Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2024, n. 617

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2024, n. 617
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 617
Data del deposito : 23 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa M V Presidente
Dott.ssa S S Consigliere rel.
Dott.ssa G D Consigliere all'udienza del 12/6/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 339/2024 promossa da
C.F. ), con sede in Assago (MI), viale Milanofiori, Strada Parte_1 P.IVA_1
3, Palazzo B10-B11, in persona dell'AD, , con il patrocinio degli avv.ti A Parte_2
B B, G V e M F e domicilio eletto presso il loro studio di
Milano, via Borgonuovo, 7/9,
-appellante- contro
(C.F. , ( , CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. , CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4
con il patrocinio degli avv.ti M C e L P e domicilio eletto presso il loro studio di
Torino, via Morghen, 28,
-appellati-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi tutti di cui in atti
- dichiarare l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, delle somme richieste;
pagina 1 di 15 - dichiarare l'inammissibilità / nullità del ricorso avversario.
NEL MERITO: per i motivi tutti di cui in atti
IN VIA PRINCIPALE, respingere le domande tutte svolte dai Ricorrenti, poiché infondate in fatto ed in diritto;

IN VIA SUBORDINATA, contenerle nel minimo, secondo quanto risulterà provato all'esito di causa.
IN OGNI CASO
- con favore di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio
- con condanna dei Ricorrenti alla restituzione, in favore di , di quanto da quest'ultimo Pt_1
corrisposto, in favore dei primi, in esecuzione della sentenza appellata (cfr doc.ti 22 e 23).
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte indicate in narrativa della memoria difensiva di primo grado e, in particolare, ai paragrafi nn. da 2 a 6;
da 48 a 50;
da 60 a 64 (a, b, c, e ed f);
da 65 (A, B e C) a 69;
74;
da 76 a 80;

84 e 85;
da 86 a 89;
90, 91, 96, 97;
da 110 a 114, precedute dalla locuzione “vero che” ed eventualmente espunti da valutazioni e/o commenti.

Con Si indicano a testi su tutti i capitoli i Signori: c/o CISL, Angelo Cotroneo c/o , Testimone_1
, e tutti c/o Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Testimone_2 Testimone_3
Parte_1
si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso capitolate in quanto non
[...] formulate secondo i dettami di cui all'art. 244 c.p.c.: essi si rappresentano, infatti, generici, documentali, privi di riferimenti spazio – temporali, vertenti su apprezzamenti e valutazioni piuttosto che su fatti specifici ed obiettivi ovvero riferiti anche a circostanze che non possono formare oggetto di prova testimoniale in base al combinato disposto degli artt. 1350 e 2721 e ss. c.c.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova articolati da controparte, cui sin d'ora ci si oppone, si chiede ammettersi a prova contraria diretta con i testi già supra indicati.
si chiede, inoltre, che venga disposta CTU (doc. 24) volta ad accertare le indennità dovute, la loro decorrenza e, in ogni caso, il quantum relativo.”.
Per gli appellati:
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,
Nel merito
pagina 2 di 15 Respingere l'appello promosso dalla avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3
Milano Sezione Lavoro n. 2829/2023, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 4326, pronunciata in data 12.2.2024 e notificata in data 29.2.2024, il Tribunale di
Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. E P, disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla datrice di lavoro, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali contenute nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nella parte in cui escludono gli elementi variabili della retribuzione dalla base di calcolo del trattamento spettante ai ricorrenti in primo grado (tutti dipendenti di inquadrati nel livello C3 con mansioni di Parte_1
Macchinista Multifunzione) per i periodi di ferie e, più in particolare, nella parte in cui non ricomprendono in essa l'indennità di diaria (codici 331, 772, 839, 1012, 1013, 1014), l'indennità di trasferta (codici 61, 62, 833, 843, 845, 876, 961, 970, 971, 1008, 1009, 1129, 1133, 1134, 1142, 1143,
1148, 1149), l'indennità mensa (codice 403), l'indennità notte (codici 773, 859), l'indennità multifunzione (codici 774, 838, 844), l'indennità mancato riposo (codici 776, 832), l'indennità spostamento riposo (cod. 1130), l'indennità riposo fuori residenza (codici 920, 922, 1015) e l'indennità assenza residenza (codici 918, 925, 1016), l'indennità termine corsa (codici 919, 924) e accertato, quindi, il diritto degli stessi a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva degli elementi variabili sopra elencati, calcolata sulla media dei compensi percepiti dai ricorrenti a tali titoli nell'anno precedente la fruizione di ciascun periodo di ferie, in accoglimento integrale del ricorso, ha condannato la convenuta a corrispondere la somma di € 7.503,63 in favore di
, la somma di 23.147,78 in favore del di , la somma di 4.479,03 Parte_4 Controparte_2 in favore di , la somma di 8.972,75 in favore di oltre interessi e CP_3 Controparte_4 rivalutazione dal dovuto al saldo e all'integrale rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CU e accessori di legge.
In particolare, acquisite come pacifiche le mansioni di macchinisti multifunzione svolte dai ricorrenti e
l'esclusione delle indennità indicate nel ricorso dalla retribuzione considerata dal CCNL per i periodi di ferie, comprensiva solamente di quanto previsto dall'art. 74 e richiamata la normativa comunitaria e interna in materia (art. 36 Cost., 2109 c.c., art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come interpretata dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Cassazione, nonché i precedenti di questa Corte d'Appello già intervenuti su analoghe questioni con riferimento ad pagina 3 di 15
altri contratti collettivi (tra cui in particolare la sentenza n. 1470/2021 Pres. Vitali, Est. , il Per_1
Tribunale ha ritenuto, previa analitica disamina delle singole voci, che tutte le indennità rivendicate dai ricorrenti devono considerarsi intrinsecamente connesse alle mansioni abitualmente svolte quale personale viaggiante e che il loro omesso pagamento, durante il periodo feriale, incidendo nella misura del 40% sul trattamento retributivo, è di consistenza tale da ingenerare, almeno a livello potenziale, un serio rischio dissuasivo nella relativa fruizione (efficacia dissuasiva da valutarsi non già ex post, bensì ex ante).
Al paragrafo 6.2 della motivazione viene richiamato in via esemplificativa il trattamento risultante dalla busta paga del ricorrente : “6.2 Prendendo ad esempio le buste paga del ricorrente CP_1 CP_1 nell'anno 2020 il lordo complessivo medio mensile ammontava a circa € 3.500, a fronte di una retribuzione mensile base indicata in € 1.910,81 (comprensiva di paga base € 1.750,78, superminimo €
22,00 e aumenti di anzianità € 90,00) e di indennità di vario genere, tra cui quelle oggetto di causa, con una media mensile che supera spesso i 1.000 euro (cfr. anno 2020 – totale annuo indennità €
11.391,01;
doc. 32 prospetto , fascicolo di parte ricorrente).
”. CP_1
Il giudice di primo grado, rilevata l'afferenza delle domande di differenze retributive (risalenti al più tardi al 2012) a rapporti lavorativi ancora in corso, ha rigettato, nel contempo, l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla questione (Cass. n. 30957/2002: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”).
Nella quantificazione dei crediti, il Tribunale, infine, ha integralmente recepito i conteggi analitici dei ricorrenti, poiché “basati sull'estrapolazione dei dati relativi alle indennità oggetto di domanda evidenziati in ciascuna busta paga ed elaborati secondo il criterio basato sulla media dei compensi relativi alle indennità, percepiti dai ricorrenti nei dodici mesi precedenti alla fruizione delle ferie. Gli elementi variabili della retribuzione nell'anno precedente a quello di fruizione delle ferie sono stati sommati e ne è stato ricavato il valore medio giornaliero, sulla base dei giorni di presenza nell'anno di riferimento. Tale valore medio è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie goduti, così ottenendo il
pagina 4 di 15 totale delle differenze in relazione al determinato anno”, disattendendo le contestazioni mosse dalla resistente, perché assolutamente generiche.
Nella memoria difensiva, infatti, si era limitata ad eccepire l'erroneità dei conteggi sostenendo Pt_1
non è dato comprendere quale sia stata la modalità di calcolo cui le controparti si sono attenute, dall'altro lato, anche a voler moltiplicare e/o sommare le voci esposte nei conteggi avversariamente allegati, il risultato non combacia mai con gli importi richiesti”, senza svolgere alcun rilievo specifico per poi integrare, tardivamente, le proprie argomentazioni difensive all'udienza di discussione.
Nella sentenza appellata, rilevata la tardività di
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