Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2024, n. 600
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Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°4130/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 28.6.2023, tra:
- Impromed S.p.A. (C.F. e P.IVA 07831360636), già Consorzio Stabile Impromed S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (C.F. 01454190628), rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Grasso (C.F.: [...]) e dall'avvocato Fabrizio Grasso
(C.F.: [...]).
- appellante-
e
-Comune di Benevento (C.F.: 00074270620), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Catalano (C.F.: [...]), Di
-appellato-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Benevento conveniva
in giudizio il Consorzio Stabile Impromed S.p.A. (ora Impromed S.p.A.) per sentire accogliere l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso la procedura di esecuzione mobiliare promossa dal detto Consorzio con atto di pignoramento presso terzi, notificato ad
esso Comune di Benevento in data 11.10.2017, in virtù del quale erano state pignorate
presso il tesoriere Banca Unicredit S.p.A. tutte le somme a qualunque titolo trattenute o
dovute dal terzo al medesimo ente, fino alla concorrenza del credito di euro 1.053.003,45, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dovuto in virtù del lodo arbitrale n° 1/2017, emesso in data 12.1.2017 dal Collegio nominato dalla Camera Arbitrale di Roma, omologato
e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma in data 15.2.2017.
A fondamento dell'opposizione il Comune deduceva l'improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248 comma 2° del T.U.E.L. n° 267/2000;
evidenziava in proposito:
- che la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Benevento era stata deliberata, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L., con atto del consiglio comunale n° 1 dell'11.1.2017;
- che, ai sensi dell'art. 248 comma 2° del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto
e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
e le procedure esecutive pendenti alla
data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo
di capitale, accessori e spese;
- che, ai sensi dell'art. 252 comma 4 del T.U.E.L., l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che, ai sensi dell'art. 254 comma 3
T.U.E.L., nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e
fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive
2
estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.l. n° 80/04, convertito con modificazioni nella legge
n° 140/04, ai fini dell'applicazione dei succitati articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del
T.U.E.L., si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale,
successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto
della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico;
- che, nel caso di specie, la debitoria scaturente dal lodo esecutivo traeva origine da fatti ed
atti di gestione antecedenti alla data di dichiarazione dello stato di dissesto.
Eccepiva, in ogni caso, la nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 159 comma 1 del
T.U.E.L., a norma del quale non sono ammesse procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri (laddove, nel caso di specie, nell'atto di pignoramento non era stato specificato che le somme del Comune pignorate presso la Banca Unicredit erano solo quelle detenute da quest'ultima in qualità di tesoriere), e l'impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione ai sensi dell'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., a norma del quale non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b)
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c)
espletamento dei servizi locali indispensabili
…
Con sentenza n° 1492/2020, pubblicata in data 27.10.2020, il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione e dichiarava insussistente il diritto del Consorzio Stabile Impromed
S.p.A. (ora Impromed S.p.A.) a procedere esecutivamente in danno del Comune convenuto.
In particolare, osservava il Tribunale:
- che il Comune di Benevento aveva dichiarato con delibera di CC n. 1 dell'11 gennaio 2017
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°4130/2020 R.G., avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 28.6.2023, tra:
- Impromed S.p.A. (C.F. e P.IVA 07831360636), già Consorzio Stabile Impromed S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. costituita con la Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (C.F. 01454190628), rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Grasso (C.F.: [...]) e dall'avvocato Fabrizio Grasso
(C.F.: [...]).
- appellante-
e
-Comune di Benevento (C.F.: 00074270620), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Catalano (C.F.: [...]), Di
-appellato-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Benevento conveniva
in giudizio il Consorzio Stabile Impromed S.p.A. (ora Impromed S.p.A.) per sentire accogliere l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso la procedura di esecuzione mobiliare promossa dal detto Consorzio con atto di pignoramento presso terzi, notificato ad
esso Comune di Benevento in data 11.10.2017, in virtù del quale erano state pignorate
presso il tesoriere Banca Unicredit S.p.A. tutte le somme a qualunque titolo trattenute o
dovute dal terzo al medesimo ente, fino alla concorrenza del credito di euro 1.053.003,45, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dovuto in virtù del lodo arbitrale n° 1/2017, emesso in data 12.1.2017 dal Collegio nominato dalla Camera Arbitrale di Roma, omologato
e dichiarato esecutivo dal Tribunale di Roma in data 15.2.2017.
A fondamento dell'opposizione il Comune deduceva l'improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248 comma 2° del T.U.E.L. n° 267/2000;
evidenziava in proposito:
- che la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Benevento era stata deliberata, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L., con atto del consiglio comunale n° 1 dell'11.1.2017;
- che, ai sensi dell'art. 248 comma 2° del T.U.E.L., dalla data della dichiarazione di dissesto
e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
e le procedure esecutive pendenti alla
data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo
di capitale, accessori e spese;
- che, ai sensi dell'art. 252 comma 4 del T.U.E.L., l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che, ai sensi dell'art. 254 comma 3
T.U.E.L., nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e
fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive
2
estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute
dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.l. n° 80/04, convertito con modificazioni nella legge
n° 140/04, ai fini dell'applicazione dei succitati articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del
T.U.E.L., si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti
di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale,
successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto
della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico;
- che, nel caso di specie, la debitoria scaturente dal lodo esecutivo traeva origine da fatti ed
atti di gestione antecedenti alla data di dichiarazione dello stato di dissesto.
Eccepiva, in ogni caso, la nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 159 comma 1 del
T.U.E.L., a norma del quale non sono ammesse procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri (laddove, nel caso di specie, nell'atto di pignoramento non era stato specificato che le somme del Comune pignorate presso la Banca Unicredit erano solo quelle detenute da quest'ultima in qualità di tesoriere), e l'impignorabilità delle somme assoggettate ad esecuzione ai sensi dell'art. 159 comma 2 del T.U.E.L., a norma del quale non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b)
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c)
espletamento dei servizi locali indispensabili
…
Con sentenza n° 1492/2020, pubblicata in data 27.10.2020, il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione e dichiarava insussistente il diritto del Consorzio Stabile Impromed
S.p.A. (ora Impromed S.p.A.) a procedere esecutivamente in danno del Comune convenuto.
In particolare, osservava il Tribunale:
- che il Comune di Benevento aveva dichiarato con delibera di CC n. 1 dell'11 gennaio 2017
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