Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 1658

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 1658
Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
Numero : 1658
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 617/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (c.f. 00884060526), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Guido Ferrarini e Roberto Cisani;
appellante
CONTRO
APS Company s.r.l., (c.f. 01265410439), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Ubaldo Perfetti e Emanuele Lamanna;
appellata avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e sottoscrizione di titoli di credito;
conclusioni: parte appellante: “piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza nr.170/2021 del 4/2/2021 – 5/2/2021 del Tribunale di NA
e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare di rito: a) accertare
e dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario di NA a decidere sulle domande proposte da APS Company srl stante la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa del medesimo Tribunale o di quello di Bologna;
in via principale: b)

1 dichiarare la carenza di legittimazione attiva di APS Company s.r.l. e/o la carenza di legittimazione passiva di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e/o comunque la non risarcibilità del danno subito da APS Company s.r.l. stante la sua natura di danno indiretto o riflesso;
c) respingere comunque tutte le domande formulate da APS. Company s.r.l. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in quanto inammissibili, non provate ed in ogni caso infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla stessa Banca Monte dei Paschi s.p.a. in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
in via subordinata: e) liquidare il risarcimento dovuto in favore di APS Company s.r.l. in relazione ai fatti di causa in misura pari ad € ad € 146.109,23;
in ogni caso: f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
”;
parte appellata: (i) dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo perchè infondato in fatto e in diritto ;
(ii) confermata la sentenza, in accoglimento dell'appello in via incidentale, riformarla nelle parti investite dall'impugnazione e per l'effetto : - in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, condannare BMPS al risarcimento dell'ulteriore importo di € 529.234,69 in favore di APS, oltre interessi dalla domanda al saldo (iii) in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'eccezione relativa alla composizione collegiale dell'organo giudicante, condannare BMPS al pagamento delle somme indicate in narrativa a al

§ 13) , in accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado in questa sede integralmente riproposte;
(iv) con vittoria di spese e con condanna alla rifusione del contributo unificato del doppio grado di giudizio;
il tutto avendo previamente ammesso tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado e reiterati in questa sede
”;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di risposta di parte appellata, e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sei motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di
2
inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello principale e dei due motivi dell'appello incidentale.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo censurano, da diversi ma correlati angoli prospettici, la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando la tempestiva eccezione formulata da M.P.S.
s.p.a., ha negato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
NA.
I motivi, che appunto investono la medesima statuizione decisionale, sì da rivelarsi suscettibili di congiunta delibazione, sono infondati.
Al riguardo, occorre muovere da rilievo di consistenza preliminare che costituisce il presupposto dell'intero impianto decisionale della sentenza impugnata, sì da esplicare massimo impatto anche nello scrutinio delle successive doglianze.
Il Tribunale di NA, nell'accogliere l'articolata pretesa risarcitoria formulata da APS
Company s.r.l., e dunque nel procedere al preliminare inquadramento della causa petendi e del petitum, ha ritenuto che parte attrice abbia proposto, nei confronti di M.P.S. s.p.a., (anche) una domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, incentrata sul compimento di una condotta no iure e contra ius, antecedente causale del danno patrimoniale lamentato ed appunto imputabile alla banca convenuta, incentrata sull'avvenuta approvazione e pubblicazione di bilanci veicolanti dati conoscitivi non veritieri e volti ad occultare la sussistenza di una grave situazione di fragilità finanziaria e patrimoniale.
Invero, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “la domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono laddove invoca l'accertamento ex art. 2043 c.c. della responsabilità extracontrattuale di BMPS e di condanna al risarcimento, fondata sulla prospettazione della falsità dei bilanci di MPS antecedenti alla scelta d'investimento dell'attore e sull'affermazione che se egli, al momento dell'investimento, avesse conosciuto le reali condizioni economico-patrimoniali della Banca, non avrebbe effettuato l'investimento stesso (lett. c) delle conclusioni in atto di citazione e pag. 32, punti 54 e seg. dell'atto di citazione). Si tratta in sostanza di una fattispecie di responsabilità extracontrattuale determinata da una responsabilità per un investimento fondato su false comunicazioni sociali”.
3
Così qualificata la domanda accolta dal Tribunale di NA, si comprende come essa non sia in alcun modo riconducibile al perimetro precettivo delineato dalle norme di cui all'art. 3 del d.lgs.
n. 168 del 2003
.
In particolare, e trattasi di aspetto correttamente intercettato ed affrontato dal primo giudice,
APS Company s.r.l. non ha introdotto una controversia relativa alla costituzione del rapporto societario intercorso tra essa e la banca convenuta né ha proposto azione di responsabilità contro gli amministratori di M.P.S. s.p.a.
Invero, l'avvenuta costituzione del rapporto sociale quale conseguenza dell'acquisto sul mercato regolamentato delle azioni di M.P.S. s.p.a. si configura, nella propettazione difensiva sviluppata dalla difesa attrice, così come interpretata dal Tribunale di NA, come circostanza pacifica e direttamente consequenziale alla condotta illecita stigmatizzata, sì da inerire al susseguente piano del danno evento.
Dunque, l'avvenuta acquisizione dello status di socio non muta la causa petendi dell'azione che, lungi dal riguardare l'esecuzione del contratto societario, si concentra sulla vicenda, del tutto differente anche dal punto di vista delle coordinate temporali, degli accadimenti che hanno indotto APS Company s.r.l. alla sottoscrizione delle azioni.
Da altro angolo prospettivo, vi è che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio
(così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 8738 del 04/04/2017, in un caso ove è stata affermata la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa petendi andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali)”.
4 II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto APS Company
s.r.l. titolare dell'azione risarcitoria formulata nei confronti di M.P.S. s.p.a.
Con più precisione, nell'atto di appello si legge quanto segue: “ il danno di cui parte attrice chiede il ristoro - in ragione della perdita di valore delle proprie azioni MPS - altro non è che un danno indiretto, conseguente alle perdite patrimoniali subite dalla sola Banca principalmente in conseguenza di atti illeciti compiuti dai suoi precedenti amministratori
(anche con la collaborazione di terzi soggetti), atti che costituiscono fonte di responsabilità a carico di questi ultimi e che la Banca stessa si riserva di far valere in tutte le sedi competenti. Il danno dedotto da parte attrice si risolve così in un pregiudizio meramente riflesso - comune a tutti i soci - causato dalle perdite che hanno intaccato anzitutto il patrimonio della Banca nel momento in cui essa è stata vittima di atti illeciti dei quali ha chiamato a rispondere i soggetti responsabili. Senonché, come confermato dai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il pregiudizio subìto dal patrimonio di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi