Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/09/2004, n. 19028
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P E - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F G - rel. Consigliere -
Dott. F E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DELLA BONA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 173/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/04 dal Consigliere Dott. G F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Dalla Bona ha chiesto il rimborso della tassa sulle società pagata per lire 63.000.000, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69. D Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, ed ha ridotto la somma a lire 45.000.000. La Corte di Appello ha ridotto la somma a lire 39.000.000 ed ha riconosciuto gli interessi sulla base della legge n. 29 del 1961. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. La società non ha svolto attività difensive in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 11 l. n. 448/1998 ed chiesto l'applicazione dello ius superveniens
introdotto con tale norma sia per gli interessi che per la detrazione di una somma per anno.
La richiesta relativa agli interessi è infondata e deve essere rigettata alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale espresso sul punto (cfr. per tutte Cass. sent. n. 8961/03). La disciplina dettata dall'articolo 11 della legge n. 488/98 è sicuramente incompatibile con le norme comunitarie. E invero, il tasso di interesse stabilito dalla norma denunziata è sensibilmente inferiore a quello fissato, in via generale, dall'art. 5 l. n. 29/1961 per la restituzione delle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari non dovute. In questo modo, è stata prevista una disciplina meno favorevole di quella prevista in via generale per la ripetizione di quanto pagato in più dal contribuente, disciplina che contrasta con il principio secondo il quale "osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario.....a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 10.9.2002, C-216799 e C- 222/99). Anche la richiesta della detrazione dell'importo di lire 500.000 per la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo e la detrazione di lire 400.000 annue per la tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali è infondata. Vi è un orientamento ormai consolidato (espresso tra l'altro con le sentenze nn. 7176/99, 11473/01 e 8961/03), secondo il quale la detrazione per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo è incompatibile con le normative comunitarie poiché l'ammontare della tassa di che trattasi è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico (nè dalla relazione al disegno di legge ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfettariamente in funzione dei costi dell'operazione). In un tale contesto non sono stati forniti elementi tali che consentano di assegnare al nuovo tributo (introdotto con l'art. 11 l. n. 448/98) il "carattere remunerativo", che lo renderebbe compatibile con la normativa comunitaria. Nulla va disposto per le spese non avendo la Società svolto attività difensive in questa sede.