Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2024, n. 4115
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 26 novembre 2024 celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 257/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 24/2022 emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale-
GL di Viterbo e vertente
tra
, C.F. , rappresentato e difeso per procura Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avvocati Luciano Pascucci e Maria Serafina Pascucci pec,
e Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
, C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 per procura in atti dall'Avv. Guido Conticelli e dall'Avv. Cesare Cardoni pec
Email_3
Email_4
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Simona Miglio PEC: t), in virtù di Email_5 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023;
-APPELLATI -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 3 febbraio 2022 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.24/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Viterbo il giorno 27 gennaio 2022.
Con la decisione impugnata, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda proposta dal condannando il datore di lavoro al pagamento, a Controparte_1 titolo di differenze retributive anche per orario straordinario, della somma di €
47.248,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione contributiva.
ha illustrato i motivi di impugnazione di cui si dirà appresso. Parte_1
si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Si è costituito l' ed ha concluso per il rigetto del gravame anche per la parte CP_2 concernente la misura della condanna alle spese in favore dell' CP_2
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare con termine per il deposito di note scritte fino alla data del giorno 26 novembre 2024, ore 9.30, alla cui scadenza, il Collegio, preso atto del deposito di note, l'ha definita con sentenza.
Pag. 2 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appellato ha prodotto l'11 novembre 2024 certificato di morte riferito alla controparte , e con le note scritte ha richiesto Parte_1
l'interruzione del giudizio, viceversa, controparte ha ribadito di chiedere la decisione.
Al riguardo va precisato che a mente dell'art.300 cpc I comma <Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si
è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti >> . Il tenore della previsione normativa e precisamente l'uso della locuzione <> riferita al procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, è con chiarezza espressione dell'attribuzione dellla facoltà di determinare l'effetto interruttivo in via esclusiva a tale soggetto e, pertanto, la medesima facoltà non può essere efficacemente esercitata dal difensore della controparte.
Pertanto, la causa va decisa.
Inoltre, è altrettanto infondata l'ulteriore argomento illustrato dalla con CP_1 le note di trattazione scritta, con cui pretende la condanna alla pena pecuniaria della controparte in relazione alla sospensiva promossa in difetto dell'inizio dell'esecuzione.
In base all'ultimo comma dell'art.431 cpc <Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000>>. Come si comprende agevolmente, l'uso da parte del legislatore dell'espressione << può>> rende palese che si tratta di una facoltà il cui esercizio
è rimesso alla discrezionalità del giudice. Né in ragione dell'esito complessivo della lite, di cui si darà contezza appresso, si ravvisano motivi per riconsiderare la valutazione implicita compiuta in fase cautelare.
Passando all'esame del merito della controversia si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 14
aveva agito dinnanzi al Giudice del Lavoro di Orvieto Controparte_1 convenendo in giudizio e l' chiedendo l'accertamento dello Parte_1 CP_2 svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con il come rapporto a tempo Pt_1 pieno rispetto all'apparente configurazione con rapporto a tempo parziale con condanna di questi alla corresponsione delle differenze retributive anche a titolo di straordinario.
A sostegno dei propri assunto allegava di aver lavorato per l'impresa individuale del convenuto dal