Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 459
CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1975/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
NT Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
LL DE (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. PEZZALI PAOLO con domicilio eletto in VIA ROCCA
N. 6 41049 SASSUOLO appellante e
RI ND & C SNC (C.F. 01394180358) e NE
MECCANICHE EC s.r.l. assistiti e difesi dall'Avv. GACCIOLI
MATTEO e dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA
([...]) e Matteo Gaccioli elettivamente domiciliati in
VIA RADICI NORD 64 42014 CASTELLARANO,
FE SO e EL NT assistiti e difesi dagli avv. EROS FONTANESI e DAVIDE RUINI, elettivamente domiciliati in Bologna via Massimo D'Azeglio n. 31 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Boccanera,
EL CE, contumace appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.9.2017, le società
IA DR & C. S.n.c. e Officine Meccaniche EC S.r.l., società proprietarie di unità immobiliari all'interno del Condominio Astra in
Sassuolo (MO), P.le Teggia n. 8/9/10, citavano in giudizio ED
RC, FE SO e AN NT, per ottenere la loro condanna alla rimozione di opere male eseguite, in modo difforme rispetto a quelle autorizzate dall'assemblea condominiale del condominio Astra di
Sassuolo del 21.7.2014, con realizzazione di opere conformi, e la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza della cattiva esecuzione. Il procedimento faceva seguito a precedente ricorso per ATP con il quale era stato richiesto di accertare detta difformità.
A tal fine rappresentavano che con sentenza n. 371/2005 il Tribunale di
Modena aveva condannato, tra gli altri, Immobiliare Teggia S.n.c. – costruttore dell'edificio condominiale – a demolire una facciata pag. 2/11
dell'immobile ed a ricostruirla nel rispetto delle distanze legali, e che al fine di evitare l'esecuzione della decisione FE SO e AN
NC – soci di Immobiliare Teggia S.n.c. – avevano raggiunto un accordo transattivo con RI IN ON – erede di GI
IN ON, che aveva radicato il contenzioso – impegnandosi a realizzare una parete frangisole in lamiera da installare al confine tra le due proprietà, subordinandone l'efficacia ad una previa delibera positiva del
Condominio Astra.
Con delibera condominiale del 21.7.2014 i condomini FE SO e
AN NT erano stati autorizzati a realizzare l'opera, a cura e spese degli stessi, come da allegato progetto del Geom. Zanni Giuliano.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.1.2018 si costituivano in giudizio FE SO e AN NT, eccependo in via preliminare carenza di legittimazione passiva di AN NT, poiché estranea alla vicenda, chiedendo autorizzarsi l'estensione del contraddittorio nei confronti di AN NC, padre della stessa, nonché la partecipazione anche degli altri condomini. Nel merito, concludevano per l'infondatezza delle pretese avversarie.
Si costituiva altresì in giudizio ED RC, eccependo il difetto di legittimazione passiva e deducendo nel merito l'infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Veniva chiamato in causa AN NC che chiedeva il rigetto delle pretese svolte nei suoi confronti.
Con sentenza n. 1283/2022 il Tribunale di Modena rigettava le eccezioni preliminari e condannava i convenuti alla sostituzione dell'opera con altra conforme al progetto approvato con delibera condominiale del 21.7.2014,
pag. 3/11
oltre al rimborso in favore delle attrici delle spese di ATP e di CTU sostenute e al risarcimento dei danni patiti.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato ED RC proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo in via preliminare la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti in primo grado per infondatezza;
in subordine, chiedeva una graduazione della responsabilità nei rapporti con gli altri condebitori solidali.
Con il primo motivo di appello contestava l'affermazione della sostanziale difformità dell'opera realizzata rispetto a quella approvata dall'assemblea sostenendo che in assemblea venne approvato un disegno con misure approssimative.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante sosteneva che unico destinatario dell'azione doveva essere il condominio in virtù del mandato conferito al ED. Esponeva, ancora, di non avere titolo per adempiere all'ordine di facere non essendo più amministratore dal momento del deposito della sentenza e non potendo eseguire spontaneamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1975/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
NT Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
LL DE (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. PEZZALI PAOLO con domicilio eletto in VIA ROCCA
N. 6 41049 SASSUOLO appellante e
RI ND & C SNC (C.F. 01394180358) e NE
MECCANICHE EC s.r.l. assistiti e difesi dall'Avv. GACCIOLI
MATTEO e dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA
([...]) e Matteo Gaccioli elettivamente domiciliati in
VIA RADICI NORD 64 42014 CASTELLARANO,
FE SO e EL NT assistiti e difesi dagli avv. EROS FONTANESI e DAVIDE RUINI, elettivamente domiciliati in Bologna via Massimo D'Azeglio n. 31 presso lo studio dell'avv. Nicoletta Boccanera,
EL CE, contumace appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.9.2017, le società
IA DR & C. S.n.c. e Officine Meccaniche EC S.r.l., società proprietarie di unità immobiliari all'interno del Condominio Astra in
Sassuolo (MO), P.le Teggia n. 8/9/10, citavano in giudizio ED
RC, FE SO e AN NT, per ottenere la loro condanna alla rimozione di opere male eseguite, in modo difforme rispetto a quelle autorizzate dall'assemblea condominiale del condominio Astra di
Sassuolo del 21.7.2014, con realizzazione di opere conformi, e la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza della cattiva esecuzione. Il procedimento faceva seguito a precedente ricorso per ATP con il quale era stato richiesto di accertare detta difformità.
A tal fine rappresentavano che con sentenza n. 371/2005 il Tribunale di
Modena aveva condannato, tra gli altri, Immobiliare Teggia S.n.c. – costruttore dell'edificio condominiale – a demolire una facciata pag. 2/11
dell'immobile ed a ricostruirla nel rispetto delle distanze legali, e che al fine di evitare l'esecuzione della decisione FE SO e AN
NC – soci di Immobiliare Teggia S.n.c. – avevano raggiunto un accordo transattivo con RI IN ON – erede di GI
IN ON, che aveva radicato il contenzioso – impegnandosi a realizzare una parete frangisole in lamiera da installare al confine tra le due proprietà, subordinandone l'efficacia ad una previa delibera positiva del
Condominio Astra.
Con delibera condominiale del 21.7.2014 i condomini FE SO e
AN NT erano stati autorizzati a realizzare l'opera, a cura e spese degli stessi, come da allegato progetto del Geom. Zanni Giuliano.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.1.2018 si costituivano in giudizio FE SO e AN NT, eccependo in via preliminare carenza di legittimazione passiva di AN NT, poiché estranea alla vicenda, chiedendo autorizzarsi l'estensione del contraddittorio nei confronti di AN NC, padre della stessa, nonché la partecipazione anche degli altri condomini. Nel merito, concludevano per l'infondatezza delle pretese avversarie.
Si costituiva altresì in giudizio ED RC, eccependo il difetto di legittimazione passiva e deducendo nel merito l'infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Veniva chiamato in causa AN NC che chiedeva il rigetto delle pretese svolte nei suoi confronti.
Con sentenza n. 1283/2022 il Tribunale di Modena rigettava le eccezioni preliminari e condannava i convenuti alla sostituzione dell'opera con altra conforme al progetto approvato con delibera condominiale del 21.7.2014,
pag. 3/11
oltre al rimborso in favore delle attrici delle spese di ATP e di CTU sostenute e al risarcimento dei danni patiti.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato ED RC proponeva appello avverso la predetta sentenza chiedendo in via preliminare la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti in primo grado per infondatezza;
in subordine, chiedeva una graduazione della responsabilità nei rapporti con gli altri condebitori solidali.
Con il primo motivo di appello contestava l'affermazione della sostanziale difformità dell'opera realizzata rispetto a quella approvata dall'assemblea sostenendo che in assemblea venne approvato un disegno con misure approssimative.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante sosteneva che unico destinatario dell'azione doveva essere il condominio in virtù del mandato conferito al ED. Esponeva, ancora, di non avere titolo per adempiere all'ordine di facere non essendo più amministratore dal momento del deposito della sentenza e non potendo eseguire spontaneamente
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