Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2024, n. 265

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2024, n. 265
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 265
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1855 pronunciata l'11/05/2021
Oggetto: pensione in regime di salvaguardia – L. 208/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa IA Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa IAntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 962/2021
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa
da
AR RI IA, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Calò,
APPELLANTE
contro
INPS, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso, come da procura generali in atti, dagli Avv.ti Carlo Montanari e IA Teresa Petrucci,
APPELLATO
All'udienza del 05/04/2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce depositato in data 20/02/2019 IA OS
CO esponeva di essere in possesso dei requisiti previsti per ottenere la pensione anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 265, lett. b., L. 208/2015 (c.d. Settima salvaguardia) vantando tanto il requisito anagrafico quanto quello contributivo richiesto in base a tale previsione normativa. Ed a riprova di tanto specificava di essere stata autorizzata al versamento della contribuzione volontaria nell'anno
1985. Chiedeva, in conseguenza, che le venisse riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza da gennaio 2016 o, in subordine, che l'INPS venisse condannato al risarcimento del danno da
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mancata erogazione del trattamento pensionistico quantificato in € 32.424,03, equivalente all'importo a lei spettante in caso di ammissione al richiesto trattamento pensionistico.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l'INPS deducendo che in data 03/02/2016 la ricorrente aveva presentato domanda di verifica del diritto alla pensione anticipata ex L. 208/2015 con tipologia “lavoratore autorizzato ai versamenti volontari”;
domanda che era stata respinta dall'Ente per mancanza di autorizzazione ai versamenti volontari e per insussistenza del requisito contributivo pari a 37 anni di contribuzione maturati entro l'anno 2016, avendo ella raggiunto a tale data 1137 settimane di contribuzione. Chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame, l'adito Tribunale di Lecce respingeva la domanda ritenendo che parte ricorrente non avesse fornito la prova dell'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria e, per conseguenza, di essere in possesso del requisito contributivo richiesto dalla previsione normativa invocata.
Avverso detta pronuncia CO IA OS proponeva appello, con ricorso depositato il
15/10/2021. Riteneva erronea la pronuncia di primo grado per non avere considerato che dall'estratto contributivo allegato al ricorso introduttivo del giudizio emergeva che ella aveva versato la contribuzione integrativa volontaria per gli anni 1985, 1986, 1987, 1996 e 1997 ed affermava che, per potere effettuare tali versamenti, ella doveva necessariamente essere stata autorizzata dall'Ente previdenziale, come previsto dall'art. 4, D.P.R. 1432/1971 e dalla Circolare dell'INPS n. 105 dell'11/05/1985 confermativa del fatto che, affinché il lavoratore possa versare direttamente i contributi, occorre l'autorizzazione dell'Istituto medesimo. Faceva presente di avere richiesto, mediante apposita istanza di accesso agli atti, una copia dell'autorizzazione in questione, ma che l'istanza era rimasta inevasa. Concludeva insistendo per l'accoglimento della
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