 Persona_1
pag. 3/12
conseguenti annotazioni di legge. In via istruttoria formulava richiesta di consulenza genetica.
La rappresentava che il prima di sposarla, aveva CP_1 Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con la propria madre, Persona_2
e che anche dopo il matrimonio la situazione familiare era stata ambigua e problematica in ragione dei rapporti non chiari tra gli stessi componenti;
che proprio a causa di una situazione familiare connotata da conflittualità e promiscuità erano intervenuti i Servizi Sociali, ai quali le minori avevano riferito la presenza di un clima molto ostile, connotato dall'atteggiamento autoritario e punitivo del che in tale contesto la avrebbe Pt_1 CP_1
intrapreso una nuova relazione sentimentale con e che Controparte_3
proprio questi sarebbe il padre biologico di Riferiva altresì che lo Pt_2
stesso era pienamente consapevole di non essere il padre di Pt_1 Pt_2
tanto che lui stesso e la avevano insistito per l'interruzione della Per_2
gravidanza e, in seguito alla nascita, le avevano imposto il riconoscimento da parte del che, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali e del Pt_1
collocamento protetto con le minori, era cessato ogni rapporto col marito e la stessa aveva deciso di addivenire alla separazione. Riteneva infine che non vi fosse alcun interesse per la figlia a mantenere l'attuale Pt_2
paternità legale, non essendovi mai stato fra la stessa e il alcun Pt_1
rapporto se
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